Appalti pubblici: in una determinazione nuove indicazioni operative alle stazioni appaltanti sui requisiti speciali per la partecipazione alle gare

Redazione 10/02/14
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Biancamaria Consales

L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con determinazione n. 1/2014, ha fornito nuove indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed a operatori economici sul procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

Il procedimento di verifica di cui all’art .48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) è obbligatorio senza alcun margine di discrezionalità da parte della stazione appaltante, per tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, sia sopra che sotto soglia comunitaria, aggiudicati con procedura aperta, ristretta, negoziata, con o senza pubblicazione di un bando di gara o con dialogo competitivo.
Ne consegue che non occorre preventivamente indicare negli atti di gara né l’attivazione della procedura di verifica né il numero di soggetti sottoposti a verifica; le sole indicazioni destinate ad essere espresse nel bando o nella lettera di invito riguardano i mezzi di prova che gli operatori economici sono tenuti a produrre per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato, nonché i requisiti minimi di partecipazione previsti nel bando di gara ed i criteri per la valutazione degli stessi..

La determinazione affronta la questione sotto molteplici aspetti, dall’ambito di applicazione della procedura, ai settori speciali, dai livelli minimi di capacità tecnico-economica alla determinazione del periodo di attività documentabile, dalla natura dei termini previsti per gli adempimenti ai mezzi di prova per dimostrare il possesso dei requisiti.

Proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, mentre per i lavori il titolo III, capo III del Regolamento individua con precisione i mezzi di prova, per servizi e forniture, invece l’Allegato IX A al Codice, prevede, al punto 17, che nei bandi le stazioni appaltanti siano tenute, laddove richiedano requisiti minimi di carattere economico e tecnico che i concorrenti devono possedere, ad individuare le informazioni e le formalità necessarie per la valutazione degli stessi: devono, dunque, stabilire, preventivamente, quali siano i mezzi di prova.
“Occorre al riguardo – precisa l’Autorità – effettuare ulteriori puntualizzazioni in base alla tipologia di procedura prescelta. Sia nel caso di procedure ristrette che nel caso di procedure aperte i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria sono individuati univocamente, e una volta per tutte, nel bando di gara o nel relativo disciplinare, e costituiscono, per le procedure ristrette, oggetto di prequalifica, seppure in forma di auto-dichiarazione.
Nel caso di procedura ristretta, la S.A., solo dopo aver proceduto all’individuazione dei candidati in possesso dei requisiti prescritti dal bando ed avere ricevuto le offerte dai soggetti invitati, procede al sorteggio in seduta pubblica, alla richiesta di comprova e al conseguente controllo.
Infatti, nelle procedure aperte, la documentazione da verificare viene specificata nel bando, contestualmente all’individuazione dei requisiti, invece, per le procedure ristrette, la documentazione utile per comprovare i requisiti di partecipazione auto-dichiarati, viene specificata dalla S.A nella lettera di invito. Inoltre, le dichiarazioni da verificare, in base all’art. 48, sono quelle contenute nella domanda di partecipazione e, cioè, nella richiesta di invito formulata dal concorrente, in caso di procedure ristrette; viceversa, le dichiarazioni da verificare, in caso di procedure aperte, sono quelle contenute nell’offerta.
La normativa di riferimento (art. 48 del Codice), non fornisce alcuna indicazione in ordine alla documentazione da presentare, ma si limita solo a prescrivere l’onere per i concorrenti di presentare la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito.
In assenza di una esplicita indicazione, nella lex specialis circa i documenti da presentare a comprova dei requisiti dichiarati con la domanda di partecipazione ad una gara, è ammissibile che il concorrente dimostri il possesso degli stessi con i documenti probatori da lui ritenuti più idonei”.

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