Appalto per l’affidamento di un servizio di pulizia: va considerata anomala un’offerta, relativamente alla determinazione del costo orario degli addetti, nella quale venga omesso di computare nel prezzo la maggiorazione dovuta per il lavoro notturno, la q

Lazzini Sonia 09/11/06
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Appare importante segnalare il seguente pensiero, in tema di indisponibilità di riduzione delle tariffe dei lavori del settore delle pulizie, espresso dal Consiglio di Stato con la decisione numero 4718  del 2 agosto  2006
 
Come, infatti, dedotto dalla ricorrente, dall’esame della tabella C dell’offerta dell’altra impresa, risultava che il costo proposto relativo al personale era pari ad 1.900.131.174 di lire; sennonché, componendo la cifra indicata in base al monte ore complessivo ed al numero degli addetti e confrontandola con la tabella redatta dal Ministero del lavoro relativa alla determinazione del costo orario degli addetti al servizio di pulizia, risultava che la controinteressata aveva omesso di computare nel prezzo la maggiorazione dovuta per il lavoro notturno, la quale, in base al C.C.N.L di categoria, comportava un’irrinunciabile maggiore retribuzione rispetto all’ordinaria paga oraria.
 
In base, quindi, al dato indicato e tenendo conto del capitolato di appalto, nel quale era fatta espressa menzione delle prestazioni da effettuarsi in orario notturno (dalle 22 alle 6), come dedotto dal consorzio ricorrente, l’offerta della ditta, in quanto determinata con violazione di costi minimi inderogabili del lavoro, era da ritenere anomala.
 
Erroneamente, pertanto, la commissione di gara, che pure aveva chiesto sul punto chiarimenti all’impresa offerente, non traeva la doverosa conseguenza dell’esclusione dell’ impresa dalla gara limitandosi, nel verbale del 21 dicembre 2000, alla semplice annotazione di non avere nulla da osservare.
 
     Né appare corretta la valutazione del Tribunale amministrativo regionale, che ha ritenuto generica la censura dedotta al riguardo dal Consorzio appellante: pur considerando, infatti, che la maggiorazione per il lavoro notturno andava diversamente calcolata (rispettivamente, al 20% o al 30%) a seconda che fosse o meno compreso in turni avvicendati, restava il fatto che la ditta non aveva fatto riferimento nel prezzo offerto né all’una, né all’altra delle maggiorazioni indicate.
 
Così come errata è la valutazione dei giudici di primo grado in merito alla ritenuta irrilevanza, nella valutazione dell’anomalia dell’offerta, della maggiorazione dovuta per il lavoro notturno: anche ad ammetterne, infatti, l’equiparazione al lavoro straordinario, il lavoro notturno implicava comunque una maggiorazione della retribuzione il cui minimo inderogabile non era nella disponibilità delle parti e di cui pertanto non si poteva non tenere conto nella valutazione della congruità dell’offerta>
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso in appello n. 5735/2001 proposto dal CONSORZIO ***, rappresentato e difeso dall’Avv. ************** e dall’Avv. ************************ con domicilio eletto in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 284, presso lo studio del secondo,
 
contro
 
SEA SOCIETA’ ESERCIZI AEROPORTUALI S.P.A., non costituita;
 
*** S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. **************è e dall’Avv. ************************ con domicilio eletto in Roma, viale ********** n. 113, presso lo studio del secondo;
 
per l’annullamento
 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sede di Milano Sez. I n. 3726/2001;
 
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     Visto l’atto di costituzione in giudizio della società appellata;
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
     Visti gli atti tutti della causa;
     Alla pubblica udienza del 21 aprile 2006 relatore il Consigliere ***********. Uditi gli avv.ti Romano, ***** e ***********;
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
     Con sentenza n. 3726/2001, del 29 marzo/4 maggio 2001, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia accoglieva il ricorso (n. 649/2001) proposto dalla Cooperativa di lavoro *** s.r.l contro la S.E.A- società servizi aeroportuale s.p.a. e nei confronti del consorzio ***; ed annullava l’aggiudicazione in favore del consorzio indicato dell’appalto indetto dalla Sea per l’affidamento del servizio di pulizia dell’aeroporto di Milano-Malpensa-ovest e della relativa graduatoria formata dalla commissione di gara il 28 dicembre 2000 ed il verbale 21 dicembre 2000 con cui la commissione medesima aveva ritenuto ammissibile e valutato l’offerta dell’***. Contro l’indicata sentenza il Consorzio *** ha proposto appello al Consiglio di Stato chiedendo, con ricorso notificato il 24 maggio 2001, la riforma dell’impugnata decisione con il rigetto del ricorso di primo grado; ed il ricorso, nella resistenza della *** s.r.l. è stato chiamato per l’udienza odierna al cui esito è stato trattenuto in decisione dal collegio.
 
DIRITTO
 
     Con bando del 25 settembre 2000, la S.E.A.-società servizi aeroportuali s.p.a. indiceva un pubblico incanto per l’affidamento dell’appalto del servizio di pulizia dell’aeroporto di Milano- Malpensa ovest, terminal stazione ferroviaria, distinto in due lotti. All’esito della procedura, entrambi i lotti oggetto dell’appalto erano aggiudicati al consorzio ***, la cui offerta era ritenuta dalla commissione di gara la più conveniente per la stazione appaltante. A seguito, tuttavia, di ricorso presentato dalla cooperativa di lavoro *** a.r.l. il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l’impugnata sentenza, annullava il provvedimento di aggiudicazione nella considerazione che l’offerta dell’*** aggiudicatario doveva essere esclusa dalla gara per anomalia. Con la stessa indicata sentenza, il Tribunale amministrativo regionale respingeva un ricorso incidentale proposto dall’*** e riteneva assorbito un’ulteriore motivo di gravame dedotto dalla *** a.r.l. Con il proposto appello, il Consorzio *** ha chiesto la riforma dell’impugnata decisione con la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado proposto dalla cooperativa *** o la sua reiezione nel merito.
 
     Tanto premesso, va rilevato che- secondo la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato- il ricorso incidentale, ove abbia un effetto paralizzante di quello principale, assume valenza pregiudiziale; di modo che se ne deve previamente verificare la fondatezza, e soltanto ove lo si ritenga infondato si può procedere alla valutazione della domanda proposta con il ricorso principale (Cons. St. sez. VI, 9 giugno 2005, n. 3030). Nell’indicata prospettiva, pertanto, nel caso in esame, va prioritariamente esaminato il ricorso incidentale proposto al Tribunale amministrativo regionale dal consorzio *** e dallo stesso richiamato con il primo dei motivi di appello; ricorso con il quale era stata dedotta l’inammissibilità del ricorso principale dovendo l’offerta della *** essere esclusa dalla gara perché palesemente anormalmente bassa.
 
     L’indicata doglianza è fondata e va accolta.
 
     Come, infatti, dedotto dall’*** ricorrente, dall’esame della tabella C dell’offerta della *** risultava che il costo proposto relativo al personale era pari ad 1.900.131.174 di lire; sennonché, componendo la cifra indicata in base al monte ore complessivo ed al numero degli addetti e confrontandola con la tabella redatta dal Ministero del lavoro relativa alla determinazione del costo orario degli addetti al servizio di pulizia, risultava che la *** aveva omesso di computare nel prezzo la maggiorazione dovuta per il lavoro notturno, la quale, in base al C.C.N.L di categoria, comportava un’irrinunciabile maggiore retribuzione rispetto all’ordinaria paga oraria. In base, quindi, al dato indicato e tenendo conto del capitolato di appalto, nel quale era fatta espressa menzione delle prestazioni da effettuarsi in orario notturno (dalle 22 alle 6), come dedotto dal consorzio ricorrente, l’offerta della ***, in quanto determinata con violazione di costi minimi inderogabili del lavoro, era da ritenere anomala. Erroneamente, pertanto, la commissione di gara, che pure aveva chiesto sul punto chiarimenti all’impresa offerente, non traeva la doverosa conseguenza dell’esclusione della *** dalla gara limitandosi, nel verbale del 21 dicembre 2000, alla semplice annotazione di non avere nulla da osservare.
 
     Né appare corretta la valutazione del Tribunale amministrativo regionale, che ha ritenuto generica la censura dedotta al riguardo dal Consorzio *** appellante: pur considerando, infatti, che la maggiorazione per il lavoro notturno andava diversamente calcolata (rispettivamente, al 20% o al 30%) a seconda che fosse o meno compreso in turni avvicendati, restava il fatto che la *** non aveva fatto riferimento nel prezzo offerto né all’una, né all’altra delle maggiorazioni indicate. Così come errata è la valutazione dei giudici di primo grado in merito alla ritenuta irrilevanza, nella valutazione dell’anomalia dell’offerta, della maggiorazione dovuta per il lavoro notturno: anche ad ammetterne, infatti, l’equiparazione al lavoro straordinario, il lavoro notturno implicava comunque una maggiorazione della retribuzione il cui minimo inderogabile non era nella disponibilità delle parti e di cui pertanto non si poteva non tenere conto nella valutazione della congruità dell’offerta.
 
     Sulla base delle considerazioni indicate, l’impugnata sentenza va conseguentemente riformata con l’accoglimento del ricorso incidentale proposto dal consorzio *** al Tribunale amministrativo regionale e la conseguente declaratoria di inammissibibilità del ricorso principale proposto allo stesso indicato tribunale amministrativo regionale da parte della *** soc. coop, con compensazione tra le parti delle spese processuali ricorrendovi giusti motivi per la complessità della lite.
 
P.Q.M.
 
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, accoglie l’appello ed in riforma dell’impugnata sentenza accoglie l’appello incidentale proposto dal consorzio *** al Tribunale amministrativo regionale e dichiara inammissibile il ricorso principale proposto allo stesso indicato Tribunale amministrativo regionale dalla Cooperativa di lavoro *** a.r.l. Spese compensate.
 
     Ordina che la decisione venga eseguita in via amministrativa.
 
     Così deciso in Roma il 21 aprile 2006 in camera di consiglio dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta
DEPOSITATA IN SEGRETERIA – il 02/08/2006

Lazzini Sonia

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