Apprendistato: l’operatività del testo unico varia a seconda della tipologia di contratto

Redazione 16/11/11
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Con circolare n. 29 dell’11 novembre 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti operativi circa l’applicazione del nuovo testo unico sull’apprendistato, con particolare riferimento al regime transitorio ed al nuovo regime sanzionatorio previsto per le nuove tipologie di apprendistato dal D.Lgs. 167/2011.

In merito al primo aspetto, va evidenziato che il testo unico sull’apprendistato è entrato in vigore il 25 ottobre, ma per la sua piena operatività sono previsti tempi differenti a seconda della tipologia di apprendistato, nonché in ragione dell’intervento della contrattazione collettiva e delle regolazioni di livello regionale. Nella circolare, il ministero ricorda, in primo luogo, che con il D.Lgs. 167/2011 sono abrogate tutte le normative che regolavano la materia: tuttavia, per le Regioni e i settori ove la nuova disciplina non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore, le regole previgenti. La circolare, in particolare, chiarisce che:

1. decorsi i sei mesi decadono tutte le regolazioni di legge (nazionale o regionale) quanto di contrattazione collettiva;

2. laddove non sia già vigente la nuova disciplina, per i contratti stipulati prima del 25 aprile 2012 vale la “vecchia” normativa di legge e contratto collettivo, anche con riferimento alla durata del periodo formativo e al trattamento contributivo agevolato;

3. l’apprendistato di primo livello (per la qualifica e il diploma quadriennale) non sarà operativo sino a quando le Regioni non disciplineranno i relativi profili formativi previo accordo in Conferenza Stato-Regioni. In attesa di ciò, e nel limite dei sei mesi, i minori potranno essere assunti attraverso le specifiche intese vigenti tra Governo e Regioni (presenti solo in Veneto e Lombardia) ovvero, in tutte le altre Regioni, mediante la legge Treu;

4. l’apprendistato di ricerca (apprendistato di terzo livello), in quanto fattispecie nuova, risulta immediatamente operativo previa intesa tra datore e soggetto formatore;

5. per l’apprendistato di alto livello, restano provvisoriamente vigenti le eventuali regolamentazioni regionali: solo in assenza di esse sarà possibile procedere direttamente all’assunzione dell’apprendista mediante apposita intesa tra formatore e datore;

6. l’apprendistato professionalizzante potrà essere operativo anche prima dello scadere della fase transitoria, a condizione che la contrattazione collettiva e la regione di appartenenza abbiano disciplinato i rispettivi aspetti di competenza;

7. quanto, infine, ai lavoratori in mobilità l’assunzione in apprendistato è possibile ma solo nei limiti di quanto sopra precisato con riferimento alle diverse tipologie di apprendistato.

Redazione

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