Anticorruzione: predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica un modello per la segnalazione di illeciti nella P.A.

Redazione 14/04/14
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Biancamaria Consales

Con comunicato del 7 aprile 2014, la Funzione Pubblica ha reso noto di aver elaborato un modello che devono utilizzare i dipendenti ed i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza. Nel modello viene precisato che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito.

Il modello suddetto è stato predisposto in attuazione del cd. whistleblowing, volto alla promozione e tutela delle segnalazioni di rischi e irregolarità nell’interesse pubblico.

Ma cos’è il whistleblowing e chi è un whistleblower?

Il whistleblower è chi testimonia un illecito o un’irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un’autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestivamente, di problemi o pericoli all’ente di appartenenza o alla comunità. Il whistleblowing consiste, dunque, nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni.

In merito ai fatti/atti che possono essere oggetto di una segnalazione, va detto che non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico. Il whistleblowing non riguarda le lamentele di carattere personale del segnalante, solitamente disciplinate da altre procedure.

Preposto alla ricezione e/o alla gestione delle segnalazioni deve essere  un organo o una persona interna: ciò al fine di garantire, da un lato, la tempestività dell’azione e, dall’altro, evitare la segnalazioni incontrollate ed ingiustificate, che possono compromettere l’immagine dell’ente. Caratteristiche essenziali per questo soggetto sono la sua indipendenza (economica e funzionale) nei confronti di altre figure interne, nonché la terzietà nei confronti dell’oggetto delle segnalazioni e dei soggetti coinvolti da queste.

Ma come si bilanciano l’interesse pubblico e i diritti individuali, in particolare la privacy?

Funzione primaria della segnalazione è quella di portare all’attenzione dell’organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza: la segnalazione è, quindi, prima di tutto uno strumento preventivo. Se la segnalazione è sufficientemente qualificata e completa, potrà essere verificata tempestivamente e con facilità, portando in caso di effettivo rischio o illecito all’avviamento di procedimenti disciplinari.

La L. 190/2012 (cd. legge anticorruzione) contiene, al riguardo, un comma specifico sul whistleblowing nel settore pubblico (comma 51, Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). Oltre alla segnalazione aperta sono ammesse segnalazioni riservate (identità del segnalante conosciuta solo da chi riceve la segnalazione). Sono entrambe preferibili a quelle anonime, la cui problematica maggiore è che, se incomplete e poco dettagliate, può divenire difficile approfondirle. Le procedure di whistleblowing funzionano solo se il soggetto preposto riceve segnalazioni precise e complete verificabili senza ledere i diritti, anche alla privacy, del soggetto segnalato.

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