Appalto integrato: esclusione della procedura, con relativa escussione della cauzione provvisoria (e segnalazione all’Autority) da parte della Stazione Appaltante, per aver riscontrato, in sede di valutazione del possesso dei requisiti, la mancanza dei r

Lazzini Sonia 12/03/09
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Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo avverso un ricorso presentato per <ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione adottato dal ministero della difesa al limitato scopo di: 1)contestare – per invalidità derivata – la conforme segnalazione effettuata all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e, quindi, evitare l’adozione dei consequenziali provvedimenti sanzionatori; 2)contestare l’escussione della cauzione provvisoria prodotta nella procedura di gara”: la società ricorrente contesta il provvedimento di esclusione dalla gara che l’amministrazione ha disposto – “secondo quanto previsto dall’art. 11 del disciplinare di gara” – con la seguente causale: “la commissione … ha verificato la mancanza dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (sono state prodotte delle autocertificazioni) ed ha accertato la carenza dei requisiti di ordine speciale per il professionista incaricato della progettazione esecutiva>?
 
Il Tar dichiara l’inammissibilità del ricorso in quanto <la mancata notifica all’aggiudicataria finale  dell’atto introduttivo del giudizio rende inammissibile il presente ricorso ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1034/1971, mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza>: E’ evidente, quindi, che all’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara conseguirebbe l’obbligo per l’amministrazione (anche in autotutela doverosa) di dare esecuzione alla sentenza, al fine di conformare la situazione di diritto a quella di fatto riveniente dalla pronuncia giudiziaria. Tale obbligo si sostanzierebbe nella riammissione in gara della ricorrente (effetto veicolato dalla decisione di annullamento ed indipendente dalla volontà della ricorrente), da cui l’ulteriore conseguenza della rideterminazione del calcolo delle offerte (criterio ex art. 122, c. 9, D.Lvo n. 163/2006) con la concreta possibilità che sia modificato l’esito della gara. _Tanto basta a far ritenere l’aggiudicataria controinteressata in senso sostanziale e formale nel presente giudizio, atteso il pregiudizio che alla stessa potrebbe obiettivamente derivare dall’eventuale accoglimento del ricorso impugnatorio, indipendentemente dall’interesse (ancorché processualmente plausibile) in concreto coltivato dalla ricorrente.
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 1328 del 9 febbraio 2009, emessa dal Tar Lazio, Roma per l’evidente errore della ricorrente nel non aver interessato anche l’aggiudicataria finale :
 
Il ricorso è inammissibile.
 
La ricorrente ha impugnato gli atti del suddetto procedimento di gara conclusosi con ‘l’aggiudicazione in favore della ditta “****************”. L’interessata, però, non ha notificato il ricorso all’aggiudicataria intendendo perseguire l’annullamento della provvedimento di esclusione in via meramente strumentale all’annullamento dell’atto di segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ed a quello di incameramento della cauzione.
 
Osserva il Collegio, che l’interesse processuale che si fa valere in causa non è quello prospettato dal ricorrente bensì l’interesse effettivamente posseduto da colui che agisce in giudizio.
 
Il processo amministrativo di tipo impugnatorio tende, infatti, al ripristino della legittimità dell’azione amministrativa mediante una pronuncia giurisdizionale – mediata dall’interesse legittimo – di tipo costitutivo, da cui consegue l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi.
 
E’ evidente, quindi, che all’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara conseguirebbe l’obbligo per l’amministrazione (anche in autotutela doverosa) di dare esecuzione alla sentenza, al fine di conformare la situazione di diritto a quella di fatto riveniente dalla pronuncia giudiziaria. Tale obbligo si sostanzierebbe nella riammissione in gara della ricorrente (effetto veicolato dalla decisione di annullamento ed indipendente dalla volontà della ricorrente), da cui l’ulteriore conseguenza della rideterminazione del calcolo delle offerte (criterio ex art. 122, c. 9, D.Lvo n. 163/2006) con la concreta possibilità che sia modificato l’esito della gara.
 
