La regola dell’anonimato prevista per le prove scritte dei concorsi pubblici si applica anche alle prove pratiche che prevedono un elaborato scritto, tranne quando la prova richiede un contatto diretto tra candidato e commissione, rendendo inevitabile l’identificazione del candidato.
Indice
1. La vicenda
Il Tar Marche, Sezione II, con la sentenza del 14 febbraio 2025, n. 100, ha affrontato il tema della violazione del principio di anonimato in una procedura concorsuale relativa al concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, bandito con il Decreto Direttoriale n. 2575 del 6 dicembre 2023. I ricorrenti, esclusi dalla graduatoria finale, hanno contestato la conformità delle prove concorsuali alla legge, in particolare la prova pratica svolta in forma scritta con l’apposizione del nominativo sui rispettivi elaborati. Il Tar ha ribadito che la regola dell’anonimato, prevista per le prove scritte, si applica anche alle prove pratiche che consistono in un mero elaborato scritto, e ha riconosciuto la violazione del principio di anonimato nel caso specifico.
2. La decisione del TAR Marche: violazione del principio di anonimato nei concorsi pubblici
Il Tar Marche, Sezione II, con sentenza del 14 febbraio 2025, n. 100, si è pronunciato in merito alla violazione del principio di anonimato in una procedura concorsuale. In particolare, trattasi del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito con Decreto Direttoriale n. 2575 del 6.12.2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 3, comma 7, D.M. n. 205 del 26.10.2023.
I ricorrenti, non avendo superato le prove concorsuali, non risultano inclusi nella graduatoria dei vincitori e agiscono, mediante il presente ricorso, a tutela del loro unitario interesse alla ripetizione delle prove medesime, denunciandone la non conformità a legge e la violazione del principio di anonimato, soprattutto per quanto attiene allo svolgimento della prova pratica, la quale è stata eseguita in modalità scritta e con l’apposizione del nominativo dei candidati sui corrispondenti elaborati.
Secondo il Tar Marche, per giurisprudenza pacifica, la prova pratica prevista nell’ambito di un concorso pubblico si contrappone a quella teorica in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto. Detta capacità può essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine tra teoria e pratica è dato, in detto tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste[1]. Per il Collegio, non è dunque illegittima la scelta amministrativa di procedere allo svolgimento della prova pratica in forma scritta, essendo il contenuto dei quesiti obiettivamente volto all’accertamento delle capacità pratiche dei candidati, come evincibile dalla documentazione versata in atti. Inoltre, per principio giurisprudenziale altrettanto pacifico, se la prova pratica consiste nello svolgimento di un mero testo scritto che non richiede l’esecuzione di un’attività di per sé identificabile a priori, la regola dell’anonimato, posta a garanzia del generale principio di imparzialità, sebbene prescritta dall’art. 14 del d.P.R. n. 487/1994 per le sole prove scritte dei concorsi, va estesa alle prove pratiche. Occorre, dunque, distinguere l’ipotesi in cui la prova pratica consiste nella redazione di un mero elaborato scritto, rispetto alla quale non vi è ragione per non dare piena applicazione al principio dell’anonimato, dal caso in cui la prova, per le sue concrete caratteristiche e modalità di svolgimento, è de facto insuscettibile di anonimizzazione ossia nelle ipotesi in cui essa richieda il contatto diretto tra il candidato e la commissione, in modo che quest’ultima possa accertare la tecnica di intervento attraverso visione diretta[2].
Nella specie si trattava difatti di una prova pratica da espletarsi nell’ambito di un tempo massimo di otto ore e consistente nella redazione di una relazione avente ad oggetto, anche attraverso strumenti multimediali, la simulazione di una dimostrazione tecnica a studenti di una classe di un tecnico o di un professionale, sicché non è ipotizzabile che l’espletamento della stessa nell’arco delle otto ore concesse potesse avvenire alla presenza della Commissione.
Facendo applicazione dei già indicati principi al caso in esame, essendo appunto la prova pratica consistita in un mero elaborato scritto e avendo i concorrenti apposto il proprio nominativo direttamente sui fogli contenenti l’elaborato medesimo, ciò ha costituito aperta violazione della regola dell’anonimato, essendo stata possibile l’immediata identificazione dell’autore dello scritto in fase di valutazione della prova da parte della Commissione[3].
3. Conclusione
Pertanto, alla luce di quanto detto, la regola dell’anonimato, sancita dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 in relazione alle sole prove scritte dei concorsi pubblici, va estesa anche alle prove pratiche, laddove consistano nella redazione di un elaborato scritto volto all’accertamento delle capacità tecnico – applicative dei candidati, salvi i casi in cui, per le sue concrete caratteristiche e modalità di svolgimento, la prova pratica sia de facto insuscettibile di anonimizzazione e, cioè, allorquando lo svolgimento della prova pratica, per le sue modalità, implichi un contatto diretto e immediato tra il candidato e la commissione, in modo che quest’ultima possa accertare la tecnica di intervento attraverso visione diretta, contatto che rende inevitabile la previa identificazione dell’esaminando. È, pertanto, illegittima la procedura concorsuale che, in contrasto con la regola dell’anonimato, consenta ai concorrenti, in sede di prova pratica espletata attraverso la redazione di un testo scritto, di apporre il proprio nominativo direttamente sui fogli contenenti l’elaborato, a ciò ostando i principi di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa discendenti dall’articolo 97 della Costituzione.
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Note
[1] ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 4 marzo 2024, n. 5653; Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 344.
[2] ex multis, TAR Sardegna Cagliari, sez. I, 20 marzo 2023, n. 200; TAR Valle d’Aosta Aosta, sez. I, 17 febbraio 2023, n. 10; TAR Lombardia Milano, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 244; TAR Puglia Bari, sez. I, 2 maggio 2017, n. 436.
[3] TAR Umbria Perugia, sez. I, 7 aprile 2016, n. 332.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento