Appalti in Sicilia- Commento della legge regionale 29 novembre 2005 n. 16

Scarica PDF Stampa

Dopo un travagliato iter legislativo, il 10 novembre scorso l?Assemblea Regionale Siciliana ha approvato il nuovo testo legislativo in materia di appalti di lavori pubblici intitolato ?modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti?, pubblicato sulla g.u.r.s. n. 52 del 2 dicembre 2005 con l?epigrafe Legge 29 novembre 2005 n. 16.

Le modifiche ed integrazioni introdotte da questa legge fanno riferimento all?impianto normativo formatosi con la precedente legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, a sua volta modificata dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003. Si ricorda, infatti, che l?obiettivo principale della L.R. 7/02 fu quello del recepimento (?statico?) della L. n. 109 dell?11 febbraio 1994 (legge quadro in materia di lavori pubblici, cd. Legge Merloni), con alcune modifiche ed integrazioni.

Tale natura di recepimento, ha fatto s? che alle modifiche normative statali, la Regione Sicilia si dovesse necessariamente adeguare con una propria normativa. Invero, con la L.R. n. 16/05 si ? voluto, da una parte, adeguare la legislazione regionale siciliana a quella nazionale modificata negli anni (vedi L. n. 311/04 che ha introdotto l?istituto della compensazione dei prezzi); dall?altro si ? voluto, invece, differenziare la legislazione siciliana da quella nazionale a seguito degli effetti prodotti dall?applicazione della legge nazionale nel territorio siciliano (vedi criterio di aggiudicazione per gli appalti sotto soglia comunitaria).

Si osserva, infine, che le suddette modifiche alla L.R. 7/02 introdotte dalla nuova legge sono il frutto delle proposte presentate agli organi politici dall?A.N.C.E. (Associazione Costruttori Edili) di concerto con le altre Associazioni di categoria.

Procediamo alla disamina delle principali novit? contenute nella L.R. 16/05:

ART. 1 ?MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L. 109/94, COME INTRODOTTA DALLA L.R. 7/02 e s. m. ed i.?

q?????? Comma 1: per i lavori pubblici di importo compreso fra 20.000 e 150.000 euro gli enti appaltanti devono comunicare all?Osservatorio regionale dei LL.PP. note informative sintetiche con cadenza trimestrale, e non pi? annuale. (art. 4 L. 109/94)

q?????? Comma 2: all?Ufficio espletamento gare d?appalto (cd. stazione unica appaltante) ? attribuita la competenza anche per l?espletamento delle gare in materia di finanza di progetto di cui all?art. 37bis e segg. L. 109/94, le cui modalit? di organizzazione interna saranno stabilite con Decreto dell?Assessore reg. LL.PP. Altres?, il dirigente regionale dell?Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa della cd. stazione unica appaltante assumer? le funzioni di componente supplente in seno alla Commissione di gara. (art. 7-ter L. 109/94)

q?????? Comma 3: si specifica che il 50% del ribasso d?asta potr? essere utilizzato, ai sensi dell?art. 26, per la compensazione dei prezzi per aumenti imprevedibili dei materiali da costruzione. (art. 14-bis L. 109/94)

q?????? Comma 4: per l?affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e accessori il cui importo sia inferiore a ? 100.000, iva esclusa, gli enti possono procedere all?affidamento a professionisti di loro fiducia (come prevedeva la precedente disposizione), ferma restando l?effettiva competenza nel settore, ricavabile dai curricula vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit? di trattamento, proporzionalit? e trasparenza. Tale modifica si ? resa necessaria a seguito della modifica dell?art. 17 L. 109/94 intervenuta con la legge comunitaria 2004 (frutto di una procedura d?infrazione della C.E. contro lo Stato italiano). (art. 17 L. 109/94)

q?????? Comma 5: nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezziario regionale, prima dell?indizione della gara gli enti appaltanti devono aggiornare i prezzi, salvo parere negativo del responsabile del procedimento fondato sull?assenza di significative variazioni economiche. (Art. 18-ter L. 109/94)

q?????? Comma 6: l?offerta di ribasso deve essere espressa con massimo tre cifre decimali.

Inoltre, il criterio di aggiudicazione per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria ? stato cos? modificato: taglio complessivo delle ali pari al 50% delle offerte ammesse. Per la determinazione di tale percentuale si sorteggia un numero intero che va da 11 a 40. Il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di minor ribasso da escludere (taglio superiore); la differenza tra 50 e il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di maggior ribasso da escludere (taglio inferiore). I numeri delle offerte da escludere corrispondenti a tali percentuali sono determinati senza tener conto di eventuali cifre decimali. Si calcola la media aritmetica delle offerte rimaste in gara a seguito del taglio delle ali, si aggiudica la gara l?impresa che ha presentato l’offerta che pi? si avvicina per difetto alla suddetta media aritmetica. La procedura di esclusione automatica non ? esercitabile se il numero delle offerte valide ? inferiore a 5. Nel caso di pi? aggiudicatari con offerte uguali, si procede con sorteggio. (art. 21 L. 109/94)

q?????? Comma 7: modificato anche il criterio aggiudicazione nelle trattative private e nei cottimi-appalti. Saranno escluse tutte le offerte che supereranno il 10% (prima era 20%) della media aritmetica delle offerte valide e l?appalto verr? aggiudicato all?offerta che eguagli o pi? si avvicina per difetto a detta soglia. (art. 24 L. 109/94)

q?????? Comma 8: riguarda la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nascente dalla cd vicenda ?caro-ferro?. Tale compensazione pu? essere riconosciuta all?appaltatore, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni per effetto di circostanze eccezionali in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato nell?anno di presentazione dell?offerta. La rilevazione sar? effettuata con Decreto dall?Assessore reg. LL.PP. (da emanarsi entro il 30 giugno 2006) e la compensazione si applicher? ai lavori eseguiti e contabilizzati dall?1 gennaio 2005, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse a disposizione dell?ente appaltante.

Con tale norma si recepiscono nella legislazione regionale, con alcune modifiche, le disposizioni introdotte dalla L. n. 311/04 (cd. Finanziaria 2005) nell?art. 26 del testo nazionale L.109/94.

q?????? Comma 9: riguarda gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti a commissioni di pi? professionisti, per le quali oggi la norma dispone che, ai fini dell?applicazione delle tariffe professionali, s?intendono affidati a componenti riuniti in collegio. (art. 28 L. 109/94). Tale disposizione, ai sensi dell?art. 2 dell?esaminanda legge si applica solo per le opere per le quali non sia stato ancora presentato il progetto definitivo.

q?????? Comma 10: tale norma obbliga gli enti appaltanti a pubblicare sul sito informatico dell?Osservatorio regionale dei LL.PP., bandi e gli avvisi di gara qualunque sia l?importo dei lavori (art. 29 L.109/94)

q?????? Comma 11: importanti novit? in materia di garanzie e coperture assicurative. E? stato eliminato l?obbligo della cauzione provvisoria di natura bancaria (0,50%) di cui al comma 1-bis art. 30 L. 109/94.

Pertanto, per gli appalti d?importo superiore a ? 150.000, l?offerta dovr? essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% che, come previsto nella legislazione statale, pu? essere di natura bancaria, o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari. Tale cauzione deve essere accompagnata dall?impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. Invece, per la partecipazione alle gare d?importo inferiore a ? 150.000 non ? richiesta n? la cauzione provvisoria, n? l?impegno per il rilascio della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

Anche con riguardo allo svincolo della cauzione definitiva la legislazione regionale ? stata adeguata alla legge nazionale. Pertanto, come gi? previsto nell?art. 30 L. 109/94 (modificato dalla Legge finanziaria statale 2004), nella legislazione siciliana ? stato introdotto il sistema dello ?svincolo progressivo? della cauzione definitiva prestata dall?appaltatore a garanzia della corretta esecuzione dell?appalto. Lo svincolo – correlato all?entit? percentuale di ciascun stato d?avanzamento dei lavori e sino al limite massimo del 75% dell?iniziale importo garantito ? ? automatico senza necessit? di benestare del committente, con la sola condizione che l?appaltatore dovr? consegnare all?istituto garante (in originale o copia autentica) lo stato d?avanzamento lavori o analogo documento attestante l?avvenuta esecuzione.

q?????? Comma 12: riguarda l?accertamento della regolarit? contributiva delle imprese partecipanti alla gara. Invero, tale norma, prescrive che ai fini della partecipazione alla gara, a pena d?esclusione, le imprese devono produrre i tre certificati INPS, INAIL e Cassa Edile attestanti la regolarit? contribuita dell?impresa, tali certificati ai soli fini della partecipazione alle gare hanno validit? di quattro mesi dal rilascio.

Questa disposizione ? come dispone il successivo comma 13 dell?esaminando art. 1 L.R. 16/05 – sar? applicabile solo a seguito di un Decreto dell?Assessore regionale LL.PP. che discipliner? le modalit? attuative. Pertanto, gli enti appaltanti fino a quando l?Assessore non emetter? il suddetto Decreto non dovranno richiedere alle imprese partecipanti alla gara d?appalto la produzione dei tre certificati INPS, INAIL e Cassa Edile

ART. 2 ?APPLICAZIONE DI NORME?

q???????? Comma 1: sono introdotte nella legislazione siciliana alcune norme contenute nella legge sulla competitivit? (L. n. 80/05), ed esattamente i commi 12, 12bis, 12ter, 12quater e 12quinques dell?art. 5 L. 80/05 che derogano alla legge Merloni.

Tra queste citiamo una disposizione che prevede la facolt? dell?ente appaltante, nel caso di fallimento dell?appaltatore o di risoluzione del contratto per suo inadempimento, di derogare all?art. 10 c. 1-ter L. 109/94, interpellando i soggetti classificati successivamente al primo e progressivamente sino al quinto. L?affidamento avviene alle medesime condizioni economiche proposte dal soggetto interpellato. In alcuni casi (fallimento o indisponibilit? di tutti gli interpellati o i lavori residui non superino un certo importo), la stazione appaltante pu? procedere ad affidare i lavori residui tramite trattativa privata. (art. 10 L.109/94)

ART. 3 ?INTEGRAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL?ART. 5 L.R. 22/64 E S. M. ED I.?

Nella Commissione consultiva per la revisione prezzi di appalto per le opere pubbliche, sono inseriti anche i rappresentanti dei geologi e dei dottori agronomi e forestali.

ART. 4 ?PERIODO DI PUBBLICAZIONE DELLO SCHEMA INERENTE ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE?

Nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il periodo di affissione dello schema di programma triennale ? stato limitato a trenta giorni (prima erano sessanta giorni) consecutivi (art. 14 L. 109/94)

ART. 5 ?ABROGAZIONI?

Sono abrogate tutte le disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e speciali in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

ART. 6

Prescrive l?entrata in vigore della legge l?indomani della pubblicazione, cio? sabato 3 dicembre scorso. Non essendo stata prevista nell?esaminata legge alcuna disposizione di carattere transitorio, sembra possibile rievocare ed applicare l?art. 41 c. 2 della L.R. 7/02 il quale cita che ?sono fatti salvi i bandi di gara gi? approvati dall?organo esecutivo competente dell?ente appaltante alla data di entrata in vigore della presente legge ?.

Tale norma, anche alla luce della Circ. Ass. Reg. LL.PP. n. 1402/02, sembra vada interpretata nel senso che in relazione alle gare i cui bandi risultano approvati entro il 2 dicembre 2005 continua ad applicarsi la disciplina previgente e ci? con riguardo a tutte le fasi successive ? dalla pubblicit? all?affidamento, dalla stipula del contratto all?esecuzione ? fino all?esaurimento del rapporto. Tutti i bandi (e le relative procedure), invece, approvati dal 3 dicembre in poi sono assoggettati alla nuova disciplina della L.R. 16/05.

In altri termini, la presenza di un bando di gara gi? approvato alla data del 3 dicembre costituisce l?elemento discriminante ai fini della valutazione dell?applicabilit? o meno della legge. Va da s?, comunque, che qualora l?ente appaltante volesse applicare ad una procedura d?appalto, il cui bando sia stato approvato prima dell?entrata in vigore della legge, la nuova disciplina, potr? sempre procedere all?adeguamento del bando alle nuove regole ed alla sua riapprovazione.

Si ricorda, infine, che il testo della L.R. 16/05 ? rinvenibile nel sito www.regione.sicilia.it (area gazzetta ufficiale ? vedi gazzetta n. 52 del 2 dicembre 2005)

Catania, 14 dicembre 2005???????????????????????????????????????????????????????????

Avv. Alessandra Bonafede

(Funzionario A.N.C.E. di Catania – bonafede@ancect.it)

Bonafede Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento