I limiti di applicabilità del principio di fungibilità nel procedimento disciplinare forense

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L’art. 62 comma 8 L.P. delinea l’ambito di operatività, in sede disciplinare, del principio di fungibilità tra le misure presofferte e le sanzioni disciplinari, stabilendo che la presofferta sospensione cautelare[1] debba essere computata nella durata della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense irrogata per i medesimi fatti.

Indice

1. La decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli

Le condizioni per l’applicazione, in sede disciplinare, del principio di fungibilità di cui all’art. 657 c.p.p. sono,  pertanto, la medesimezza dei fatti, l’applicazione della sospensione cautelare e l’irrogazione della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense.
Al di fuori di tale ipotesi, è da escludersi  l’applicabilità, in sede disciplinare, dell’art. 657 c.p.p. e, dunque, la fungibilità, ad esempio, tra la misura cautelare della detenzione domiciliare e la sospensione cautelare adottata in sede disciplinare, ostandovi peraltro la diversa natura delle misure (le prime di natura penale e le seconde di tipo amministrativo). In tali termini si è espresso il CDD di Napoli [1] il quale, analogamente, ha ritenuto di escludere la fungibilità tra la misura cautelare penale degli arresti domiciliari e/o della sospensione temporanea dall’esercizio della professione forense e la sanzione disciplinare prevista dall’art. 22 1 lett. c) C.D.F., ostandovi, peraltro, la  previsione dell’art. 54 n. 4 L.P. rispetto alla quale la disposizione di cui all’art. 29 lett. c) del Regolamento CNF 2/2014, di natura regolamentare, cede in applicazione del criterio gerarchico delle fonti[2] .

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2. Il parere del Consiglio Nazionale Forense

Anche il CNF, di recente, ha affrontato il tema dei limiti di applicabilità dell’art. 657 c.p.p. in ambito disciplinare in risposta ad un quesito formulato dal COA di Trani in merito alla possibilità di computare il periodo di <<sospensione disciplinare>> in quello previsto dall’art. 62 comma 10 L.P..[3]
Rilevato che l’ordinamento professionale forense vigente non prevede alcuna ipotesi di fungibilità tra il periodo funzionale alla reiscrizione dell’Avvocato radiato e presofferte misure o sanzioni interdittive e ritenuta l’inapplicabilità analogica dell’art. 657 c.p.p. al di fuori del procedimento disciplinare, stante la previsione dell’art. 59 comma 1 lett. n. L. n. 247/2022, il CNF ha affermato che la reiscrizione debba avvenire secondo le previsioni ordinamentali e nel rispetto dei principi in tema di tenuta degli Albi, escludendo conseguentemente la computabilità di presofferte misure e sanzioni interdittive nel quinquennio previsto dall’art. 62 comma 10 L.P..

  1. [1]

    cfr. art. 60 L. n. 247/2012

  2. [2]

    cfr. provv. del 17.2.2021, Pres. Est. Supino

  3. [3]

    cfr. dec. n. 136/22, Pres. f.f. Flagiello, Est. Fabrizio

  4. [4]

    cfr. parere CNF n. 48/22

Vincenza Fabrizio

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