Antiriciclaggio e professionisti, dal 17 ottobre fondi restituiti al cliente se non si è in grado di assolvere l’obbligo di adeguata verifica

Redazione 12/10/12
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Lilla Laperuta

Il prossimo 17 ottobre entrerà in vigore la modifica apportata all’art. 23 del D.Lgs. 231/2007 dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. La modifica obbliga le banche che non siano non in grado di assolvere gli obblighi di verifica della clientela alla restituzione dei fondi ai clienti tramite bonifico sul conto indicato dal cliente. La prescrizione è contemplata dall’inserito comma 1bis nella formulazione del citato art. 23, laddove stabilisce che, qualora non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica in relazione a prestazioni professionali in corso di realizzazione, il professionista dovrà restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Di più: il trasferimento dei fondi dovrà essere accompagnato da una comunicazione nella quale sia indicato alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti all’art. 18. In ultima analisi, dunque, competerà alla banca la decisione se effettuare o meno la segnalazione di operazione sospetta alla Unità di informazione finanziaria (UIF).

In ordine alle debuttanti novità normative non si è potuto fare a meno di notare come la surriferita prescrizione possa di fatto paralizzare l’esercizio dell’attività professionale. Verificare “adeguatamente” un cliente comporta invero non solo accertare la sua identità, ma anche quella del titolare effettivo della prestazione, nonché ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione stessa e monitorarla in corso di svolgimento. Si comprenderà come il mancato rispetto di una soltanto delle singole prescrizioni renderà immediatamente necessaria l’astensione dal compimento (o dal proseguimento) della prestazione.

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