Approdata in Gazzetta ufficiale la legge anticorruzione (L. 190/2012)

Redazione 14/11/12
Scarica PDF Stampa
Lucia Nacciarone

Pubblicata nella G.U. n. 265 di ieri la L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. La nuova legge anticorruzione entrerà in vigore il 28 di questo mese.

Il provvedimento era stato approvato in via definitiva nella seduta del 31 ottobre 2012, dopo un travagliato iter che aveva subìto un momentaneo arresto prima dell’estate.

Fra le novità più importanti previste dalla nuova legge, si segnalano anzitutto le norme sull’incandidabilità, quelle che istituiscono e disciplinano il funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione e quelle che definiscono i termini della responsabilità dei dirigenti all’interno delle pubbliche amministrazioni.

Eccole analizzate più in dettaglio.

Con una delega al Governo da varare entro un anno dall’entrata in vigore della legge, verrà stabilita l’incandidabilità per tutti gli incarichi elettivi (alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo) e di Governo. La misura riguarderà i condannati in via definitiva per reati gravi come quelli di mafia e quelli contro la pubblica amministrazione (concussione, corruzione ecc.). Per gli altri reati le condanne che danno luogo all’incandidabilità sono quelle che superano i tre anni. Il ministro della Giustizia si è tuttavia impegnato a varare, accogliendo un ordine del giorno, il decreto legislativo entro un mese, in tempo utile per le elezioni del 2013.

L’Autorità nazionale anticorruzione nella P.A. prende il posto della Civit (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche), ed eserciterà la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa.

Compito dell’Autorità sarà anche quello stendere un piano di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Fra i vari, ci sarà anche il compito di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti fra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione.

All’interno delle Pubbliche Amministrazioni sarà nominato, scegliendolo fra i dirigenti di prima fascia, un responsabile che predisponga il piano di individuazione delle aree esposte a rischio corruzione e il livello di esposizione. Costui a sua volta potrà essere chiamato a rispondere per danno erariale e per danno all’immagine della pubblica amministrazione.

Negli enti locali il responsabile di regola sarà il segretario comunale o provinciale.

Tra le norme più innovative, si segnala, inoltre, il divieto per tutti i dipendenti pubblici di chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

Il provvedimento contiene anche una norma volta a potenziare i controlli antimafia attraverso l’istituzione, presso ogni prefettura, di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.

Viene ribadita la trasparenza per gli incarichi esterni e si impone alle pubbliche amministrazioni di comunicare al dipartimento della funzione pubblica tutti i dati (compresi curricula e titoli) sui dirigenti individuati discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sarà varato il Codice di comportamento e, in caso di mancato rispetto delle regole, scatteranno pesanti sanzioni fino al licenziamento nei casi più gravi.

All’interno delle pubbliche amministrazioni, sarà garantito l’anonimato ai dipendenti pubblici che segnalano illeciti commessi da colleghi o superiori.

Sotto il profilo più strettamente penalistico, attraverso la previsione di alcune modifiche al codice vengono introdotte le nuove figure di reato: il traffico di influenze illecite e l’induzione indebita a dare o promettere utilità.

La prima ricorre nei casi di chi sfrutta relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio per farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio.

La seconda (sostituisce la figura della concussione per induzione) comporta anche una riduzione degli anni di prescrizione, e perciò era stata ribattezzata norma salva-Penati, data la sua concreta efficacia con riferimento al alcuni processi che vedevano coinvolti esponenti della politica.

La corruzione tra privati viene invece introdotta attraverso una modifica al codice civile. Il reato viene punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Le pene sono raddoppiate in caso di società quotate; è stata prevista la procedibilità a querela di parte ma con una eccezione grazie alla quale sono consentiti alla magistratura inquirente interventi d’ufficio nei casi in cui dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni e servizi.

Con nuova legge vengono, infine, aumentate le pene previste per le varie figure di corruzione e per il reato di concussione.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento