Applicazione del disposto di cui all’art. 37, co. 6, d.lgs. n. 163/2006, interpretato tenuto conto di quanto previsto dall’art. 93, co. 4, D.P.R. n. 554/1999 a tenore del quale “le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella

Lazzini Sonia 15/01/09
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E’ legittima l’esclusione di un’Ati (non orizzontale) per non aver  indicato nella domanda di partecipazione alla procedura di gara alcun elemento idoneo a dare atto del rapporto esistente tra quote di qualificazione e quote di partecipazione e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione tra le varie componenti interne al raggruppamento provvisorio.?
 
Invero, dalle citate previsioni emerge che i singoli partecipanti a raggruppamento temporaneo – salvo che la relativa struttura sia tale da non determinare dubbio alcuno in merito al riparto dei lavori – sono tenuti ad indicare espressamente la rispettiva quota di partecipazione, sì che possa essere colto il rapporto esistente tra quote di qualificazione e quote di partecipazione ( di cui all’art. 37, d. lgs. n. 163/2006) e quello tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (di cui all’art. 93, co. 4, D.P.R. n. 554/1999)_la espressa qualificazione della costituenda associazione (di cui la società ricorrente intendeva fare parte) come associazione di tipo misto (quindi non orizzontale) impone che dalla stessa domanda di partecipazione risultasse in modo compiuto l’articolazione delle quote di partecipazione; esigenza, questa, non soddisfatta per effetto della sola indicazione, in corrispondenza di ciascuno dei partecipanti al raggruppamento, delle rispettive qualificazioni, da sé sola insufficiente ad eliminare l’incertezza relativa al riparto dei lavori ed alle conseguenti quote di partecipazione.
 
Merita di essere segnalata la pur breve decisione numero 5787 del 25 novembre 2008, inviata per la pubblicazione in data 28 novembre 2008, emessa dal Consiglio di Stato
 
Vediamo i fatti
Con la sentenza gravata il primo giudice ha respinto il ricorso proposto da Ar.Fe.ga s.a.s. avverso il provvedimento con cui il Ministero per i beni e le attività culturali – sovrintendenza per i beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta ha definitivamente aggiudicato all’ATI BETA i lavori relativi all’intervento da eseguirsi in Bacoli NA.
Nel dettaglio, il giudice territoriale ha accolto il ricorso incidentale con cui la controinteressata ATI ha dedotto che l’odierna appellante non avrebbe indicato nella domanda di partecipazione alla procedura di gara alcun elemento idoneo a dare atto del rapporto esistente tra quote di qualificazione e quote di partecipazione e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione tra le varie componenti interne al raggruppamento provvisorio.
All’udienza del 17 ottobre 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.
 
Ecco il parere del Supremo Giudice amministrativo
 
DIRITTO
Il ricorso va respinto.
Ritiene, invero, il Collegio di dover confermare quanto sostenuto dal primo giudice in sede di applicazione al caso di specie del disposto di cui all’art. 37, co. 6, d.lgs. n. 163/2006, interpretato tenuto conto di quanto previsto dall’art. 93, co. 4, D.P.R. n. 554/1999 a tenore del quale “le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”.
Invero, dalle citate previsioni emerge che i singoli partecipanti a raggruppamento temporaneo – salvo che la relativa struttura sia tale da non determinare dubbio alcuno in merito al riparto dei lavori – sono tenuti ad indicare espressamente la rispettiva quota di partecipazione, sì che possa essere colto il rapporto esistente tra quote di qualificazione e quote di partecipazione ( di cui all’art. 37, d. lgs. n. 163/2006) e quello tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (di cui all’art. 93, co. 4, D.P.R. n. 554/1999).
Ebbene, nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la espressa qualificazione della costituenda associazione (di cui la società ricorrente intendeva fare parte) come associazione di tipo misto (quindi non orizzontale) imponeva che dalla stessa domanda di partecipazione risultasse in modo compiuto l’articolazione delle quote di partecipazione; esigenza, questa, non soddisfatta per effetto della sola indicazione, in corrispondenza di ciascuno dei partecipanti al raggruppamento, delle rispettive qualificazioni, da sé sola insufficiente ad eliminare l’incertezza relativa al riparto dei lavori ed alle conseguenti quote di partecipazione.
Alla stregua delle esposte ragioni, va pertanto respinto il gravame.
 
 
A cura di *************
 
 
N.5787/08
Reg.Dec
N. 2525 Reg.Ric.
ANNO   2008
Disp. 587/2008
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da n. 2525/2008,proposto daALFA S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli ******************* e ************** con domicilio eletto presso lo studio del primo in RomaLungotevere ****** n. 3
 
contro
MINISTERO BB.AA.CC. – SOPRINT. BENI ARCHEOL. NAPOLI E CASERTA rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto ex lege presso la stessa in Roma Via dei Portoghesi n. 12
e nei confronti di
BETA GIORGIO S.R.L. IN PR. E ***********************, ATI-BETA1 S.A.S DI ******** & C. E IN PR, ATI – ************** & ********* E IN PROPRIO, ATI – BETA3 S.R.L. E IN PROPRIO rappresentati e difesi dagliAvv.ti ************** e ****************** Corte con domicilio eletto in Roma Via San Saba n. 12 pressoGiuliano Feliciani;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale TAR CAMPANIA – NAPOLI: Sezione VIII n. 866/2008, del 20 febbraio 2008 resa tra le parti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MINISTERO BB.AA.CC. – SOPRINT.BENI ARCHEOL. NAPOLI E CASERTA, BETA ************** IN PR. E ***********************, ATI-BETA1 S.A.S DI ******** & C. E IN PR, ATI – ************** & ********* E IN PROPRIO, ATI – BETA3 S.R.L. E IN PROPRIO;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2008, relatore il Consigliere Cons. **************** ed uditi, altresì, l’Avv. Resta per delega dell’Avv. ******, l’Avv. dello Stato ******* e l’Avv. Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
 
FATTO
Con la sentenza gravata il primo giudice ha respinto il ricorso proposto da Ar.Fe.ga s.a.s. avverso il provvedimento con cui il Ministero per i beni e le attività culturali – sovrintendenza per i beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta ha definitivamente aggiudicato all’ATI BETA i lavori relativi all’intervento da eseguirsi in Bacoli NA.
Nel dettaglio, il giudice territoriale ha accolto il ricorso incidentale con cui la controinteressata ATI ha dedotto che l’odierna appellante non avrebbe indicato nella domanda di partecipazione alla procedura di gara alcun elemento idoneo a dare atto del rapporto esistente tra quote di qualificazione e quote di partecipazione e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione tra le varie componenti interne al raggruppamento provvisorio.
All’udienza del 17 ottobre 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.
 
DIRITTO
Il ricorso va respinto.
Ritiene, invero, il Collegio di dover confermare quanto sostenuto dal primo giudice in sede di applicazione al caso di specie del disposto di cui all’art. 37, co. 6, d.lgs. n. 163/2006, interpretato tenuto conto di quanto previsto dall’art. 93, co. 4, D.P.R. n. 554/1999 a tenore del quale “le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”.
Invero, dalle citate previsioni emerge che i singoli partecipanti a raggruppamento temporaneo – salvo che la relativa struttura sia tale da non determinare dubbio alcuno in merito al riparto dei lavori – sono tenuti ad indicare espressamente la rispettiva quota di partecipazione, sì che possa essere colto il rapporto esistente tra quote di qualificazione e quote di partecipazione ( di cui all’art. 37, d. lgs. n. 163/2006) e quello tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (di cui all’art. 93, co. 4, D.P.R. n. 554/1999).
Ebbene, nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la espressa qualificazione della costituenda associazione (di cui la società ricorrente intendeva fare parte) come associazione di tipo misto (quindi non orizzontale) imponeva che dalla stessa domanda di partecipazione risultasse in modo compiuto l’articolazione delle quote di partecipazione; esigenza, questa, non soddisfatta per effetto della sola indicazione, in corrispondenza di ciascuno dei partecipanti al raggruppamento, delle rispettive qualificazioni, da sé sola insufficiente ad eliminare l’incertezza relativa al riparto dei lavori ed alle conseguenti quote di partecipazione.
Alla stregua delle esposte ragioni, va pertanto respinto il gravame.
Consegue la condanna dell’appellante al pagamento delle spese, come quantificate in dispositivo.
 
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese per un importo di € 1.500, 00 (euro millecinquecento/00) in favore del Ministero BB.AA.CC. e di complessive € 4.000,00 (euro quattromila/00) in favore della controinteressata.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2008dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
*******************                           Presidente
************************                    Consigliere
**********                                          Consigliere
***************                                 Consigliere
****************                              Consigliere Est.
 
Presidente
*******************
Consigliere                                                                           Segretario
****************                                         ****************
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
 
 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero………………………………………………………………………………….
 
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                                                                              Il Direttore della Segreteria

Lazzini Sonia

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