Anticorruzione: il testo approvato alla Camera con fiducia

Redazione 15/06/12
Scarica PDF Stampa
Lucia Nacciarone

La Camera dei deputati ha approvato, con 354 sì, 25 no e 102 astenuti, il disegno di legge anticorruzione, che ora torna a Palazzo Madama per una terza lettura. Unanimità su un ordine del giorno che obbliga il Governo a rendere le norme sull’incandidabilità applicabili già a partire dalle elezioni del 2013, sempre che il Parlamento approvi in tempi brevi in via definitiva il provvedimento. Passaggio che non appare del tutto scontato, visti i malumori di parte della maggioranza parlamentare e le richieste di modificare il testo al Senato.

Il testo approvato ieri alla Camera prevede l’istituzione dell’Autorità nazionale per contrastare il fenomeno nella pubblica amministrazione e la predisposizione del piano nazionale di prevenzione della corruzione. Quest’ultimo risponde all’esigenza di individuare quelle attività che sono maggiormente a rischio corruzione, monitorando, con riferimento ad esse, lo svolgimento del procedimento amministrativo e il rispetto dei termini previsti da leggi e regolamenti per la sua conclusione; il testo approvato impone, inoltre, di osservare con attenzione i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti fra i titolari, i soci e di dipendenti degli stessi soggetti e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione.

Il testo licenziato ieri prevede anche modifiche alla legge 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo) aggiungendo l’articolo 6bis relativo al conflitto di interessi che così recita: il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Modifiche, inoltre, anche al testo del D.Lgs. 165/2001: l’emendamento approvato introduce il nuovo articolo 35bis che così recita: «Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a posti di pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (…)».

Approvato anche l’emendamento che prevede il divieto di istituire collegi arbitrali per i magistrati, siano essi ordinari, amministrativi, contabili o militari: «Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione di incarico di arbitro unico».

Passata anche la norma che prevede il divieto di corrispondere regali e favori ai dipendenti pubblici, o, secondo la formulazione letterale: «il divieto per tutti i dipendenti pubblici di chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia».

Rischio responsabilità erariale, inoltre, per i dipendenti pubblici, nel seguente caso: «l’omissione del versamento del compenso da parte dei dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti».

Ancora, il testo approvato prevede le redazione di un Codice etico per i dipendenti pubblici, le cui norme saranno specificamente varate dalle associazioni di categoria: la loro violazione comporterà il licenziamento disciplinare, fra le altre sanzioni.

Come è stato da più parti osservato, le norme fondamentali sono però quelle su cui il Governo ha chiesto e ottenuto la fiducia: in primo luogo l’articolo 10, ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare, entro un anno, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, oltre che di qualsiasi altra carica elettiva di enti regionali o locali, e per le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, aziende speciali e comunità montane. Coloro che sono stati condannati con sentenze passate in giudicato non potranno aspirare alla su elencate cariche, se i reati in questione sono reati di mafia o reati contro la pubblica amministrazione. Per gli altri reati le condanne da cui deriva il divieto sono quelle oltre i 3 anni. Nella seduta di ieri è stato approvato un ordine del giorno all’unanimità in base al quale le norme in materia di incandidabilità saranno operative a partire dalle prossime elezioni 2013.

Fondamentale anche l’articolo 13 del disegno di legge, contenente norme penali. Il nuovo testo introduce i reati di concussione per induzione, traffico illecito di influenze e corruzione per l’esercizio della funzione.

La prima fattispecie prevede che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che abusi della sua funzione o dei suoi poteri, inducendo a dare o a promettere indebitamente allo stesso pubblico ufficiale o ad una terza persona denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni.

Per quel che riguarda il traffico di influenze illecite le nuove norme stabiliscono che chiunque, fuori dai casi di concorso in altri reati, “sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio”, sia punito con la reclusione da uno a 3 anni”. Identica pena è prevista per chi dia o prometta denaro o altri vantaggi di carattere patrimoniale. La pena viene aumentata nel caso in cui chi indebitamente fa dare o promettere denaro o altri vantaggi patrimoniali ha la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le pene sono ulteriormente aumentate nel caso in cui i fatti siano commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie.

Fiducia, infine, anche sull’articolo 14, che disciplina la corruzione fra privati, prevedendo la sanzione della reclusione da uno a 3 anni, raddoppiati in caso di società quotate, attraverso la modifica dell’articolo 2635 del codice civile sulle disposizioni penali in materia di società e consorzi. “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti – si legge nel testo approvato dalla Camera – con la reclusione da uno a tre anni”.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento