Approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto relativo all’ IVA per cassa

Redazione 10/12/12
Scarica PDF Stampa

Lilla Laperuta

 

Sulla Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2012, n. 284, è stato pubblicato il decreto firmato lo scorso 11 ottobre dal Ministero dell’Economia e finanze con il quale, ribadendo, in sostanza, quanto già stabilito dall’articolo 32-bis del D.L. 83 del 2012, si prevede, che i soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro possono optare per la liquidazione dell’IVA per cassa. Il nuovo  regime vale, a norma dell’art. 8 del decreto ministeriale, per le  operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012

Per i suddetti soggetti l’IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta potrà divenire  esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L’imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Al contrario, per i cessionari o committenti delle operazioni effettuate dal soggetto optante, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione. Resta fermo che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il suo diritto alla detrazione spetterà solo all’atto del pagamento del relativo corrispettivo.

Resta inteso, si chiarisce nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, che nel calcolo del volume d’affari vanno considerate sia le operazioni che vengono assoggettate al regime dell’IVA per cassa sia le operazioni escluse da tale regime (ad esempio, operazioni soggette ad IVA secondo il meccanismo dell’inversione contabile).

In particolare nel decreto sono escluse dalla possibilità di optare  l’IVA per cassa: a) le operazioni effettuate dai soggetti nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto; b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni; c) le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile; d) le operazioni di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, D.P.R. 633/1972 (le cessioni dei prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza).

Si ricorda, infine, che le modalità di opzione per il nuovo regime sono state definite con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 21 novembre 2012, mentre alcuni chiarimenti sono stati forniti con Circolare 26 novembre 2012, n. 44.

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento