Apprendistato, chiarimenti del Welfare

Redazione 19/07/12
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Lilla Laperuta

Nella Nota prot. n. 40/0025014 del 13 luglio 2012, Il Ministero del lavoro, rispondendo a quesiti formulati dal Coordinamento tecnico delle Regioni, ha fornito chiarimenti importanti ai fini di una corretta applicazione della disciplina dell’apprendistato contenuta nel Testo Unico approvato con D.Lgs. 167/2011.

In particolare, il vertice del Welfare chiarisce i punti seguenti:

a) i contratti stipulati dal 26 aprile 2012, termine del periodo transitorio, sono regolamentati solo sulla base del D.Lgs. 167/2011, che sostituisce integralmente le previgenti disposizioni, che invece regolano i rapporti instaurati precedentemente tale data;

b) la formazione professionalizzante è sempre obbligatoria per l’impresa, mentre l’offerta formativa pubblica, di competenza delle Regioni, diviene obbligatoria per il datore di lavoro quando è disciplinata come tale dalla regolamentazione regionale, è realmente disponibile e accessibile per c) l’impresa ed è considerata obbligatoria dal contratto collettivo applicato, in via sussidiaria e cedevole rispetto all’onere regionale;

c) ai fini di una corretta applicazione della disciplina del preavviso, la scadenza del periodo formativo coincide con il termine del contratto di apprendistato.

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