Dopo sei anni, il praticante perde automaticamente l’abilitazione

Redazione 03/04/18
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Non è necessaria la cancellazione dal registro dei praticanti

Una volta decorsi i sei anni, il praticante iscritto al relativo registro perde l’abilitazione e non può più esercitare il patrocinio, senza che a tal fine sia necessaria la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di una specifica normativa che la contempli. La cancellazione dal registro, in altri termini, non produce il venir meno del patrocinio, che discende di per sé dal decorso del termine di sei anni.

Ripetizione della somme percepite dopo i sei anni dall’iscrizione

Sulla scorta di detto principio la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con ordinanza n. 30057 del 14 dicembre 2017, ha respinto il ricorso di un legale, condannato in primo e secondo grado alla restituzione delle somme percepite per prestazioni rese oltre i sei anni dall’iscrizione nel registro dei praticanti. Da ciò, secondo i giudici di merito, conseguiva la nullità ex art. 1418 c.c. delle relative prestazioni ed il diritto alla ripetizione delle somme versate dal cliente quale compenso per le prestazioni medesime.

Una statuizione confermata dalla Corte di Cassazione, la quale ribadisce che in tema di pratica forense l’art. 8 R.d.l. n. 1578/1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione d’avvocato. Questi ultimi, dopo un anno dall’iscrizione, sono ammessi per un periodo non superiore a sei anni ad esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l’iscritto non potrà più esercitare detto patrocinio, senza però dover subire la cancellazione dal registro anzidetto – in assenza di una previsione normativa in tal senso – potendo quindi mantenere l’iscrizione per coltivare l’interesse a proseguire la pratica forense, non in veste informale ma con una precisa qualifica o in un rapporto di giuridica dipendenza da un professionista già abilitato.

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