Appalto di servizi: risulta legittima l’esclusione di un’impresa per mancanza dell’impegno, in allegato a una ricevuta bancaria di versamento della cauzione provvisoria, di un fideiussore a sottoscrivere la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione n

Lazzini Sonia 20/07/06
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Il Tar Puglia, Seconda Sezione di Lecce, con la sentenza numero 3066  del 25 maggio  2006 ci insegna che:
 
<considerato per vero che la istruttoria processuale e la documentazione acquisita agli atti di causa consentono di ritenere acclarata la dedotta circostanza fattuale posta a base della impugnativa incidentale, posto che alla domanda di partecipazione della ricorrente è risultata allegata, ai fini che qui interessano, soltanto una ricevuta bancaria di versamento della cauzione provvisoria, priva tuttavia della predetta dichiarazione d’impegno a rilasciare cauzione definitiva come anche della rinuncia alla preventiva escussione del debitore, incombenti indefettibilmente richiesti dal disciplinare d’appalto>
 
a cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE – SECONDA SEZIONE  
ha pronunciato la seguente 
 
 
SENTENZA
 
Visto il ricorso 216/2006 proposto da:
 
DITTA IMPIANTI ELETTRICI DI *** ANDREA 
contro
 
 
UNIONE DEI COMUNI ACQUARICA DEL CAPO E ********
e nei confronti di
 
DITTA *** DI *** ANTONIO 
 
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
 
della determina n. 42 del 15/12/2005 adottata dal Responsabile del Servizio Area Tecnica e Manutentiva dell’Unione dei Comuni, con la quale si approva il verbale di gara del 7/12/2005 e si affida alla Ditta *** di ******* *** il servizio di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione votiva nel cimitero consortile;
del verbale di pubblico incanto del 7/12/2005, con il quale si procede all’aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta ***;
del bando di gara approvato con determina dirigenziale n.38 del 22/11/2005, pubblicato sull’Albo Pretorio dal 22/1 al 6/12/2005, nella parte in cui stabilisce l’obbligo di costituire il deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’offerta, nella misura pari al 2% del valore presunto dell’appalto, ed ove occorra, del Capitolato Speciale (disciplinare di concessione) approvato con delibera di G.M. n.26 del 18/11/05, pubblicato sull’Albo Pretorio dal 22/11/05 al 6/12/05, nella parte in cui (art.8) prescrive alle ditte partecipanti di presentare in sede di gara una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, “a garanzia del regolare e corretto svolgimento della concessione, nel rispetto del presente disciplinare e della normativa vigente”;
 
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
 
 
DITTA *** DI *** ANTONIO
 
UNIONE DEI COMUNI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE 
 
 
Udito, nella Camera di Consiglio del 17 maggio 2006, il relatore Primo Ref. *************************** e uditi per le parti gli avv.ti ***********, Distante e D’Arpa;
 
 
 
 
 
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
 
Violazione e falsa applicazione del bando di gara. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità e perplessità manifesta dell’azione amministrativa. Violazione di legge: art. 12 Decreto Legislativo 17/03/1995 n. 157. Violazione art. 51 Direttiva comunitaria 2004/18/CE. Violazione dei principi di buon andamento e di proporzionalità dell’azione amministrativa;
Violazione e falsa applicazione di legge: art. 30 legge n.109/94, e successive modifiche ed integrazioni. Eccesso di potere.
 
 
 
Considerato che il ricorso è inammissibile, onde può essere definito con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 L.TAR;
 
considerato, in particolare, che risulta fondata la censura, fatta valere dalla intimata ditta *** con ricorso incidentale regolarmente notificato, in ordine alla carenza, nella cauzione provvisoria prodotta in sede di gara dalla ricorrente, dell’impegno espresso da parte del fideiussore a rilasciare la garanzia prevista ( cauzione definitiva) nell’ipotesi in cui l’offerente fosse risultato aggiudicatario, così come richiesto dall’art. 8 del Disciplinare di gara nonchè della espressa rinuncia (richiesta dal medesimo art. 8 sia per la cauzione provvisoria che per quella definitiva) alla preventiva escussione del debitore;
 
considerato per vero che la istruttoria processuale e la documentazione acquisita agli atti di causa consentono di ritenere acclarata la dedotta circostanza fattuale posta a base della impugnativa incidentale, posto che alla domanda di partecipazione della ricorrente è risultata allegata, ai fini che qui interessano, soltanto una ricevuta bancaria di versamento della cauzione provvisoria, priva tuttavia della predetta dichiarazione d’impegno a rilasciare cauzione definitiva come anche della rinuncia alla preventiva escussione del debitore, incombenti indefettibilmente richiesti dal disciplinare d’appalto;
 
considerato pertanto che a ragione il ricorrente incidentale si duole della mancata esclusione della ricorrente anche per dette palesi omissioni, deducendo sotto tal profilo la carenza di interesse in capo al ricorrente a coltivare il mezzo principale avverso la esclusione per la ritenuta incongruità della somma depositata a titolo di cauzione provvisoria, sussistendo altro decisivo motivo di esclusione del ricorrente medesimo dalla competizione;
 
considerato, pertanto, che in accoglimento del dedotto profilo di censura contenuto nel mezzo incidentale va ritenuto inammissibile per difetto di interesse il ricorso principale, incentrato come detto sulla pretesa congruità della cauzione provvisoria offerta posto che, quale che sia la decisione da assumere in ordine alla congruità della cauzione prodotta in rapporto al valore dell’appalto – e quindi alla legittimità della esclusione gravata in via principale -, in ogni caso il ricorrente non avrebbe avuto titolo per partecipare alla gara per la rilevata incompletezza sotto i dedotti profili della documentazione offerta a corredo della domanda;
 
considerato, quanto alle spese di lite, che ricorrono giusti motivi per far luogo alla loro compensazione tra le parti, ricorrendo giusti motivi;
 
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce
 
dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 17 maggio 2006
 
Dott. ***************** – Presidente
 
Dott. *************************** – Estensore
 
 
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 25.05.2006
 
 

Lazzini Sonia

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