Annullamento del matrimonio quando uno dei coniugi è omosessuale

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La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 20/04/2020 n. 7923, ha stabilito che non c’è discriminazione se appare che entrambi i coniugi abbiano avuto volontà di non rispettare i diritti e gli obblighi del matrimonio.

Un matrimonio durato dieci anni e da dal quale sono nati tre figli, ma il Tribunale Ecclesiastico acconsente all’annullamento.

Sulla decisione “pesa” l’omosessualità della moglie..

I giudici ecclesiastici hanno valutato l’orientamento sessuale alla stregua di un “disturbo grave della personalità”, una “malattia” che avrebbe condizionato il suo libero consenso.

Prima di entrare nella questione specifica scriviamo qualcosa sull’annullamento del matrimonio.

In che cosa consiste l’annullamento del matrimonio

L’annullamento del matrimonio è un istituto presente nel diritto civile e nel diritto canonico che consente di cancellare il matrimonio sin dal suo sorgere, come se non fosse mai stato celebrato.

Con l’annullamento il matrimonio perde efficacia dal momento della sua celebrazione.

A seconda del tipo di celebrazione scelta l’annullamento del matrimonio ha diverse cause.

I riti matrimoniali che una copia può scegliere sono di tre tipi:

Civile, quello celebrato in Comune dal Sindaco, che ha esclusivamente effetti civili

Religioso, che si svolge in Chiesa, davanti al ministro di culto cattolico

Concordatario, che nonostante venga celebrato in Chiesa, produce anche effetti civili.

L’annullamento del matrimonio civile non si deve confondere con il divorzio.

Quando si richiede l’annullamento si vuole cancellare il matrimonio, come se non fosse mai stato celebrato, perché viziato dalle origini.

Quando si chiede il divorzio vine meno l’efficacia del matrimonio, ma la sua celebrazione non viene cancellata perché valida.

 

In relazione alle diverse cause, l’annullamento del matrimonio civile si può chiedere entro un anno dalla celebrazione o dal momento nel quale la causa è stata scoperta.

Il Tribunale del luogo nel quale il convenuto ha la residenza o il domicilio, è competente per territorio.

Se il matrimonio è stato celebrato all’estero, si dovranno rispettare le norme di diritto internazionale e comunitarie in materia.

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L’organo di competenza al quale ci si deve rivolgere per chiedere l’annullamento del matrimonio religioso è la Sacra Rota.

In passato chi voleva annullare un matrimonio si doveva rivolgere a due tribunali canonici, uno di primo e uno di secondo grado.

Dopo la riforma di Papa Francesco, per chiedere l’annullamento, è sufficiente un grado di giudizio e un unico Tribunale, a meno che uno dei due coniugi non sia soddisfatto della pronuncia e decida di appellare la decisione.

Ogni regione ha il suo Tribunale della Chiesa, composto da tre giudici della Sacra Rota, il Presidente dei quali deve essere un ecclesiastico.

I tempi sono decisamente più brevi rispetto a quelli di un tribunale ordinario civile, che di solito è carico anche di altre cause.

In genere meno di due anni.

Ritorniamo alla vicenda in questione.

La simulazione del coniuge omosessuale

Questa pronuncia potrebbe sembrare “discriminatoria”, ma il giudice civile ha ritenuto di procedere lo stesso alla delibazione perché la causa di nullità rilevata è molto simile alla “simulazione” disciplinata dall’articolo 123 del codice civile, che suppone che entrambi i coniugi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti che ne derivano.

Oltre al “grave difetto di discrezione” della moglie, anche il marito aveva manifestato dubbi sulla “indissolubilità” del vincolo coniugale.

La prima sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 7923/2020 che ha respinto il ricorso del Sostituto Procuratore contro il provvedimento della Corte d’Appello che aveva dichiarato efficace la sentenza del Tribunale ecclesiastico che dichiarava la nullità del matrimonio.

La decisione del Tribunale ecclesiastico

Secondo il Sostituto Procuratore, la decisione del giudice ecclesiastico si può definire tra giudizio e pregiudizio, perché fonda la nullità del matrimonio sull’omosessualità della moglie, come “malattia” che ha minato la sua capacità di libero consenso.

Secondo la Corte territoriale che si è pronunciata in contumacia della donna, la sentenza ecclesiastica non sarebbe stata in contrasto con i principi dell’ordine pubblico perché la causa di nullità ritenuta sarebbe stata simile all’ipotesi della “simulazione” della quale all’articolo 123 del codice civile.

Secondo il ricorrente, una simile conclusione viola il limite dell’ordine pubblico interno e internazionale, in relazione al diritto fondamentale di vivere liberamente la vita sessuale e affettiva, sancito dalla Costituzione, dalla CEDU e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, e in relazione al principio di non discriminazione.

La convivenza tra coniugi durata più di tre anni, e la nascita di tre figli sembra che indichino una situazione familiare allargata anche ai figli che si è protratta senza inconvenienti dal 1990 al 2000.

Alla nascita del terzo figlio la moglie aveva cominciato a “manifestare una crescente insofferenza nei confronti della vita coniugale”.

La Suprema Corte di Cassazione ha respinto la tesi della Procura, che ritiene “discriminatoria” la pronuncia.

I Supremi Giudici ritengono non fondata la censura sulla decisiva rilevanza dell’omosessualità della moglie nella decisione del Tribunale ecclesiastico e sui riflessi sulla violazione dell’ordine pubblico nazionale e sovranazionale.

Omosessualità del coniuge e nessuna discriminazione

Nella vicenda in questione non esiste discriminazione perché nella sentenza impugnata si afferma che la domanda di nullità del matrimonio è stata accolta dal Tribunale ecclesiastico per “esclusione dell’indissolubilità da parte dell’attore” oltre che “grave difetto di discrezione di giudizio della convenuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente” e per “incapacità della convenuta di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica”.

Secondo la Corte, la condizione soggettiva della moglie non è stato l’unico motivo che ha fondato  la decisione del giudice ecclesiastico, come affermato in ricorso.

Valutato l’eventuale contrasto con l’ordine pubblico, la Corte territoriale lo ha escluso facendo riferimento all’ipotesi ritenuta non dissimile a quella della simulazione ex art. 123 c.c. che presuppone da parte di entrambi i coniugi la volontà di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti che derivano dal matrimonio.

Se il vizio di nullità del matrimonio è dipeso dai comportamenti di entrambi i coniugi, in base agli accertamenti fatti nella sentenza impugnata, non rivestono nessuna rilevanza, nella specie, il principio di non discriminazione o il diritto di vivere liberamente la vita sessuale e affettiva nel senso prospettato in ricorso.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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