Apprendistato, i correttivi della riforma Fornero

Redazione 04/07/12
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Lilla Laperuta

Al fine di incoraggiare l’utilizzo di tale tipologia di contratto ritenuto canale di accesso privilegiato al mercato del lavoro la legge di riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) ha introdotto i seguenti interventi correttivi nel corpo del D.Lgs. 167/2011:

a) il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti per un numero complessivo che sia superiore al rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro;

b) tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità;

c) in ogni caso è esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all’articolo 20, co. 4, D.Lgs. 276/2003;

d) l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione , di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.

Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti predetti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Le previsioni surriferite non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.

È stabilito, infine, la previsione di una durata minima del contratto non inferiore ai 6 mesi.

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