Tanto basta a far ritenere l’aggiudicataria BETA controinteressata in senso sostanziale e formale nel presente giudizio, atteso il pregiudizio che alla stessa potrebbe obiettivamente derivare dall’eventuale accoglimento del ricorso impugnatorio, indipendentemente dall’interesse (ancorché processualmente plausibile) in concreto coltivato dalla ricorrente.
 
Ebbene, la mancata notifica ad essa dell’atto introduttivo del giudizio rende inammissibile il presente ricorso ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1034/1971, mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
 
 
A cura di *************
 
 
 
REPUBBLICA  ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA
SEZIONE PRIMA BIS   
 
Registro Sentenze:
Registro Generale: 11276/2008
 
nelle persone dei Signori:
************************  
FRANCO ANGELO **********************.
**************************. , relatore
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 10 Dicembre 2008
Visto il ricorso 11276/2008 proposto dalla SOC MARIO ALFA SRL rappresentata e difesa da: BIANCARDI AVV. GEREMIA e *************. ******** con domicilio eletto in ROMA – VIA DEGLI SCIPIONI,267 presso LA MARCA AVV. *******
contro
  • MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in ROMA – VIA DEI PORTOGHESI, 12
  • AUT VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI FORNITURE  
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
  • del provvedimento prot. n. M_D/GGEN/03/517260/371/100/08 del 15settembre 2008, con il quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, 3° Rep. 7ªDiv. 1ª Sez., ha determinato:
    • di escludere la società ********** s.r.l. dalla gara per procedura aperta, bandita per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione ed  esecuzione dei lavori di ammodernamento e rinnovamento rete idrica antincendio presso la Caserma Piave di Civitavecchia;
    • di procedere all’escussione della cauzione provvisoria;
    • di segnalare il fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  • della nota prot. n. 517261/371/100/08 del 15settembre 2008, con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale dei lavori e del demanio, 3° Rep. 7ª Div. 1ª Sez., ha effettuato la segnalazione alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici delle determinazioni assunte nei confronti della società ricorrente a mezzo del quivi censurato provvedimento prot. n. 517260/371/100/08 del 15 settembre 2008;
  • del verbale prot. n. 05289/140/_001_/08 del 17 giugno 2008, con il quale la Commissione di valutazione del possesso dei requisiti ha accertato la mancanza dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dell’***************, questi indicato dalla società ********** s.r.l. quale tecnico incaricato della progettazione nella procedura di appalto integrato per cui vi è causa;
  • del verbale di deliberamento prot. n. 2499 di rep. del 9 luglio 2008, con il quale il seggio di gara, implicitamente ratificando l’operato della commissione di valutazione del possesso dei requisiti, ha disposto l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara per cui vi è causa;
  • del bando e del disciplinare di gara del Ministero della Difesa, Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione ed esecuzione dei lavori di ammodernamento e rinnovamento rete idrica antincendio presso la Caserma Piave di Civitavecchia, ove e per quanto interpretati in maniera tale da determinare l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara medesima;
  • ove e per quanto necessario, dei verbali del seggio di gara n. 2489 del 28 maggio 2008 e n. 2490 dell’ 11 giugno 2008, siccome richiamati nel censurato verbale n. 2499 del 9 luglio 2008;
  • di ogni ulteriore provvedimento antecedente, successivo, consequenziale o comunque connesso;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLA DIFESA;
Udito il relatore Primo Ref. **************** e uditi altresì per le parti l’avv. ********* e l’avv. dello Stato *****************;
In limine, il Collegio dà atto che sussistono i presupposti di legge per definire la controversia con decisione in forma semplificata, e di tale possibilità è stato dato avviso in udienza.
Con il ricorso in esame, la società ********** srl ha impugnato il provvedimento del 15 settembre 2008 con il quale il ministero della difesa ha determinato: 1)di escludere la ricorrente dalla gara per procedura aperta, bandita per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione ed esecuzione dei lavori di ammodernamento e rinnovamento rete idrica ed antincendio presso la Caserma Piave di Civitavecchia; 2)di procedere all’escussione della cauzione provvisoria; 3)di segnalare il fatto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. Il criterio di aggiudicazione prescelto dalla stazione appaltante era quello del maggior ribasso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lvo n. 163/2006 con l’applicazione dell’esclusione automatica prevista dall’art. 122, c. 9, del decreto medesimo.
La ricorrente evidenzia e precisa che il ricorso “è rivolto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione adottato nei suoi confronti dal ministero della difesa al limitato scopo di: 1)contestare – per invalidità derivata – la conforme segnalazione effettuata all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e, quindi, evitare l’adozione dei consequenziali provvedimenti sanzionatori; 2)contestare l’escussione della cauzione provvisoria prodotta nella procedura di gara”. Così delineato il proprio interesse, la società ALFA contesta il provvedimento di esclusione dalla gara che l’amministrazione ha disposto – “secondo quanto previsto dall’art. 11 del disciplinare di gara”  – con la seguente causale: “la commissione … ha verificato la mancanza dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (sono state prodotte delle autocertificazioni) ed ha accertato la carenza dei requisiti di ordine speciale per il professionista ing. ********** incaricato della progettazione esecutiva”. La gara è stata aggiudicata alla ditta “****************” con verbali n. 2490 dell’ 11 giugno 2008 e n. 2499 del 9 luglio 2008, che la ricorrente allega agli atti del ricorso.
Questi i motivi di ricorso:
a)violazione ed errata applicazione degli artt. 38, 42, 46, 48 del D.Lvo n. 163/2006 anche in relazione al DPR 445/2000;
b)violazione del bando e del disciplinare di gara;
c)violazione della determinazione n. 20/2003 del 26 novembre 2003 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
d)violazione degli artt. 51 e 48 della direttiva 2004/CE;
e)eccesso di potere sotto vari profili;
f)invalidità derivata;
g)illegittimità del bando e el disciplinare di gara per violazione del D.Lvo 163/2006 anche in relazione agli artt. 41 e 97 Cost.;
h)violazione del principio di ragionevolezza e del giusto procedimento.
Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente ha impugnato gli atti del suddetto procedimento di gara conclusosi con ‘l’aggiudicazione in favore della ditta “****************”. L’interessata, però, non ha notificato il ricorso all’aggiudicataria intendendo perseguire l’annullamento della provvedimento di esclusione in via meramente strumentale all’annullamento dell’atto di segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ed a quello di incameramento della cauzione.
Osserva il Collegio, che l’interesse processuale che si fa valere in causa non è quello prospettato dal ricorrente bensì l’interesse effettivamente posseduto da colui che agisce in giudizio.
Il processo amministrativo di tipo impugnatorio tende, infatti, al ripristino della legittimità dell’azione amministrativa mediante una pronuncia giurisdizionale  – mediata dall’interesse legittimo – di tipo costitutivo, da cui consegue l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi.
E’ evidente, quindi, che all’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara conseguirebbe l’obbligo per l’amministrazione (anche in autotutela doverosa) di dare esecuzione alla sentenza, al fine di conformare la situazione di diritto a quella di fatto riveniente dalla pronuncia giudiziaria. Tale obbligo si sostanzierebbe nella riammissione in gara della ricorrente (effetto veicolato dalla decisione di annullamento ed indipendente dalla volontà della ricorrente), da cui l’ulteriore conseguenza della rideterminazione del calcolo delle offerte (criterio ex art. 122, c. 9, D.Lvo n. 163/2006) con la concreta possibilità che sia modificato l’esito della gara.
Tanto basta a far ritenere l’aggiudicataria BETA controinteressata in senso sostanziale e formale nel presente giudizio, atteso il pregiudizio che alla stessa potrebbe obiettivamente derivare dall’eventuale accoglimento del ricorso impugnatorio, indipendentemente dall’interesse (ancorché processualmente plausibile) in concreto coltivato dalla ricorrente.
Ebbene, la mancata notifica ad essa dell’atto introduttivo del giudizio rende inammissibile il presente ricorso ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1034/1971, mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – dichiara inammissibile, nei sensi in motivazione, il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 3.000,00, in favore del resistente Ministero della Difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 10 Dicembre 2008, in Camera di Consiglio.
il Presidente 
il Consigliere, est. 
 
N.R.G.  11276/2008
N.R.G.  «RegGen»

Lazzini Sonia

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