Appalti nei settori speciali (Stazione Appaltante: le Poste Italiane S.p.A.): le norme di cui agli articoli 75 e 113 del codice dei contratti non sono di obbligatoria applicazione ma la volontà della Stazione appaltante deve essere manifestata, solamente,

Lazzini Sonia 12/02/09
Scarica PDF Stampa
L’art. 206 del D.Lgs. n. 163/2006 rubricato “Norme applicabili” opera una dettagliata ricognizione delle norme del Codice dei contratti applicabili ai settori speciali, nell’ambito delle quali non trova menzione la disciplina relativa alle garanzie fideiussorie di cui agli artt. 75, 40 e 113. Detto mancato riferimento espresso comporta la conseguenza che la normativa sulle garanzie fideiussorie non è applicabile anche ai settori speciali, dal momento che l’art. 206 è di stretta interpretazione.
 
Pertanto, l’unica fonte di disciplina è da ricondursi alla lex specialis di gara, attraverso la quale la stazione appaltante può discrezionalmente stabilire se recepire o meno la normativa sulle fideiussioni prevista per i soli settori classici_ Nel caso di specie, la lex specialis all’art. 5.1 lett. b) della lettera di invito ha previsto che “il calcolo della somma a garanzia debba essere pari al 2% dell’importo posto a base di gara per i lotti di maggiore importo aggiudicabili” che, pertanto, rappresenta l’unica norma di riferimento. Inoltre, come riferito in istruttoria da Poste Italiane S.p.A., l’impossibilità di ridurre l’importo della cauzione ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 era già stata comunicata in sede di risposte ai chiarimenti e pubblicata sul sito Poste Italiane S.p.A.
 
Merita di essere segnalato il parere numero 253 del 22 dicembre 2008 emesso dall’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
 
A cura di Sonia Lazzini
 
 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 253                                                    del 10.12.2008
PREC 231-08-S
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dal ALFA. Consorzio– servizio di pulizia ed igiene ambientale per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A. Importo base d’asta: 6.547.958,00. S.A. Poste Italiane S.p.A.
 
Il Consiglio
 
Vista la relazione dell’Ufficio del precontenzioso
Considerato in fatto
In data 5 marzo 2008 è pervenuta presso questa Autorità istanza di parere da parte del Consorzio Meridionale Servizi, che lamenta la disposta esclusione nei propri confronti per aver presentato una polizza fideiussoria di importo inferiore a quello previsto dagli atti di gara. L’istante rappresenta, infatti, di aver presentato la cauzione con un importo ridotto del 50%, in applicazione di quanto previsto dalla determinazione n. 7 dell’11.09.2007 dell’Autorità di Vigilanza e dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 che, in presenza di certificazione di qualità, ammette il dimezzamento dell’importo della cauzione.
In riscontro all’istruttoria compiuta dall’Autorità, Poste Italiane S.p.A. ha replicato che l’art. 5.1 lett. b) della lettera di invito prevede che “il calcolo della somma a garanzia debba essere pari al 2% dell’importo posto a base di gara per i lotti di maggiore importo aggiudicabili”. Secondo la stazione appaltante l’art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 non è applicabile ai settori speciali, in quanto articolo non richiamato dall’art. 206. Inoltre l’impossibilità di ridurre l’importo della cauzione ai sensi dell’art. 75 era già stata comunicata dalla stazione appaltante in sede di risposte ai chiarimenti e pubblicata sul sito Poste Italiane S.p.A.
 
Ritenuto in diritto
L’art. 206 del D.Lgs. n. 163/2006 rubricato “Norme applicabili” opera una dettagliata ricognizione delle norme del Codice dei contratti applicabili ai settori speciali, nell’ambito delle quali non trova menzione la disciplina relativa alle garanzie fideiussorie di cui agli artt. 75, 40 e 113. Detto mancato riferimento espresso comporta la conseguenza che la normativa sulle garanzie fideiussorie non è applicabile anche ai settori speciali, dal momento che l’art. 206 è di stretta interpretazione.
Pertanto, l’unica fonte di disciplina è da ricondursi alla lex specialis di gara, attraverso la quale la stazione appaltante può discrezionalmente stabilire se recepire o meno la normativa sulle fideiussioni prevista per i soli settori classici.
Nel caso di specie, la lex specialis all’art. 5.1 lett. b) della lettera di invito ha previsto che “il calcolo della somma a garanzia debba essere pari al 2% dell’importo posto a base di gara per i lotti di maggiore importo aggiudicabili” che, pertanto, rappresenta l’unica norma di riferimento. Inoltre, come riferito in istruttoria da Poste Italiane S.p.A., l’impossibilità di ridurre l’importo della cauzione ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 era già stata comunicata in sede di risposte ai chiarimenti e pubblicata sul sito Poste Italiane S.p.A.
In base a quanto sopra considerato
 
Il Consiglio
 
ritiene di comunicare alle Parti interessate che l’esclusione dell’istante dalla gara è conforme alla lex specialis di gara.
 
I Consiglieri Relatori                                                                Il Presidente
Piero Calandra                                                            Luigi Giampaolino
Alfredo Meocci
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22.12.2008
 

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento