Applicabilita’ foro del consumatore all’utente di azienda sanitaria locale. Il rapporto tra medico privato e paziente e tra case di cura convenzionate e paziente è di natura contrattuale e può essere inquadrato come rapporto tra professionista e consum

sentenza 22/06/06
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Con una recentissima inedita decisione del 31.5.2006   – di cui non si ravvisano precedenti –  il giudice monocratico del Tribunale stabiese, dr. Pasquale Serrao D’Aquino,  con sentenza parziale ex art. 281 sexies c.p.c. ha emanato una innovativa pronuncia in tema di applicabilità del c.d. "foro generale del domicilio del consumatore" in una causa avente oggetto risarcimento danni morali e patrimoniali per "colpa professionale medica" .
I convenuti, tra cui una nota azienda ospedaliera di Salerno, avevano tempestivamente eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellammare di Stabia.
Secondo la condivisibile opinione del giudice adito, sebbene nel caso in esame non sia possibile rinvenire un criterio di collegamento ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con il foro territoriale adito, sussiste, invece, l’indicato criterio di collegamento con il foro del consumatore.
Il rapporto tra medico privato e paziente e tra case di cura convenzionate e paziente è di natura contrattuale e può essere inquadrato come rapporto tra professionista e consumatore.
Il foro generale del consumatore è individuato dalla Corte di Cassazione nel luogo ove questi ha la residenza o il domicilio eletto.
In particolare, la natura pubblica della parte contrattuale ( azienda ospedaliera) non esclude la sua natura di professionista ( Tribunale di Roma 04/02/02).
L’attore, nel caso di specie, si è rivolto in qualità di utente e non di professionista alla struttura sanitaria convenuta, la quale istituzionalmente svolge le prestazioni che hanno dato luogo alla lite. Ne deriva che il cittadino che si rivolga alla struttura sanitaria pubblica per prestazioni di assistenza medica e che, in tal modo, determini l’insorgere di un rapporto contrattuale con la stessa, assume la veste di ‘consumatore’ rispetto ad una controparte professionista e come tale può convenire in giudizio la struttura ospedaliera ex art. 1469 bis n. 19 c.c. o in base all’art. 33, lett. U del codice del consumo.
E’ del tutto evidente che la brillante decisione in commento implica un’importante modifica dei tradizionali criteri di determinazione della competenza territoriale!
Sarà interessante seguire nei prossimi mesi  gli sviluppi della vicenda e se la decisione in commento sarà condivisa da altri Magistrati anche negli ulteriori  gradi di giudizio.
In ogni caso, appare più che probabile che tale decisione  sarà  annotata  in calce all’art.1469 bis n.19 c.c. e/o all’art.33 ,lett.U del Codice del Consumo  e sicuramente sarà considerata dalle associazioni dei consumatori come una "pietra miliare" nella "querelle"  per l’affermazione ed applicabilità del foro del consumatore.
avv.Luigi Vingiani  

Sentenza ex art. 281 sexies.
Incompetenza territoriale
Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia
 
nella persona del giudice dr. Pasquale Serrao d’Aquino, ha pronunziato in pubblica udienza del 31 maggio 2006 la seguente

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

nella causa iscritta al n.R.G.Civ.926/04, ad oggetto risarcimento danni, promossa
DA
XXXXXXXXXXX, elettivamente dom.ti in Castellammare di Stabia, Viale Europa n. 58, presso l’Avv. XXXXXXXXXXX che li rappresenta e difende come da mandato a margine dell’atto di citazione in riassunzione;

ATTORI
NEI CONFRONTI DI
Dr. CCCCCCC, elettivamente dom. unitamente al suo procuratore e difensore Avv. CCCCC come da mandato in calce all’atto di costituzione, in Castellammare di Stabia, Viale Europa 127, presso lo studio dell’Avv.- CCCCCCCC
CONVENUTO
E DI
 
Dr. DDDDDDD
, elettivamente dom., unitamente al suo procuratore e difensore Avv.DDDDDD, come da mandato a margine della comparsa di risposta, in Castellammare di Stabia, Via DDDDDDDpresso lo studio dell’Avv.DDDDDDDD;
CONVENUTO

E DI
Dr. EEEEEE elett. dom.ta in Salerno al Corso Garibaldi 148, presso l’Avv.EEEEEEE, che la rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, nonché disgiutamente dall’Avv. EEEEEEE, che la rappresenta e difende come da mandato in calce all’atto di citazione;
CONVENUTA
E DI
AZIENDA OSPEDALIERA YYYYYYYYY” in persona del Direttore Generale p.t., elett. dom.,. in Pagani C.so WWWWW, Studio dell’Avv. WWWWWW, che unitamente e disgiuntarnente all’Avv. WWW la rappresenta e difende come da procura in calce all’atto di citazione notificato e giusta deliberazioni n. 4 del 14/1/05 e 286 del 9/11/2004;
CONVENUTA

