Lilla Laperuta
Un interessante principio è stato affermato in materia di indennità con riguardo ai contratti a termine: l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio dell’Unione europea, del 15 dicembre 1997, non impone di trattare in maniera identica l’indennità corrisposta in caso di illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo.
In tali termini si è espressa la Corte Ue, con la sentenza 12 dicembre 2013, Causa C- 361/2013, precisando che la prima indennità è corrisposta in una situazione che è considerevolmente diversa da quella che dà luogo al versamento dell’altra, dal momento che la prima, riguarda lavoratori il cui contratto è stato stipulato in modo irregolare, mentre la seconda riguarda lavoratori licenziati.
Ancora, la Corte europea aggiunge che il menzionato accordo quadro non osta a che gli Stati membri introducano un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dall’accordo stesso per i lavoratori a tempo determinato.
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