Apprendistato, il parere di conformità degli enti bilaterali non inficia la legittimità del contratto

Redazione 23/05/12
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Lilla Laperuta

Definito sia dalle parti sociali che dai vertici istituzionali “il canale privilegiato dei giovani per l’accesso al mercato del lavoro” il contratto di apprendistato deve potersi attivare senza rigidismi formali, secondo una prospettiva orientata anzi alla massima semplicità proprio al fine di favorirne la diffusione. Tale esigenza è stata chiaramente avvertita dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che nella circolare n. 10 del 21 maggio si sofferma sull’istituto del rilascio del parere di conformità degli enti bilaterali, rivendicandone la natura non obbligatoria.

Di seguito vengono enucleati i passaggi critici della circolare.

 Le competenze della contrattazione collettiva. Dall’intelaiatura del D.Lgs. 167/2011, Testo Unico sull’apprendistato, emerge che il legislatore ha demandato alla contrattazione collettiva il compito di regolamentare la formazione on the job del lavoratore nell’ambito della cornice normativa e sotto la responsabilità dell’azienda. In particolare la lettera a) dell’articolo 2 del Testo Unico stabilisce che ai contratti collettivi specificatamente individuati (comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale), spetti la regolamentazione della “forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto”. Ne consegue che la contrattazione collettiva può svolgere il ruolo previsto dal legislatore anche affidando agli enti bilaterali (che a questi fini rappresentano un’articolazione della contrattazione collettiva) la determinazione dei contenuti formativi espressamente previsti dalla legge.

Gli spazi sottratti alla contrattazione collettiva. Precisa la Fondazione che, sebbene il legislatore abbia affidato alla contrattazione collettiva “la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale” (art. 4, comma 2), questo non significa che sia stata delegata dalla legge anche le modalità di controllo della congruità del percorso formativo, la quale rimane di competenza degli organi ispettivi e del giudice.

Natura del parere di conformità. Per le ragioni sopra evidenziate il parere espresso dagli enti bilaterali previsto da alcuni contratti collettivi, seppure legittimo sul piano contrattuale associativo, non può ritenersi vincolante per le aziende ai fini della legittima costituzione del rapporto di lavoro (cfr. anche Ministero del Lavoro, interpello n. 4/2007).

Ne deriva, dunque, che l’attività svolta dagli enti bilaterali può costituire un valido ausilio per il datore di lavoro al fine di verificare se il piano formativo individuale predisposto sia conforme alle disposizioni previste dal contratto collettivo. Tuttavia, l’eventuale violazione non può dare luogo al disconoscimento del modello contrattuale di ingresso nel mondo del lavoro.

Di più: in mancanza di una specifica previsione di legge in tal senso, il parere di conformità non può avere neanche natura autorizzatoria preventiva (in tal senso, si esprimono alcune previsioni dei contratti collettivi nazionali approvate dopo l’emanazione del Testo Unico).

 

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