Applicazione art. 573, comma 1-bis, c.p.p. (impugnazione per soli interessi civili)

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Da quando si applica l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p.
Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 573, co. 1-bis)
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Corte di Cassazione -SS.UU.u003cstrongu003epen.- sentenza n. 38481u003c/strongu003e del u003cstrongu003e25 maggio 2023u003c/strongu003e

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Indice

1. Il fatto


Il Tribunale de L’Aquila condannava l’imputato, tratto a giudizio per rispondere dei delitti di cui agli artt. 582 e 590 c.p., alla pena di anni due di reclusione per il diverso delitto di cui all’art. 572 c.p., così giuridicamente riqualificati i fatti di cui all’imputazione, fermo restando che alla pronuncia seguiva pure la sua condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, equitativamente liquidato in Euro 10.000, ed alla rifusione delle spese da quella stessa parte sostenute per la costituzione in giudizio.
Ciò posto, a seguito dell’atto di appello presentato dal difensore dell’imputato, la Corte di Appello de L’Aquila, riscontrata l’assenza degli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti in famiglia, riqualificava i fatti nei termini di cui all’originaria imputazione (ovvero sub specie di cui agli artt. 81, 582 e 590 c.p.) e, dichiarato non doversi procedere per tardività della querela in relazione al primo degli episodi in contestazione, condannava l’accusato per i residui reati a lui ascritti alla pena di Euro 1.500 di multa, confermando la condanna al risarcimento del danno, il cui ammontare veniva, tuttavia, ridotto, a seguito della riqualificazione dei fatti, dall’originario importo di Euro 10.000, ad Euro 2.000; da tale riduzione la Corte abruzzese riteneva infine derivare giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado relative all’azione civile, “considerata la parziale soccombenza della parte civile con riferimento all’entità del risarcimento dei danni liquidati” seguita alla riqualificazione dei fatti.
In seguito all’emissione di questa pronuncia, presentava ricorso per Cassazione il difensore della parte civile deducendo, con un unico motivo di doglianza, la “violazione della legge e l’omessa motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 541 c.p.p., nella parte in cui la Corte di Appello di L’Aquila aveva compensato integralmente tra le parti le spese di patrocinio del grado relative all’azione civile”: ad avviso della ricorrente, invero, la semplice riqualificazione giuridica delle condotte illecite non poteva costituire giusto motivo di compensazione poiché, secondo il prevalente indirizzo dei giudici di legittimità, la conferma della responsabilità dell’imputato, anche in presenza di un minor grado di essa, non legittimerebbe il mancato riconoscimento delle spese civili, che possono essere escluse solo in caso di totale soccombenza.
Con requisitoria scritta, dal canto suo, il Sostituto Procuratore generale aveva chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, “avendo la Corte territoriale compensato le spese sul valido argomento logico-giuridico della soccombenza parziale conseguente alla riduzione in appello della somma liquidata a titolo di risarcimento”.

2. La questione prospettata nell’ordinanza di rimessione


La Quinta Sezione penale della Cassazione, cui era stato assegnato il ricorso, lo rimetteva alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618, comma 1, c.p.p. onde vedere risolto il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla applicabilità o meno dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. a tutti i ricorsi pendenti al momento dell’entrata in vigore, in data 30 dicembre 2022, dell’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, che detta norma ha introdotto, ovvero solo a quelli proposti nei confronti delle sentenze pronunciate successivamente a tale data.
La Sezione rimettente, difatti, evidenziava a tal proposito che, secondo un primo orientamento, formatosi nell’immediatezza, l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. sarebbe immediatamente applicabile a tutte le impugnazioni pendenti al 30 dicembre 2022, essendosi in tal senso espresse infatti Sez. 4, n. 2854 del 11/01/2023, e Sez. 2, n. 6690 del 02/02/2023, ad avviso delle quali, in applicazione del principio tempus regit actum, il giudizio di impugnazione deve essere svolto secondo le nuove regole, non derivando alla parte civile alcun concreto pregiudizio dalla circostanza che il ricorso venga deciso dal giudice civile, e, dunque, nella sua sede naturale, piuttosto che dal giudice penale; peraltro, si è rilevato che, dovendo la parte civile impugnante riassumere il giudizio in sede civile, le sarebbe consentito, con l’atto di citazione in riassunzione, emendare o comunque conformare la propria domanda al nuovo ambito processuale, così come alla controparte sarebbe dato modo di contraddire e di replicare a tali nuove deduzioni.
Secondo un diverso orientamento, invece, sostenuto da Sez. 5, n. 3990 del 20/01/2023, e da Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023, omissis, Rv. 284121-01, la nuova norma, in quanto potenzialmente pregiudizievole per la posizione di chi abbia già proposto appello o ricorso per Cassazione, sarebbe applicabile solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022.
Difatti, la norma di nuovo conio prevede espressamente che il giudice penale, valutata l’ammissibilità del gravame, rinvii gli atti “per la prosecuzione” “al giudice o alla sezione civile competente”, senza, dunque, prevedere alcuna riassunzione del giudizio: ne discende che l’impugnante ai soli effetti civili deve affrontare un giudizio retto da regole diverse da quelle alla stregua delle quali aveva costruito il proprio gravame, quali, ad esempio, quelle in tema di nesso eziologico tra la condotta e l’evento di danno, che il giudice civile ricostruisce non in base al criterio dell’alto grado di probabilità logica, ma in base al criterio causale del “più probabile che non”.
Orbene, ad avviso di questa Sezione, detto secondo orientamento vorrebbe porsi in continuità con il dictum della sentenza delle Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, che, nell’applicare il principio tempus regit actum, ricavabile dall’art. 11 preleggi, all’istituto delle impugnazioni, ha statuito che l’actus, al quale occorre avere riguardo, è la sentenza impugnata poiché è in rapporto ad essa che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, nonché i modi ed i termini per esercitarla.
L’ordinanza di rimessione, infine, precisava che, ove si fosse preferito questo secondo orientamento, avrebbe dovuto farsi più correttamente riferimento non alla data di emissione della sentenza, pur se è a partire da questo momento che sorge il diritto di impugnare, ma a quella di deposito della stessa: “il riferimento alla data di deposito della sentenza, pur non rappresentando necessariamente (…) il momento a partire dal quale il diritto all’impugnazione può essere esercitato, coincide con esso o lo precede e quindi, per un verso, soddisfa l’esigenza di tutela dell’affidamento, per altro verso, evita una prolungata applicazione di norme processuali che non troverebbe più alcuna giustificazione e, per altro verso ancora, soddisfa l’esigenza di individuare un termine unitario di applicazione dell’innovazione processuale che resti insensibile alle date eventualmente diverse di proposizione degli atti di impugnazione nei processi soggettivamente complessi, nei quali siano presenti più parti civili o una parte civile e un responsabile civile”.
Ad ogni modo, successivamente alla data di decisione dell’ordinanza di rimessione, sono state depositate le motivazioni di ulteriori pronunce della Corte di legittimità che, anteriormente alla rimessione della questione, hanno aderito all’uno o all’altro dei due indirizzi appena sopra ricordati.
In particolare, nel senso dell’immediata applicabilità sono intervenute le ordinanze di Sez. 4, n. 10392 del 25/01/2023; Sez. 4, n. 8483 del 17/01/2023; Sez. 3, n. 7625 del 11/01/2023; nel senso, invece, della applicabilità “differita”, sono intervenute: le sentenze di Sez. 5, n. 20381 del 23/02/2023; Sez. 6, n. 12072 del 27/01/2023; Sez. 5, n. 3990 del 20/01/2023; Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023.


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3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite


Fermo restando che il quesito proposto alle Sezioni unite nel caso di specie è “se l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., si applichi a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece, alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decorrere dalla suddetta data”, le Sezioni unite, dopo avere proceduto ad una disamina sul contenuto e sul significato delle norme con cui il D.Lgs. n. 10 ottobre 2020, n. 150 è intervenuto a disciplinare l’ipotesi della impugnazione della sentenza per gli interessi civili, osservavano prima di tutto, nell’affrontare siffatto contrasto, come l’aspetto di maggior criticità, già considerato dalle sentenze dell’uno e dell’altro orientamento citate dalla ordinanza rimettente, fosse rappresentato dalla corretta individuazione dell’actus al quale, per l’applicabilità del canone ricordato, occorre fare riferimento; ciò, in particolare, laddove si consideri che, naturalmente, il processo non è un fenomeno isolato ed istantaneo, ma si compone di una serie concatenata di atti che si sviluppano nel tempo posti in essere da soggetti distinti, e dalla compresenza di norme regolatrici aventi contenuto e finalità molto diverse tra di loro.
Detto questo, gli Ermellini ne facevano conseguire da ciò che il principio regolatore deve essere necessariamente modulato in relazione alla variegata tipologia degli atti processuali ed alla differente situazione sulla quale essi incidono e che occorre di volta in volta governare.
In particolare, si stimava indispensabile ricordare come le Sezioni Unite abbiano avvertito che “per actus non può intendersi l’intero processo, che è concatenazione di atti – e di fasi – tutti tra loro legati dal perseguimento del fine ultimo dell’accertamento definitivo dei fatti; una tale concatenazione comporterebbe la conseguenza che il processo ‘continuerebbe ad essere regolato sempre e soltanto dalle norme vigenti al momento della sua instaurazione, il che contrasterebbe con l’immediata operatività del novum prescritta dall’art. 11, comma 1, prel.” (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007), fermo restando che, come segnalato anche dalla dottrina, ove, invece, per actus si considerasse il singolo atto via via compiuto, il principio comporterebbe che, in tutti i processi ancora in corso, ai nuovi atti dovrebbero essere applicate immediatamente, sempre e comunque, le nuove norme, con conseguente rischio, tuttavia, di trascurare aspettative consolidatesi in ragione di atti precedenti strettamente collegati a quello atomisticamente considerato, deducendosi al contempo che,
del resto, questa è la ragione per cui possibili limiti o mitigazioni rispetto ad un’assolutizzazione delle regole meramente desumibili dal brocardo tempus regit actum sono stati ricavati dalla Corte costituzionale non solo dal principio di “ragionevolezza” (Corte Cost., ord. n. 560 del 2000), ma anche dall’esigenza di tutela dell’”affidamento” che il singolo dovrebbe poter nutrire nella stabilità di un determinato quadro normativo: affidamento che, almeno quando si trovi, a sua volta, “qualificato dal suo intimo legame con l’effettività del diritto di difesa”, riceve, anch’esso, il riconoscimento di principio “costituzionalmente protetto” (Corte Cost., sent. n. 394 del 2002).
Del resto, sempre ad avviso delle Sezioni unite, sul richiamo all’”affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica”, in quanto costituente “elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto”, la Corte costituzionale ha avuto modo di far leva più volte, anche per risolvere questioni attinenti alla successione di leggi in materia diversa da quella processuale penale, ribadendo, ad esempio, che la tutela dell’affidamento non comporta che, nel nostro sistema costituzionale, sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, e ciò “anche se il loro oggetto sia costituito dai diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, comma 2, Cost.)” ma, con non minor nettezza, si è tuttavia sottolineato che dette disposizioni, “al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l’affidamento del cittadino nella sicurezza pubblica (recte: giuridica)” (Corte Cost., sent. n. 16 del 2017 e sent. n. 822 del 1988).
Ne’, più in generale, possono trascurarsi i riferimenti, talora evidenziati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, alla “accessibilità” ed alla “prevedibilità” come connotati essenziali del diritto penale, in una prospettiva che guarda non soltanto allo ius scriptum, ma altresì al “diritto vivente” espresso dalla giurisprudenza (ex plurimis, Corte EDU, 14/04/2015, Contrada c. Italia).
In definitiva, per la Corte di legittimità, nella operazione di individuazione di quale norma, tra quelle succedutesi, vada applicata all’atto o alla sequenza di atti da disciplinare, possono venire in rilevo plurime istanze di rilievo costituzionale la cui composizione e armonizzazione è affidata ad un ricorso, equilibrato, attento, e ragionevole, da parte dell’interprete, ai criteri appena sopra ricordati, tenuto conto altresì del fatto che quello appena richiamato è anche lo sfondo tenuto ben presente dalla decisione, più volte richiamata, delle Sez. U, nella pronuncia n. 27614 del 29/03/2007, allorquando è stato necessario in particolare regolare, in via interpretativa, la applicabilità della norma di cui all’art. 9 L. 20 febbraio 2006, n. 46, soppressiva della facoltà di appello della parte civile, ex art. 577 c.p.p., agli atti di impugnazione pendenti al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione.
Difatti, anche in quell’occasione, le Sezioni Unite, interrogandosi su quale fosse l’actus cui fare in concreto riferimento per l’individuazione della disciplina applicabile in materia di impugnazione della parte civile, ebbero, a ben vedere, a ritenere insoddisfacente il mero richiamo alla regola tempus regit actum, che avrebbe portato ad “esiti irragionevoli” (in particolare con riferimento all’aleatorietà affidata alla tempestività o meno del deposito della sentenza da impugnare o agli adempimenti di cancelleria o ancora alla iniziativa più o meno tempestiva della parte interessata) ed optarono per ancorare il regime delle impugnazioni non alla disciplina vigente al momento della loro presentazione ma a quella in essere all’atto della pronuncia della sentenza; e ciò fecero facendo richiamo, al riguardo, proprio “all’esigenza di tutela dell’affidamento maturato dalla parte in relazione alla fissità del quadro normativo”, sottolineando che “tale affidamento come valore essenziale della giurisdizione che va ad integrarsi con l’altro, di rango costituzionale, della parità delle armi, soddisfa l’esigenza di assicurare ai protagonisti del processo la certezza delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati senza il timore che tali diritti, pur non ancora esercitati, subiscano l’incidenza di mutamenti legislativi, improvvisi e non sempre coerenti col sistema, che vanno a depauperare o disarticolare posizioni processuali già acquisite”.
Tali principi, dunque, per la Suprema Corte, non possono non valere anche in una situazione, come quella di specie, parimenti connotata, in ragione di quanto sopra precisato, dalla intervenuta variazione di aspetti che, pur legati formalmente alla sola fase decisoria dell’impugnazione, finiscono, tuttavia, per riverberarsi sugli atti indirettamente, ma logicamente, propedeutici alla impugnazione stessa mutandone imprevedibilmente i connotati in maniera tale da lasciare “indifesa” la parte che tali atti abbia già svolto secondo quanto prescritto dalla normativa pregressa anche nella costante interpretazione, sopra ricordata, della Corte, e ciò anche non considerando il requisito della “chiarezza e specificità” della redazione delle ragioni della domanda nell’atto di citazione ex art. 360 c.p.c. come introdotto dalla L. n. 149 del 2022, cui dovrebbe essere omologato il requisito della causa petendi nell’atto di costituzione di parte civile posto che, per volontà del legislatore, tali caratteristiche sarebbero richieste, secondo quanto disposto dalla L. n. 197 del 2022, per i soli procedimenti civili instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023 continuando, per i procedimenti pendenti a tale data, ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti: già la sola necessità sostanziale di adozione, nell’atto di costituzione di parte civile, del testo dell’art. 360 c.p.c. nella versione anteriore alle modifiche suddette, non potrebbe non riverberarsi sulle legittime aspettative della parte civile che abbia presentato l’impugnazione prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022.
Il necessario rispetto delle ragioni di affidamento dell’impugnante nella non variazione del quadro di sistema coesistente al momento dell’impugnazione, ragioni evidentemente dirimenti anche nel caso di specie, per il Supremo Consesso, deve dunque indurre inevitabilmente ad individuare nel momento del deposito dell’atto di costituzione di parte civile lo spartiacque di delimitazione tra impugnazioni soggette al regime previgente e impugnazioni assoggettate, invece, alla nuova normativa.
Ciò posto, sempre per i giudici di piazza Cavour, non pare infine ostativo alla conclusione qui prescelta neppure l’art. 34, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 150 del 2022, con cui si è eliminato, nell’art. 601, comma 1, c.p.p., l’obbligo, per il Presidente del collegio, di ordinare la citazione dell’imputato non appellante quando l’appello sia proposto per i soli interessi civili (norma che, pur in assenza di esplicitazioni sul punto nella Relazione allo schema di decreto legislativo, parrebbe essere conseguente alla stessa introduzione dell’art. 573, comma 1-bis, cit.); se infatti si ritenga che, anche con riguardo ad essa, difetti una specifica norma transitoria ove si reputi inapplicabile l’art. 94 D.Lgs. n. 150 del 2022, (che avrebbe infatti prorogato, per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, l’applicazione delle norme “emergenziali” Covid con stretto riferimento alla sola disciplina dell’udienza camerale cartolare), dovrebbe anche per essa, proprio in quanto collegata al nuovo comma 1-bis, operare il medesimo momento temporale di delimitazione rappresentato dall’atto di costituzione di parte civile.
Fatta anche tale considerazione, le Sezioni unite reputavano come nessuno dei due orientamenti in contrasto potesse essere condiviso: non, anzitutto, quello dell’immediata applicabilità della nuova norma a tutte le impugnazioni comunque pervenute alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione successivamente all’entrata in vigore della stessa, essendosi essenzialmente trascurato, nell’analisi della nuova disciplina, il decisivo segno di cambiamento rappresentato dall’attribuzione della decisione sull’impugnazione non più al giudice penale bensì al giudice di appello civile o alla sezione civile della Corte di Cassazione e la incidenza di detto novum sulle ragioni di affidamento dell’impugnante originate dall’assetto precedente.
Il significato della innovazione rispetto al precedente assetto, rappresentata dal combinato disposto degli artt. 78 e 573, comma 1-bis, cit., d’altronde, non può essere “vanificato” neppure argomentando sulla base della considerazione, sostanzialmente presente in tutte le pronunce rappresentative di detto indirizzo, per cui, già a decorrere dalla pronuncia della Corte Cost., n. 182 del 2021, l’accertamento dell’illecito che sarebbe richiesto al giudice, anche in sede penale, ai fini delle statuizioni sul risarcimento dei danni, avrebbe sempre natura civilistica; più in particolare, affermandosi che il giudice penale dell’impugnazione sarebbe chiamato ad accertare solo la fattispecie aquiliana, senza alcun riferimento a profili inerenti alla responsabilità penale dell’imputato, detto orientamento ha richiamato, come si è visto, quelle pronunce secondo cui il giudice penale dovrebbe comunque utilizzare il giudizio della probabilità prevalente in luogo di quella fissata dall’art. 533, comma 1, c.p.p., facendo utilizzazione della “lettura” dell’art. 578 c.p.p. operata dalla suddetta pronuncia della Corte costituzionale (Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, e Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022), aggiungendosi in tal guisa, dunque, la prosecuzione in sede civile del giudizio non comporterebbe, rispetto al passato, alcuna modificazione nell’applicazione delle regole processuali e probatorie con conseguente insussistenza di un “affidamento” da tutelare e immediata applicabilità della nuova disposizione di cui all’art. 573, comma 1-bis, cit..
Orbene, a fronte di quanto sin qui esposto, per la Corte di legittimità, andava tuttavia osservato che, nella impostazione della sentenza n. 182 del 2021 della Corte costituzionale, il “contenimento” dell’accertamento del danno all’interno della responsabilità da atto illecito ex art. 2043 c.c., con le conseguenze processuali e probatorie da esso derivanti, è disceso dalla necessità di non violare il diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza tutte le volte in cui la responsabilità penale di quest’ultimo non possa più formare oggetto di accertamento; ma un tale presupposto, invocato non a caso con riguardo ad intervenuta estinzione del reato per amnistia o prescrizione (come è infatti delle sentenze di Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, e Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022) o ad ipotesi in qualche modo a questa equiparabili (come quella dell’impugnazione di parte civile ai soli effetti civili con conseguente passaggio in giudicato della eventuale assoluzione ai fini penali, tanto che proprio a quest’ultima hanno avuto riguardo alcune delle pronunce di cui all’indirizzo in esame), non pare potere valere nel caso di specie; ivi, infatti, passata in giudicato la sentenza di condanna, l’impugnazione ha avuto riguardo ai soli aspetti civili, ben potendo l’accertamento del danno, proprio perché ormai accertata la responsabilità penale, estendersi all’ambito del reato.
Se anche, dunque, per la Corte, si guardasse alle ipotesi per le quali le coordinate dell’attuale giudizio di responsabilità potrebbero già coincidere, per effetto della citata lettura costituzionale, con quelle introdotte dagli artt. 78 e 573, comma 1-bis cit., non per questo perderebbe di valore l’esigenza di assicurare, nelle altre ipotesi, la tutela dell’affidamento della parte impugnante; e poiché evidenti ragioni di certezza anche del diritto processuale impongono l’adozione, sia pure in via interpretativa, di una regola “transitoria” di carattere generale, si dovrebbe comunque sempre pervenire alla conclusione che individua nella presentazione dell’atto di costituzione di parte civile il momento discriminante tra applicazione delle norme previgenti e applicazione di quelle nuove.
Del resto, mentre il ricorso alla qui prescelta regola nei casi ricadenti nella ratio della sentenza della Corte costituzionale comporterebbe un “eccesso” di garanzia, al più non dovuto ma certo non lesivo dei diritti difensivi, viceversa, sempre per gli Ermellini, l’applicazione immediata delle nuove norme ai casi diversi da quelli si tradurrebbe, come visto, in una lesione dell’aspettativa della parte impugnante a non vedere variato il quadro normativo preesistente che affonda le proprie radici in un quadro di carattere anche costituzionale.
In definitiva, per le Sezioni unite, l’operazione di graduazione, appena vista, dei costi e dei benefici relativi, ove si tratti di dettare regole di transizione da un sistema all’altro necessariamente uniformi, non potrebbe evidentemente prescindere dall’osservanza del criterio di proporzionalità o ragionevolezza, insito nell’art. 3 Cost. e certamente applicabile anche in tal caso, così come né a conclusioni diverse possono condurre la ritenuta possibilità di modificare la domanda in sede di giudizio di rinvio civile, possibilità che, mutuata dalla lettura giurisprudenziale in particolare dell’art. 622 c.p.p., non è invece esperibile con riferimento al nuovo art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introduttivo non già, come visto, di un giudizio autonomo rispetto al primo ma di una prosecuzione sempre del medesimo originario giudizio, né appaiono conducenti i richiami a precedenti pronunce delle Sezioni Unite onde individuare già in esse i prodromi del principio dell’immediata applicabilità della nuova norma dato che non appare essere pertinente il richiamo anzitutto alla sentenza di Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, affermativa dell’applicabilità, anche ai giudizi relativi a sentenze pronunciate prima della entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, del nuovo comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p., stante la diversità dell’actus colà considerato (ovvero la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale), non inserito, come nella specie, in una sequenza iniziata già in precedenza e non scindibile in singoli momenti.
Allo stesso modo neppure appare essere rilevante, per la Cassazione, la decisione delle Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, implicitamente affermativa dell’applicabilità, in un procedimento iniziato nel 2016, della nuova ipotesi di annullamento senza rinvio di cui all’art. 620, comma 1, lett. I), c.p.p., introdotta con la L. n. 103 del 2017 in un momento temporale successivo, anche in tal caso essendosi evidentemente in presenza di un atto (la decisione di annullamento senza rinvio anziché di annullamento con rinvio) privo di effetti pregiudizievoli sulle legittime aspettative dell’impugnante, con piana applicazione del principio di cui all’art. 11 preleggi.
Da ultimo, neppure la pronuncia di Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, appare probante nel senso invocato dall’indirizzo esaminato, posto che l’applicabilità dell’art. 578-bis c.p.p. alle sentenze pronunciate prima dell’entrata in vigore di tale norma, introdotta dall’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 1 marzo 2018, n. 21, è stata chiaramente determinata proprio dalla linea di continuità della disposizione, pur formalmente nuova, rispetto alla possibilità di operare, anche in precedenza, la confisca edilizia pur in presenza di intervenuta prescrizione del reato alla luce della costante interpretazione dell’art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cfr. Sez. 3, n. 21910 del 07/04/2022).
Ancora e infine, il Supremo Consesso riteneva come non potesse essere seguito nemmeno l’orientamento della applicabilità della norma alle sole impugnazioni relative alle sentenze pronunciate o depositate dopo la data del 30 dicembre 2022, seppur fondato su un’impostazione preoccupata, in linea con la limitazione del principio del tempus regit actum, di non arrecare lesioni alle legittime aspettative della parte impugnante atteso che tale indirizzo appare avere limitato impropriamente in tal modo l’ambito di applicazione del principio di affidamento dell’impugnante senza, anch’esso, considerare il riflesso della sequenza impugnatoria sui collegati requisiti di redazione dell’atto di costituzione di parte civile, in una necessaria visuale di complessiva considerazione dell’actus interessato e finendo per arrestarsi, anch’esso, su una linea di cesura tra giudizio di impugnazione instaurato dinanzi al giudice penale e giudizio proseguito dinanzi al giudice civile smentita dalla lettera e dalla ratio della nuova norma.
Le Sezioni unite, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, formulavano il seguente il seguente principio di diritto: “l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall’art. 33 del D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione”.

4. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito da quando si applica l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. il quale, come è noto, prevede quanto segue: “Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile”.
In tale pronuncia, difatti, componendosi un pregresso contrasto giurisprudenziale, le Sezioni unite hanno formulato il principio di diritto secondo il quale l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall’art. 33 del D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione.
Tale arresto giurisprudenziale, dunque, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere quando questa norma codicistica è applicabile e quando, invece, no.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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FORMATO CARTACEO

Formulario Annotato del Processo Penale

Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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