NONCHE’
ZZZZZZZZ, in persona del l. r. p.t per l’Italia, elettivamente dom., presso l’Avv.xxxche unitamente e disgiuntamente all’Avv. Cristina Comparoni, la rappresenta e difende come da procura in calce all’atto di chiamata in causa;
CHIAMATA IN CAUSA

NONCHE’
—— ASSICURAZIONI S.p.a in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente dom. unitamente ai suoi procuratori e difensori, giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di chiamata in causa, dagli Avv.ti,
CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE’ 
——-Assicurazioni S.p.a, in persona del suo l.r.p.t., elett.dom., unitamente al suo procuratore speciale,
CHIAMATA IN CAUSA

I convenuti hanno tempestivamente eccepito l’incompetenza per territorio di questo Tribunale. I precedenti due giudici hanno prima pronunciato ordinanza con la quale ritenevano di poter decidere sull’eccezione unitamente al merito, per poi revocare tale ordinanza e far precisare le conclusioni.
L’odierno giudice, realizzato il contraddittorio tra le parti, ha inviato le parti a discutere ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
I convenuti hanno tempestivamente e ritualmente eccepito l’incompetenza del Tribunale di Torre Annunziata.
Non vi sono dubbi sull’insussistenza di alcuno dei criteri di collegamento previsti dal testo degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
Gli artt. 18 e 19 c.p.c. prevedono la competenza territoriale dell’ufficio giudiziario ove risiede o ha la sede il convenuto. L’art. 20 c.p.c prevede il foro facoltativo del luogo ove l’obbligazione è sorta e di quello dove deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio.
Certamente l’obbligazione risarcitoria non è una obbligazione pecuniaria a carattere determinato. Ne deriva che non può trovare applicazione l’art. 1182, comma 3 c.c., non perché esso non trovi applicazione anche per l’e obbligazioni di risarcimento danni di natura extracontrattuale, ma perché l’obbligo risarcitorio in questo caso non è né determinato né determinabile.
Gli attori sollevano due argomenti a sostegno dell’esistenza di un foro facoltativo. Il primo si fonda su una distinzione distinzione tra evento dannoso e danni patrimoniali e morali. Cita a fondamento di tale tesi due pronunce della Suprema Corte (Sez. 3, Ordinanza del 01/12/2004 (Rv. 585274) e Sez. 3, Ordinanza n. 6591 del 08/05/2002 (Rv. 554231). Tuttavia, non forniscono il contesto nel quale sono state compiute tali pronunce.
Esse, infatti, si riferiscono a rapporti del tutto peculiari tra condotta e danni conseguenti, quali quello delle lesioni alla reputazione effettuate attraverso dei media il sistema televisivo ed il WEB. Ecco quindi, che la prima pronuncia afferma che “In tema di risarcimento del danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla diffusione di una trasmissione televisiva, il giudice territorialmente competente a decidere la causa, ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ., deve essere identificato nel rispetto dei principi costituzionali sulla precostituzione del giudice, tenendo conto della struttura dell’illecito aquiliano, del mezzo tecnico con cui il danno viene inferto e della disciplina di ipotesi affini. Ne consegue, in relazione al primo criterio, che è da escludere la competenza "ambulatoria" dei giudici di tutti i luoghi in cui è avvenuta la divulgazione lesiva, che non consente di fissare criteri oggettivi per l’individuazione preventiva del giudice. Né rileva, quale luogo in cui sorge l’obbligazione risarcitoria, il luogo in cui si è verificato il fatto, bensì quello in cui si è prodotta l’altra componente dell’illecito civile, il danno, atteso che ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno consequenziale, patrimoniale o non patrimoniale, e non il fatto in quanto tale ("forum damni"). In considerazione delle caratteristiche del mezzo, che consente la trasmissione "in diretta", "in differita" ovvero "in registrata", il danno di cui si chiede il risarcimento si verifica nel momento della diffusione della trasmissione, essendo indifferente la circostanza che la registrazione e la produzione del programma siano avvenute in precedenza, poichè è il luogo in cui il soggetto in quel tempo aveva il domicilio quello in cui si verificano gli effetti negativi dell’offesa alla reputazione, in quanto nel contesto ambientale in cui il danneggiato, che agisce in giudizio, vive ed opera si realizza la percezione del contenuto diffamatorio della trasmissione, restando così individuato il giudice territorialmente competente. (In motivazione la Suprema Corte ha osservato che tali conclusioni risultano confermate dalla circostanza che nella Convenzione di Bruxelles più norme, riprese dal Regolamento CE n. 44/2001, danno rilievo al domicilio dell’attore, configurabile come la parte più debole del rapporto, così come le disposizioni di origine comunitaria sulla protezione del consumatore si riferiscono al foro del domicilio del consumatore stesso; inoltre ha tratto argomento di sostegno dall’art. 30 della legge n. 223 del 1990, che ha assunto come "forum commissi delicti", nel caso del reato di diffamazione commesso attraverso l’impiego del mezzo radiotelevisivo, quello del luogo di residenza della persona offesa, allorquando venga a quest’ultima attribuito un fatto determinato, e dal fatto che tale disciplina sia stata considerata giustificata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 42 del 1996, con la precisazione che un’analoga espressa previsione normativa non era necessaria in materia civile, perché la competenza territoriale del medesimo giudice è individuabile sulla base del coordinamento dell’art. 20 cod. proc. civ. con gli articoli 2043 e 2059 cod. civ.). (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. del 01/12/2004 (Rv. 585274).
La seconda, ancora, argomenta che “In tema di risarcimento del danno extracontrattuale, patrimoniale e morale, per lesione del diritto alla reputazione di una persona giuridica, compiuta mediante l’inserimento nella rete telematica ("internet"), attraverso un "newsgroup", di frasi offensive, il "forum commissi delicti", ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la causa a norma dell’art. 20 cod. proc. civ., va individuato nel luogo di verificazione dei lamentati danni in conseguenza dell’evento diffamatorio, e quindi coincide con il luogo in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, atteso che, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell’offesa alla reputazione.”(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6591 del 08/05/2002 (Rv. 554231)
In questi casi, vi è una palese distinzione tra il luogo ove è commessa la condotta e quello in cui si verifica il danno, per l’ovvia ragione che il danno si verifica ove il messaggio (televisivo o informatico) giunge ai destinatari e non dove esso viene inviato. Non potendosi ovviamente ammettere un foro facoltativo anche su tutto il territorio nazionale ecco che si identifica il luogo ove si verifica la lesione della reputazione con quello del domicilio dell’attore.
La Corte di Cassazione, al contrario, non sostiene in tema di illecito aquiliano – come quello di cui si discute in aggiunta alla richiesta di responsabilità contrattuale – il foro competente sia quello del domicilio del danneggiato.
In realtà, nel caso di specie, i danni alla persona si assumono subiti nel territorio del salernitano, ove si è verificata la menomazione all’integrità fisica dalla quale derivano i danni morali e patrimoniali vantati dagli attori.
L’obbligazione risarcitoria sorge nel luogo ove si verifica il danno diretto dell’obbligazione risarcitoria, in quanto la ratio del foro facoltativo è quello di una vicinanza del foro al luogo ove, appunto, è stato concluso il negozio o si è verificato contatto sociale tra danneggiante e danneggiato. L’obbligo di risarcimento del danno sorge in quel momento e non in ciascuna occasione nella quale si verificano effetti riflessi come il danno morale dei congiunti che apprendono la notizia o che devono assistere,  il danneggiato.
Non rileva neppure il fatto che l’azione degli attori è volta ad ottenere il ristoro dei danni morali o delle spese via via sostenute per le cure mediche. L’obbligazione risarcitoria, infatti, sorge nel luogo ove si verifica la conseguenza diretta dell’obbligazione, ovvero la lesione dell’integrità fisica dalla quale possono derivare le diverse poste di danno ad essa ricollegabili (danno patrimoniale, biologico, alla vita di relazione, morale), posto che l’evento che deve collegarsi eziologicamente all’azione o omissione resta tale lesione. Il danno biologico è volto a risarcire la menomazione del bene salute della persona, la sua integrità psicofisica e ciò si non si può che essere verificato nel Circondario di Salerno.
Gli attori deducono nelle proprie memorie che a conoscere della causa sarebbe competente il Tribunale ove essi hanno il domicilio, perché lì si troverebbe il patrimonio del danneggiato. A questo va replicato che l’illecito civile è costituito dalla condotta e dal suo evento lesivo sulla persona e non dal pregiudizio all’integrità del patrimonio della stessa.
Lo stesso obbligo di risarcimento del danno morale, ammissibile qualora sia conseguenza di reato (art. 2059 c.c.), non sorge ove si trova la persona che subisce il danno morale, ma dove viene commesso il fatto reato. Se quest’ultimo consiste in un reato di evento (condotta, nesso di causalità, evento), l’evento che determina il sorgere dell’obbligazione risarcitoria resta sempre quello proprio del reato (es. la morte o le lesioni della persona) e non gli effetti che tale evento determina su terze persone.
Sebbene non sia possibile rinvenire un criterio di collegamento ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c., sussiste, invece, l’indicato criterio di collegamento con il foro del consumatore.
Nell’ambito della responsabilità professionale di carattere medico, non si dubita sul fatto che abbia carattere contrattuale non solo il rapporto tra paziente e medico privato, ma anche il rapporto tra il primo e le case di cura convenzionate e le stesse strutture sanitarie pubbliche (ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19133 del 23/09/2004). Critico è solamente il rapporto tra paziente e medici della struttura sanitaria.
Se, quindi, una delibazione prima facie delle domande attoree, al solo fine di vagliare la competenza del Tribunale non consente di escludere che possano essere dedotti profili di responsabilità contrattuale del convenuto “OO.RR.  San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona”, deve ulteriormente considerarsi se tale rapporto possa essere inquadrato come rapporto tra professionista e consumatore.
Deve ricordarsi , infatti, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Unite 2003 n. 14669, seguita da unanime giurisprudenza), ha individuato nell’art. 1469 bis c.c., n. 19) un foro generale del consumatore nel luogo ove questi ha la residenza o il domicilio elettivo.
Non ha pregio la richiesta degli attori di applicazione della normativa in materia di codice del consumatore (d.lgs n. 205/2005), in quanto successiva alla stipula del dedotto contratto avente ad oggetto prestazioni mediche. La giurisprudenza di legittimità (ord. SU n. 14669 del 2003) ha ritenuto applicabili le norme processuali entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto tra consumatore e professionista, ma esse devono comunque essere anteriori alla domanda giudiziale (art. 5 in tema di perpertuatio jurisdictionis).
Nei ristretti limiti dell’art. 1469 bis c.c., n. 19 – di uguale contenuto rispetto all’art. 33 , lett U) del codice del consumo) -, quindi, deve rilevarsi che la natura pubblica della parte contrattuale non esclude la sua natura di professionista (v. Tribunale di Roma del ‘4.02.2002 sulla qualità di professionista del CONI , v. anche Tribunale di Palermo del 18/09/2000 in CED).
Non ha alcun rilievo se l’ente convenuto persegua scopo di lucro o meno, dovendosi considerare esclusivamente se si tratta di una attività imprenditoriale o professionale, o meno. L’attività imprenditoriale, normalmente, ha carattere professionale. Al contrario, vi sono attività professionali che normativamente non possono essere considerate come attività imprenditoriali. Ecco, quindi, che l’accento deve cadere sul concetto di professionalità (al quale richiama anche la nozione di imprenditore di cui all’art. 2082 c.c.), contrapposto rispetto al suo negativo, in sostanza di occasionalità della prestazione. Non a caso anche colui che svolge un’attività professionale, in relazione ad un determinato tipo di rapporto che esula dalle sue attività abituali, può divenire consumatore.
Tanto premesso non vi è dubbio che il __________ si sia rivolto in qualità di utente e non di professionista alla struttura sanitaria convenuta e che quest’ultima, istituzionalmente, svolga proprio le prestazioni che hanno dato luogo alla lite. Non rileva in proposito, che il _______si sia rivolto a tale struttura a causa di lesioni subite nell’ambito dell’attività professionale. Non è, infatti, tale professione, ovviamente, che costituisce il presupposto delle prestazioni mediche, ma ne rappresenta solo la causa materiale che, giuridicamente, sotto questo profilo, rappresenta il mero antefatto del contratto di assistenza sanitaria.
Ne discende che il cittadino che si rivolge alla struttura sanitaria pubblica per prestazioni di assistenza medica e che, in tal modo stipula un rapporto contrattuale con la stessa, assume la veste di consumatore rispetto ad una controparte professionista e, come tale, può convenire in giudizio tale struttura ex art. 1469 bis n. 19 c.c. o in base all’art. 33, lett. U del codice del consumo.
Non si può negare che tale soluzione implichi una rilevantissima modifica dei tradizionali criteri di determinazione della competenza giurisdizionale, ma non vi è ragione di discostarsi dall’orientamento assolutamente unanime della giurisprudenza di legitimità che ha generalizzato tale criterio, originariamente previsto per rapporti tra consumatore e professionista di carattere particolare, come, ad esempio, le vendite porta a porta (d.lgs. n. 50 del 1992, ecc.), anticipando, per altro, diverse iniziative a di carattere comunitario.
Sussistendo il criterio di collegamento indicato con uno dei convenuti, il quale assurge la qualità di professionista, è irrilevante la circostanza che analogo rapporto contrattuale possa non essere configurato con tutti i convenuti.
In conclusione, per i motivi esposti, devono essere respinte le eccezioni di incompetenza per territorio formulate dai convenuti,
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia, relativamente al procedimento in epigrafe indicato, tra ————————–
rigetta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti;
dispone per il prosieguo del processo come da separata ordinanza.
Castellammare di Stabia 31 maggio 2006
Il Giudice
Dr. Pasquale Serro d’Aquino

sentenza

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