Appalto di lavori: il capitolato richiede a pena di esclusione solo l’organigramma di cantiere e non l’indicazione di tutte le figure professionali riportate nella lett. c) del punto 3, la quale ha invece carattere esemplificativo, tanto è vero che tutte

Lazzini Sonia 19/03/09
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Se una  disciplina di gara non prevede l’esclusione per il caso che l’organigramma relativo a “altri esperti” fosse incompleto, la partecipante che ne ha indicati solo una parte, va comunque ammessa: così è il parere del Consiglio di Stato
 
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente originaria con l’avallo del Giudice di 1° grado, la disciplina di gara non prevedeva l’esclusione per il caso che l’organigramma relativo a “altri esperti” fosse incompleto. Invero, occorre tener presente la complessiva disciplina prevista dal Capitolato di gara, in quanto secondo il Capo I nella busta “B – documentazione tecnica” doveva essere contenuto, a pena di esclusione, tra l’altro, un organigramma di impresa per il cantiere in questione, nel quale doveva essere indicato la qualifica delle seguenti principali figure di personale tecnico:a) direttore di cantiere;
b) capo cantiere;c) altri esperti per la progettazione e direzione della costruzione di facciate in vetro nei settori: statica, acustica, risparmio energetico, antincendio, manutenzione, responsabile per la sicurezza.
E per ognuna delle figure doveva essere allegato il curriculum professionale di non più di una pagina.
Tali figure professionali possono essere dipendenti dell’impresa oppure persone per le quali l’impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, a stipulare un contratto d’opera. Ma , per quanto concerne l’attribuzione dei relativi punteggi, nel Capo III è previsto un punteggio massimo di 4 punti/100 per altri esperti per la progettazione e direzione della costruzione di facciate in vetro nei settori: statica, acustica, risparmio energetico, antincendio, manutenzione, responsabile per la sicurezza, etc.. Per cui, secondo quanto dedotto dall’appellante, da una parte è insussistente nel Capitolato una specifica clausola di esclusione per il caso della mancata indicazione di tutti gli “altri esperti” (Capo I) e dall’altra, con riferimento ai criteri da seguire per l’attribuzione dei punteggi Capo III9, la disciplina di gara è piuttosto orientata per un’indicazione esemplificativa non tassativa di “altri esperti”
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 1130 del 25 febbraio 2009 emessa dal Consiglio di Stato , ed in particolar modo il seguente passaggio:
 
Una volta ritenuto che l’impresa aggiudicataria non aveva presentato un organigramma incompleto, ne consegue che esso doveva essere valutato dalla commissione di gara, come in effetti avvenuto.
Né può accogliersi il rilievo subordinato secondo cui all’aggiudicataria non poteva essere attribuito il punteggio di 2,10 /4 punti “per altri esperti”, dal momento che la Commissione ha deciso di assegnare per ogni esperto punti 0,7 ed il punteggio di 2,10 all’aggiudicataria, tenendo conto dei tre esperti indicati   (progettista, calcolatore statico e esperto antincendio), mentre alla ricorrente originaria era stato assegnato il punteggio massimo di 4 per essere stato la relativa elencazione più completa.
Impinge poi nel merito la doglianza dell’appellante incidentale secondo cui per ciascun esperto si sarebbe dovuto assegnare il punteggio 0,666 (invece di 0,7) , che peraltro differisce solo di pochi centesimi di punto rispetto a quello tenuto presente dalla Commissione di gara.
 
Di conseguenza va respinta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall’appellante incidentale.
 
 
A cura di *************
 
N. 1130/09 REG.DEC.
N. 2394      ********
ANNO 2008
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2394/2008, proposto dalla ALFA SRL Q. CPPO ATI – ALFADUE SRL –ALFATRE rappresentata e difesa dagli avv.ti ************ò e ***************, con domicilio eletto in Roma, Via Antonio Gramsci 36 presso l’avv. ************ò;
contro
la BETA SRL, rappresentata e difesa dagli avv.ti **************** e ******************, con domicilio eletto in Roma, V. Giulio Cesare, 14 sc A/4, presso l’avv. ****************;
la PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, rappresentata e difesa dagli avv.ti *****************, ************* e *************, con domicilio eletto in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24 presso l’avv. *************;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 34/2008, resa tra le parti, concernente gara per lavori sulla facciata del liceo pedagogico artistico – ris. danni;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della BETA SRL e della Provincia Autonoma di Bolzano;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Alla pubblica udienza del 2 Dicembre 2008, relatore il Consigliere *************** ed uditi, altresì, gli avvocati ******ò, ********** e ********;
Visto il dispositivo di decisione n.733/2008;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza gravata, il T.R.G.A. – SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO ha accolto il ricorso proposto dalla società **** (2° classificata con punti 88,34) avverso gli atti di gara per l’appalto dei lavori riguardanti le componenti strutturali in acciaio e metallo del liceo pedagogico artistico ********** nella zona di espansione Resia 1 in Bolzano e relativa aggiudicazione a favore di ALFA in ATI con ALFAdue (1° clasifficata con punti 89,01).
 In particolare, il Giudice di 1° grado ha ritenuto che l’ATI aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara in quanto aveva presentato una documentazione incompleta in relazione all’ organigramma per quanto concerne “altri esperti”.
2.Avverso detta sentenza ha proposto appello l’aggiudicataria originaria, deducendo quanto segue:
-il capitolato richiede a pena di esclusione solo l’organigramma di cantiere e non l’indicazione di tutte le figure professionali riportate nella lett. c) del punto 3, la quale ha invece carattere esemplificativo, tanto è vero che tutte le imprese partecipanti, ad esclusione della BETA, hanno interpretato in tal senso la relativa prescrizione;
– sono stati indicati dall’aggiudicataria il direttore di cantiere (ing. ******) ed il capocantiere (geom. Cei ) e, con riferimento agli altri esperti, l’ing. ******* (per la progettazione e direzione della costruzione di facciate in vetro), sig. ******* (risparmio energetico ), ing. ***** (settore antincendio);
-l’interpretazione della clausola relativa a “altri esperti” va coordinata con i criteri di valutazione, ove si indicano “ altri esperti per la progettazione e direzione della costruzione di facciate in vetro nei settori: statica, risparmio energetico, antincendio, manutenzione etc”, per cui tale elenco non può ritenersi tassativo ma solo esemplificativo;
-se l’Amministrazione avesse voluto prevedere un ulteriore obbligo a pena di esclusione in ordine all’organigramma da presentare, lo avrebbe dovuto specificare espressamente;
– il giudice di 1° grado incorre in contraddizione, in quanto da una parte ammette l’equivocità della clausola ma poi non ne trae le dovute conseguenze in ossequio al principio di massima partecipazione alla gara;
– priva di pregio è la contestazione fatta dalla ricorrente originaria con riferimento al punteggio conseguito dall’aggiudicataria per l’organigramma, in quanto da una parte si tratta di valutazione discrezionale e poi la commissione di gara per gli altri esperti ha correttamente attribuito all’aggiudicataria punti 2,10 e alla ricorrente punti 4.
Costituitasi in giudizio, la ricorrente originaria ha chiesto il rigetto dell’appello, riproponendo con appello incidentale subordinato le censure di 1° grado che erano state assorbite dal giudice di 1° grado TAR e precisamente:
-comunque l’organigramma dell’aggiudicataria non avrebbe dovuto conseguire alcun punteggio stante l’omissione di almeno 4 delle 6 figure tecniche prescritte dal Capitolato e la mancata allegazione dei curricula;
-in ogni caso, per lo meno non dovevano essere attribuiti all’aggiudicataria punti 2,10 per “altri esperti”;
-infine, per ogni figura professionale, previste in numero di sei per il punteggio massimo di 4 punti, doveva attribuirsi il punteggio di 0,666, per cui all’aggiudicataria doveva essere eventualmente attribuito il punteggio 1,33 per essere state indicate solo due figure .
Ha concluso chiedendo il risarcimento del danno.
Costituitasi in giudizio, la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto l’accoglimento dell’appello principale ed il rigetto dell’appello incidentale.
Con ordinanza n. 3016/2008, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’appellante.
4.Con memoria conclusiva le parti hanno insistito sulle rispettive conclusioni.
All’udienza del 2 dicembre 2008, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. L’appello principale è fondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente originaria con l’avallo del Giudice di 1° grado, la disciplina di gara non prevedeva l’esclusione per il caso che l’organigramma relativo a “altri esperti” fosse incompleto.
Invero, occorre tener presente la complessiva disciplina prevista dal Capitolato di gara, in quanto secondo il Capo I nella busta “B – documentazione tecnica” doveva essere contenuto, a pena di esclusione, tra l’altro, un organigramma di impresa per il cantiere in questione, nel quale doveva essere indicato la qualifica delle seguenti principali figure di personale tecnico:
a) direttore di cantiere;
b) capo cantiere;
c) altri esperti per la progettazione e direzione della costruzione di facciate in vetro nei settori: statica, acustica, risparmio energetico, antincendio, manutenzione, responsabile per la sicurezza.
E per ognuna delle figure doveva essere allegato il curriculum professionale di non più di una pagina.
Tali figure professionali possono essere dipendenti dell’impresa oppure persone per le quali l’impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, a stipulare un contratto d’opera.
Ma , per quanto concerne l’attribuzione dei relativi punteggi, nel Capo III è previsto un punteggio massimo di 4 punti/100 per altri esperti per la progettazione e direzione della costruzione di facciate in vetro nei settori: statica, acustica, risparmio energetico, antincendio, manutenzione, responsabile per la sicurezza, etc.
Per cui, secondo quanto dedotto dall’appellante, da una parte è insussistente nel Capitolato una specifica clausola di esclusione per il caso della mancata indicazione di tutti gli “altri esperti” (Capo I) e dall’altra, con riferimento ai criteri da seguire per l’attribuzione dei punteggi Capo III9, la disciplina di gara è piuttosto orientata per un’indicazione esemplificativa non tassativa di “altri esperti”.
5.2. Occorre pertanto esaminare l’appello incidentale del ricorrente originario (che ripropone le censure assorbite dal TAR), che però è privo di fondamento.
Una volta ritenuto che l’impresa aggiudicataria non aveva presentato un organigramma incompleto, ne consegue che esso doveva essere valutato dalla commissione di gara, come in effetti avvenuto.
Né può accogliersi il rilievo subordinato secondo cui all’aggiudicataria non poteva essere attribuito il punteggio di 2,10 /4 punti “per altri esperti”, dal momento che la Commissione ha deciso di assegnare per ogni esperto punti 0,7 ed il punteggio di 2,10 all’aggiudicataria, tenendo conto dei tre esperti indicati   (progettista, calcolatore statico e esperto antincendio), mentre alla ricorrente originaria era stato assegnato il punteggio massimo di 4 per essere stato la relativa elencazione più completa.
Impinge poi nel merito la doglianza dell’appellante incidentale secondo cui per ciascun esperto si sarebbe dovuto assegnare il punteggio 0,666 (invece di 0,7) , che peraltro differisce solo di pochi centesimi di punto rispetto a quello tenuto presente dalla Commissione di gara.
Di conseguenza va respinta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall’appellante incidentale.
6. Per quanto considerato, l’appello principale deve essere accolto, mentre va respinto l’appello incidentale.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
 
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello principiale e respinge l’appello incidentale e per l’effetto, in riforma della sentenza del T.A.R., respinge il ricorso originario.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2008  con l’intervento dei Signori:
Pres. Domenico La Medica
Cons.**********s
Cons. ***************
Cons. Filoreto **********
Cons. *************** Est.  
 
L’ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE
F.to ***************                           ************* La Medica
IL SEGRETARIO
F.to *************
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..25/02/09……………..
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to ********************

Lazzini Sonia

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