Appalti: difformità formali non sempre portano all’esclusione

Appalti: non ogni difformità formale dalle prescrizioni di gara giustifica automaticamente l’esclusione dell’offerente.

Allegati

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche[1] ha recentemente esaminato un ricorso proposto da ANAS S.p.A. e da altre imprese concorrenti (di seguito anche “ricorrente”), contro la procedura di gara d’appalti per l’aggiudicazione dei lavori di sistemazione finale dell’ex area di cantiere ST17 nel Comune di Muccia (MC). Il ricorso è stato indirizzato contro il provvedimento di aggiudicazione immediatamente efficace del 25 ottobre 2024.
La ricorrente contestava la legittimità dell’aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) composto da Fiori Costruzioni S.r.l., Costruzioni Nasoni S.r.l. e Progeco Costruzioni Generali S.r.l. (di seguito anche “R.T.I.” o “RTI”), con particolare riferimento alla mancata sottoscrizione digitale di tutti i documenti richiesti dalla lettera di invito della procedura di gara.
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TAR Marche -sez. I- sentenza n. 945 del 9-12-2024

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Indice

1. La questione giuridica sollevata dal ricorso: le difformità formali negli appalti


La ricorrente partecipava alla procedura negoziata per l’aggiudicazione dei lavori di sistemazione finale dell’ex area di cantiere ST17 sita nel Comune di Muccia (MC).
In data 16 ottobre 2024 la ricorrente trasmetteva alla stazione appaltante un’istanza affinché l’aggiudicataria controinteressata in RTI fosse esclusa dalla gara per violazione della lettera di invito secondo cui l’offerta dei RTI avrebbe dovuto essere sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentanti del raggruppamento. L’offerta aggiudicataria era invece stata sottoscritta digitalmente solo dal legale rappresentante dell’impresa mandataria, ovvero la Fiori Costruzioni Srl.
L’amministrazione rispondeva negativamente con nota del 23 ottobre 2024 specificando che il Seggio di gara, sebbene abbia rilevato che l’offerta economica fosse firmata digitalmente solo dal legale rappresentante dell’impresa mandataria Fiori Costruzioni Srl, ha ritenuto, in base a circostanze concrete, che la stessa fosse con chiarezza riconducibile e imputabile al RTI senza possibilità di incertezza circa la paternità della stessa e senza la possibilità di alterazioni o violazioni dell’offerta presentata.
Inoltre, le imprese mandanti NASONI COSTRUZIONI SRL e PROGECO COSTRUZIONI SRL hanno sottoscritto digitalmente[2] un documento, l’Allegato 4, facente parte dell’offerta economica e contenente il dettaglio della stessa.
Quest’ultima, infatti, è stata redatta in forma cartacea, sottoscritta con firma autografa da tutte le componenti del costituendo R.T.I., corredata da copia di tutte le carte d’identità e, trasformata in pdf, caricata sulla piattaforma informatica, previa registrazione e accesso al portale telematico come RTI.
Le sopra elencate circostanze concrete hanno consentito di ritenere la mancata sottoscrizione digitale del documento contenente l’offerta economica, una irregolarità non essenziale, sulla quale non andava attivato neanche il procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del D.Lgs. 36/2023.
Pertanto, il Seggio di gara ha ricondotto la verifica della validità della sottoscrizione dell’offerta economica del RTI avvenuta con le suddette modalità, alla sua idoneità funzionale di individuare univocamente la volontà del Raggruppamento di impegnarsi economicamente e di contrattare con la Stazione Appaltante, non risultando, altresì, violata la par condicio dei concorrenti.
La ricorrente ha presentato un’unica ed articolata censura con la quale ha dedotto che, anche se vi fosse completa certezza sulla riconducibilità dell’offerta all’intero RTI, questa andava comunque esclusa per violazione della “lex specialis” di gara che l’amministrazione si era autovincolata a rispettare senza possibilità di deroghe. Questa imponeva obbligatoriamente la sottoscrizione digitale dell’offerta da parte di tutti i componenti del RTI a pena di inammissibilità e senza possibilità di soccorso istruttorio. Per approfondimenti si consigliano i volumi: Le principali novità del Codice dei contratti pubblici, Il principio di rotazione e il regolamento degli appalti sotto soglia di lavori, servizi e forniture – II EdizioneNuovo codice dei contratti pubblici per operatori economici

2. Conclusioni e riflessioni sulla giurisprudenza amministrativa


Secondo il Tar Marche, le censure non sono condivisibili in quanto, in primo luogo, l’art. 70, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che “Sono inammissibili le offerte: a) non conformi ai documenti di gara” ma, tale disposizione, non può essere interpretata nel senso che qualsiasi difformità, anche solo formale, rispetto alle prescrizioni di gara, comporti l’automatica esclusione. In secondo luogo, va anche ricordato il principio di tassatività delle cause di esclusione, per favorire la massima partecipazione, trova disciplina anche nel nuovo codice dei contratti[3].
Venendo al caso in esame, non sussiste secondo il Tar Marche neppure una clausola espressa di esclusione disciplinata dalla “lex specialis” come invece sostiene parte ricorrente.
L’amministrazione ha quindi correttamente ritenuto ammissibile l’offerta sottoscritta in forma cartacea secondo le ricordate modalità disciplinate dalla lettera di invito, premurandosi altresì di compiere ulteriori approfondimenti al fine di escludere qualsiasi dubbio sulla riconducibilità dell’offerta all’intero RTI.
La decisione del TAR per le Marche ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di diritto amministrativo e gare pubbliche. In particolare, è emerso che non ogni difformità formale dalle prescrizioni di gara giustifica automaticamente l’esclusione dell’offerente. L’interpretazione della norma deve essere funzionale alla massima partecipazione e alla corretta valutazione delle offerte, piuttosto che alla mera applicazione rigida di formalismi. Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso, stabilendo che l’eventuale irregolarità formale nella sottoscrizione digitale non fosse tale da compromettere la validità dell’offerta, soprattutto alla luce delle misure adottate dall’amministrazione per garantire l’integrità e la riconducibilità dell’offerta stessa all’intero RTI.
Inoltre, il Tribunale ha ribadito che, nell’ambito di una procedura di gara, le clausole che regolano l’ammissione delle offerte devono essere interpretate in modo non esclusivo, ma orientato alla sostanza della partecipazione e della serietà delle proposte presentate.

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Note


[1] Tar Marche 00945 del 09 dicembre 2024.
[2] unitamente alla mandataria FIORE COSTRUZIONI SRL.
[3] Art. 10 del D.lgs. 36/2023.

Armando Pellegrino

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