Apprendistato con sgravi contributivi

Redazione 02/01/12
Scarica PDF Stampa
di Lilla Laperuta

A partire dal 1° gennaio 2012 sono riconosciuti incentivi contributivi ai datori di lavoro che stipulano conrtratti di apprendistato. Più precisamente l’art. 22 della L. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) prevede l’azzeramento dei contributi:
a) per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012;
b) solo nei primi 3 anni del contratto;
c) a vantaggio dei datori di lavoro che occupano fino a 9 addetti;
d) con validità fino al 2016.

Si ricorda inoltre che, nell’ottica di incentivare l’utizzo del lavoro flessibile l’art. 22 della L. 183/2011 ha previsto l’abrogazione delle norme che subordinano l’ammissibilità delle clausole elastiche o flessibile  alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva. In secondo luogo, si riduce da cinque a due giorni lavorativi il periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica.

La disposizione, infine, sopprime la norma in base alla quale l’accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento