Anche se un’impresa, nella propria offerta, non specifica in modo palese la durata della stessa, è sufficiente andare a verificare la validità della cauzione provvisoria per accettarsi dell’osservanza delle disposizioni della disciplina di gara

Lazzini Sonia 29/06/06
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Il Tar Lombardia, Milano, con la sentenza numero 1233 del 23 maggio  2006 merita di essere segnalato per il seguente importante principio in essa contenuto:
 
<Anche l’ulteriore profilo di inammissibilità dell’offerta, dedotto nel quarto motivo aggiunto e che attiene all’omessa indicazione del termine di validità dell’offerta di 180 giorni, si rivela infondato.
 
In proposito occorre rilevare che la disciplina di gara non richiedeva ai partecipanti di specificare, a pena di esclusione, nella propria offerta economica il termine di validità della stessa, essendo già previsto dall’art. 7, lett. c) del capitolato d’oneri che le offerte avrebbero dovuto avere una validità di 180 giorni.
 
La lex specialis, in altre parole, si è limitata a disporre che le offerte presentate non avrebbero potuto avere una validità diversa da quella già indicata.
 
Tale condizione deve ritenersi essere stata rispettata anche dal raggruppamento controinteressato che, avendo dichiarato “di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto…” ha inteso, evidentemente, vincolare la propria offerta al termine sopra indicato.
 
Siffatta conclusione trova conferma, del resto, anche nel fatto che il R.T.I. ha presentato cauzione provvisoria a garanzia della propria offerta economica con una validità di sei mesi esattamente corrispondente al periodo di presentazione delle offerte [dal 22.11.2002 (data di scadenza per la presentazione delle offerte) al 25.05.2003]>
 
Inoltre è importante ricordarsi che:
 
<le valutazioni dell’Amministrazione, in ordine agli elementi e alla congruità della offerta, sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale e, come tali, sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo laddove non vengano in rilievo indici sintomatici di eccesso di potere per manifesta illogicità o contraddittorietà>
 
anche in tema di richiesta di verificare la documentazione prodotta, l’emarginata sentenza ci può essere di aiuto:
 
<In materia di selezioni pubbliche per la scelta del contraente, la p.a. non ha l’obbligo di invitare i concorrenti ad una gara indetta per l’aggiudicazione di un contratto a documentare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati e delle dichiarazioni presentate, atteso che l’art. 6 della legge 07.08.1990, n. 241 prevede al riguardo solo una potestà discrezionale dell’Amministrazione, che può essere esercitata alla stregua di considerazioni oggettive (quali, ad esempio, carenze documentali, dichiarazioni ambigue o di dubbio contenuto). Ciò anche per ragioni di economia e di non aggravamento delle procedure di gara, le quali potrebbero subire notevoli rallentamenti qualora le amministrazioni dovessero di volta in volta esperire accertamenti su tutte le dichiarazioni o la documentazione esibita, salvo le verifiche previste nei confronti dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109/94>
 
 
A cura di *************
 
T.A.R. Lombardia – Sent. n. 1233/06 del 23/05/2006
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
 
(Sezione III)
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 907/2003 proposto da **** S.p.a. e **** S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. ******************* e elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. ****************, in Milano, Via V. Bellini, n. 12;
contro
 
la Regione Lombardia, in persona del presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall’avv. ******************* dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliato presso gli uffici di quest’ultima in Milano, Via Taramelli n. 20;
 
e nei confronti di
 
**** *******, quale Presidente della Commissione di gara, non costituito in giudizio;
 
e nei confronti della
 
Gruppo **** S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con **** S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ***************** e ************, nello studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Duse, n. 3;
 
per l’annullamento
 
– della “relazione dei lavori svolti dalla Commissione giudicatrice della procedura aperta per l’appalto relativo al servizio di valutazione del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006”, resa pubblica nella seduta di 19.02.2003, nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente R.T.I. **** / **** un solo punto (su un massimo di cinque) in relazione al criterio della “qualità e quantità di lavori svolti in Lombardia;
 
– di ogni atto connesso o consequenziale ed, in particolare, del provvedimento del Presidente della Commissione giudicatrice, in data 03.03.2003, con il quale è stata confermata l’attribuzione del punteggio predetto, nonché del provvedimento di aggiudicazione della gara al costituendo R.T.I. **** / ****;
 
e, sui motivi aggiunti di ricorso presentati dalla ricorrente come sopra rappresentata e difesa
per l’annullamento
 
– dell’ammissione del R.T.I. **** / **** alla gara;
 
– dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario;
 
– dell’accettazione dell’offerta economica della predetta associazione di imprese da parte della stazione appaltante;
 
e per il riconoscimento
 
in favore del ricorrente R.T.I. **** / **** di un punteggio superiore in relazione al criterio della “qualità e quantità di lavori svolti in Lombardia” nella gara a procedura aperta per l’affidamento della “attività di valutazione del Piano di sviluppo rurale della regione Lombardia 2000-2006”;
 
e per la condanna
 
al risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente in favore del R.T.I. **** / ****;
 
e sul ricorso incidentale, proposto nell’interesse di Gruppo **** S.r.l. ed **** S.r.l.-;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
 
VISTO l’atto di costituzione in giudizio della regione Lombardia nonché del R.T.I. **** / ****;
 
VISTO il ricorso incidentale depositato in data 28 aprile 2003 dall’RTI **** / ****;
 
VISTI i motivi aggiunti notificati il 14 maggio 2003;
 
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
VISTI gli atti tutti della causa;
 
Nominato relatore alla pubblica udienza del 30 marzo 2006 il Ref. ***************;
 
Uditi l’avv. ******************* per la ricorrente, l’avv. ***************** per il raggruppamento controinteressato ed, ai preliminari, l’avv. ********************* per la Regione Lombardia;
 
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
Il ricorrente R.T.I. **** / **** ha partecipato alla gara per l’affidamento della “attività di valutazione del Piano di sviluppo rurale della regione Lombardia 2000-2006”, indetta dalla giunta regionale della Lombardia, ****sificandosi al secondo posto nella graduatoria dei concorrenti, preceduta dall’aggiudicatario R.T.I. composto da **** S.r.l. e da **** S.r.l. (di seguito: R.T.I. **** / ****).
 
Il punto 10 del capitolato d’oneri, tra i vari criteri di valutazione, ha previsto quello riguardante il “grado di specializzazione del soggetto” (15 punti), suddividendolo nei seguenti sottoparametri:
 
– validità delle scelte organizzative e logistiche, quali sedi, dotazione tecnica di hardware e software, certificazione di qualità, etc. (max cinque punti);
 
– qualità e numero dei lavori svolti sul territorio della Regione Lombardia (max cinque punti);
 
– qualità e il numero dei lavori svolti nel settore agricolo agroalimentare e dello sviluppo rurale (max cinque punti).
 
Nella seduta del 9 gennaio 2003, la Commissione giudicatrice, prima di procedere all’esame delle singole offerte, ha disposto di “analizzare i progetti tecnici in concorso, disponendone la valutazione in modo comparato per singole macrovoci, senza specificare ulteriormente i gradi di giudizio ritenendoli esaustivi” e “di utilizzare come strumento di lavoro una griglia di valutazione per ciascuno dei progetti”.
 
Il R.T.I. ricorrente, alla voce “qualità e quantità dei lavori svolti in Lombardia”, ha ottenuto un solo punto sui cinque disponibili, avendo la Commissione preso in considerazione uno solo dei due incarichi svolti nella Regione Lombardia.
 
Il seggio di gara ha invece attribuito all’R.T.I. **** / **** cinque punti.
 
Al termine della gara il raggruppamento ricorrente, pur avendo formulato la migliore offerta economica, si è ****sificato secondo nella graduatoria generale con uno scarto di soli 0,24 punti rispetto all’aggiudicatario.
 
Il R.T.I. **** / **** ha chiesto, quindi, alla stazione appaltante di rivedere il punteggio ad esso attribuito, in quanto la Commissione non aveva tenuto conto di un altro lavoro rilevante svolto in Lombardia dalla **** S.p.a.-.
 
Il Presidente della Commissione giudicatrice dopo aver osservato che tale intervento non poteva essere considerato significativo e rilevante ai fini della valutazione della relativa voce di giudizio, confermava la precedente valutazione.
 
Avverso l’atto con il quale è stato attribuito non solo punto alla voce “qualità e quantità dei lavori svolti in Lombardia”, il provvedimento di conferma della valutazione, quello di aggiudicazione della gara all’R.T.I. **** / **** ed ogni altro atto connesso e consequenziale, ha proposto impugnativa l’interessato, chiedendone l’annullamento previa sospensione della esecuzione, per il seguente unico articolato motivo: violazione e falsa applicazione della lex specialis. Eccesso di potere sotto vari profili.
 
Il R.T.I. **** / **** ha documentato lo svolgimento di due incarichi nel territorio della Regione Lombardia: uno svolto dalla **** ed un altro, altrettanto rilevante, svolto dalla **** S.p.a.-.
 
La Commissione, pur riconoscendo che “l’esperienza in lavori del settore è assolutamente adeguata e supportata da una organizzazione e logistica in grado di consentire lo svolgimento del servizio” ha assegnato un solo punto sui cinque disponibili al raggruppamento ricorrente, valutando solo l’incarico svolto dalla mandataria.
 
L’intervento di sistemazione e ristrutturazione della rete del sistema del Canale Villoresi in provincia di Milano, svolto dalla **** S.p.a., viceversa, non è stato ritenuto rilevante.
 
In realtà anche in riferimento a tale incarico sussistono entrambi gli elementi considerati nella voce “qualità e il numero dei lavori svolti nel territorio della regione Lombardia”, per cui l’amministrazione avrebbe dovuto riconoscere i lavori svolti dalla società ****.
 
La Commissione giudicatrice, pertanto, non ha rispettato le disposizioni della lex specialis di gara che imponevano di valutare il grado di specializzazione del soggetto “entro i limiti e le condizioni tecnicamente predeterminati ed oggettivamente riscontrabili”.
 
Con ordinanza n. 692 del 29 aprile 2003 sono stati disposti incombenti istruttori ai quali l’amministrazione ha adempiuto in data 9 maggio 2003.
 
La Regione Lombardia ha depositato in giudizio il decreto n. 4286 del 21.03.2003 di conferimento di incarico per l’appalto, copia dello stralcio dell’offerta tecnica presentata dall’R.T.I. **** / **** e dell’intera offerta economica del medesimo raggruppamento.
 
A seguito di tale produzione, le imprese ricorrenti con atto per motivi aggiunti hanno impugnato l’ammissione del R.T.I. **** / **** alla gara, i punteggi attribuiti all’offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario ed, infine, l’accettazione dell’offerta economica della predetta associazione di imprese.
 
In particolare espongono la:
 
1) violazione e falsa applicazione della lex specialis. Eccesso di potere.
 
Dalla documentazione depositata si evince che il raggruppamento aggiudicatario vanta un’esperienza nel settore dei trasporti, dell’urbanistica e della formazione, ma non è dato riscontrare alcuna esperienza per servizi analoghi a quelli oggetto di gara, ovvero in materia di sviluppo rurale e di valutazione di programmi finanziati dai fondi strutturali comunitari. Ciò in violazione dell’articolo 8 del bando di gara e dell’articolo 6 del capitolato d’oneri i quali prescrivono, quale requisito indispensabile per la partecipazione alla procedura, “l’aver realizzato negli anni 1999, 2000 e 2001 un fatturato per l’esecuzione di servizi analoghi non inferiore a € 500.000”;
 
2) violazione e falsa applicazione della lex specialis. Eccesso di potere.
 
Al raggruppamento aggiudicatario sono stati attribuiti 3 punti sui 5 disponibili per la voce “qualità e quantità dei lavori svolti nel settore agricolo, agro alimentare, sviluppo rurale”, mentre tale associazione di imprese, come già rilevato, non possiede alcuna esperienza in tali servizi;
 
3) violazione e falsa applicazione della lex specialis. Eccesso di potere.
 
Per quanto concerne la voce “qualità e numero dei lavori svolti sul territorio della regione Lombardia” nessuno dei 97 incarichi svolti dal R.T.I. **** / **** nel territorio lombardo soddisfa la qualità dei servizi previsti dalla lex specialis, per cui il punteggio ottenuto appare manifestamente illogico ed irragionevole;
 
4) violazione e falsa applicazione della lex specialis. Eccesso di potere.
 
L’offerta economica presentata dal raggruppamento controinteressato non contiene alcuna indicazione circa il termine di validità dell’offerta, contrastando pertanto con quanto previsto dall’articolo 7, lettera c), del capitolato d’oneri, secondo il quale “…l’offerta dovrà avere validità 180 giorni”.
 
L’omessa indicazione del termine di validità dell’offerta comporta una violazione del principio della par condicio sotto due profili: il primo che riguarda la possibilità per il RTI aggiudicatario di poter contare su un’offerta illimitata in termini temporali con conseguente condotta sleale nei confronti degli altri concorrenti che si sono attenuti alle prescrizioni di gara; il secondo connesso alla possibilità di revocare ad libitum l’offerta presentata.
 
La Regione Lombardia resiste al ricorso principale ed ai motivi aggiunti eccependo l’infondatezza di tutti i motivi di doglianza.
 
Il R.T.I. ha proposto ricorso incidentale con il quale contesta l’operato della stazione appaltante per non aver disposto l’esclusione dalla gara delle società ricorrenti, le quali non hanno specificato quali parti del servizio sarebbero state eseguite dall’una e dall’altra società in caso di aggiudicazione delle gare, e per aver attribuito 9 punti al raggruppamento ricorrente per la voce “modalità di trasferimento dei risultati”, contro i soli 7 punti assegnati al R.T.I. **** / ****.
 
Le controinteressate, inoltre, hanno prodotto ampie memorie difensive, con le quali deducono l’infondatezza di tutti i motivi di doglianza.
 
In data 28 maggio 2003, con ordinanza n. 857 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare presentata dall’R.T.I. ricorrente.
 
All’udienza, dopo ampia discussione delle parti, la controversia è stata affidata alla decisione del Collegio.
 
DIRITTO
 
1. La controversia portata all’attenzione del Collegio concerne la procedura ristretta che è stata indetta dalla Regione Lombardia per l’affidamento, della “attività di valutazione del Piano di sviluppo rurale della regione Lombardia 2000-2006”, che si è conclusa con l’aggiudicazione della gara in favore del R.T.I. **** / ****.
 
2. In via preliminare, è necessario stabilire in quale ordine debbano essere esaminati, rispettivamente, il ricorso principale e quello incidentale proposto dalla società controinteressata Gruppo **** S.r.l. in quanto quest’ultima chiede, in accoglimento delle proprie doglianze (con conseguente esclusione dell’offerta del R.T.I. **** / **** per difetto dei requisiti di partecipazione), che il primo gravame venga dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
 
Al riguardo, il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dalla regola secondo la quale il ricorso principale deve essere esaminato prima di quello incidentale, mutuando sul punto le conclusioni a cui sono giunte le più recenti decisioni della giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Cons. St., sez.V, 24 novembre 1997 n. 1367 e 8 maggio 2002 n, 2468; T.A.R. Lombardia, sez. III, 7 giugno 2004, n. 2362; TAR Lombardia, sez. III, 17 febbraio 2003 n. 280).
 
2.1. Come è noto, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che le censure dedotte con il ricorso incidentale debbano avere precedenza sulle doglianze formulate con il ricorso principale, qualora dalla definizione delle prime possano discendere soluzioni ostative all’accoglimento delle seconde, come quando si contesti l’atto di ammissione alla gara del concorrente – ricorrente principale.
 
Infatti, l’esclusione degraderebbe la pretesa della ricorrente principale a contrastare i risultati della gara da interesse legittimo ad interesse di mero fatto indifferenziato rispetto a quello della generalità dei consociati e, pertanto, non tutelabile in sede giurisdizionale.
 
In tale prospettiva, si afferma comunemente che il giudice è tenuto ad esaminare in via preliminare i motivi del ricorso incidentale con i quali si contesta il titolo di legittimazione della ricorrente principale e a trarre dall’eventuale accoglimento del rimedio incidentale le congruenti conseguenze sulla sorte processuale del ricorso principale (cfr, da ultimo, TAR Lazio Roma, Sez. III, 16 gennaio 2004 n. 302 e TAR Toscana, 3 marzo 2004, n. 664).
 
2.2. Tuttavia è stato anche avvertito che questa regola non ha valenza assoluta, ma deve essere applicata considerando attentamente la peculiarità delle concrete vicende di volta in volta esaminate nel giudizio.
 
In particolare, con riguardo all’ipotesi di specie occorre considerare che alla gara sono state ammesse a partecipare quattro concorrenti e che le posizioni dei due contendenti (R.T.I. **** / **** e R.T.I. **** / ****), nella controversia in esame, sono su un piano di assoluta simmetria in quanto anche la controinteressata contesta l’ammissione alla gara del raggruppamento ricorrente nonché la valutazione dell’offerta tecnica da quest’ultimo presentata, svolta dalla Commissione di gara.
 
2.3. Va, poi, precisato che la ricorrente principale, con il primo ed il quarto motivo aggiunto, contesta anche la legittimità della determinazione con la quale la Commissione di gara ha ammesso il raggruppamento controinteressato alla gara, sebbene quest’ultimo non abbia soddisfatto il requisito di ammissione previsto dall’art. 8 del bando e dall’art. 6 del capitolato d’oneri e non abbia indicato il termine di validità dell’offerta in 180 giorni, come prescritto dalla lex specialis.
 
L’esame di tali doglianze riveste, quindi, priorità logica rispetto alle altre censure attinenti la valutazione di congruità delle offerte e, di conseguenza, precede, nell’ordine di trattazione, anche i motivi dedotti con il ricorso incidentale.
 
Va, infine, evidenziato, anche con riferimento alle reciproche censure di incongruità del giudizio attribuito alle singole offerte tecniche che, in caso di rigetto delle censure proposte dalla ricorrente principale, la posizione dell’aggiudicataria si consoliderebbe, il che farebbe venire meno l’interesse della controinteressata alla definizione del ricorso incidentale.
 
3. Ciò posto, può passarsi all’esame del ricorso principale, dei motivi aggiunti e delle relative eccezioni sollevate dalle controparti.
 
4. Occorre osservare preliminarmente che il raggruppamento controinteressato nella memoria depositata il 28 aprile 2003 ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse in quanto il ricorrente ha (inizialmente) impugnato solo alcuni atti, tra i quali l’aggiudicazione provvisoria, che non sono idonei a produrre alcuna lesione concreta ed attuale degli interessi delle società interessate.
 
Le obiezioni sollevate non meritano accoglimento, giacché con i motivi aggiunti notificati in data 14 maggio 2003 il R.T.I. **** / **** ha impugnato il decreto 21.03.2003, n. 4826, con il quale il Dirigente della struttura contratti della Direzione Generale Affari Generali e Personale della Regione Lombardia ha definitivamente conferito l’incarico per la esecuzione del servizio oggetto di gara al R.T.I. **** / ****: provvedimento che costituisce atto finale idoneo a conferire attualità alla lesione della posizione giuridica soggettiva del raggruppamento ricorrente.
 
5. Esaurita la trattazione delle questioni di rito, appare opportuno in via logica esaminare prioritariamente le contestazioni di parte ricorrente secondo le quali la stazione appaltante avrebbe dovuto innanzitutto escludere dalla gara il R.T.I. **** / ****.
 
5.1. Con il primo motivo aggiunto, in particolare, il raggruppamento ricorrente censura l’operato della Commissione di gara la quale, in violazione del bando, ha ammesso le controinteressate alla gara, sebbene queste non avessero dimostrato di possedere il requisito previsto dall’art. 8 del bando e dall’art. 6 del capitolato d’oneri, vale a dire “l’aver realizzato negli anni 1999, 2000 e 2001 un fatturato per l’esecuzione di servizi analoghi non inferiore a € 500.000”.
 
Assumono le ricorrenti che il R.T.I. **** / **** non possiede alcuna esperienza nei servizi analoghi a quelli oggetto di gara.
 
Ciò avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara della predetta associazione di imprese.
 
Le censure non sono fondate.
 
5.2. Il raggruppamento controinteressato ha autocertificato, come previsto dall’art. 7, lett. d), del capitolato speciale d’oneri, di aver realizzato negli anni 1999, 2000 e 2001 un fatturato complessivo per l’esecuzione di servizi analoghi di € 680.290,03 (pari a € 394.629,00 per **** S.r.l., ai quali vanno aggiunti i € 285.661,30 di **** S.r.l.) superiore rispetto al minimo indispensabile per la partecipazione (€ 500.000,00).
 
Peraltro, l’importo richiesto quale fatturato globale rispecchia quanto richiesto dall’art. 8, lett. d) del capitolato d’oneri, in quanto il Gruppo **** (impresa mandataria) ha dichiarato una cifra d’affari che supera l’importo di € 250.000 (pari al 50% del fatturato minimo richiesto per le imprese mandatarie), mentre **** S.p.a. ha indicato una somma che supera l’importo di € 75.000,00 (pari al 15% minimo richiesto per le singole imprese mandanti).
 
5.3. Anche l’ulteriore profilo di inammissibilità dell’offerta **** / ****, dedotto nel quarto motivo aggiunto e che attiene all’omessa indicazione del termine di validità dell’offerta di 180 giorni, si rivela infondato.
 
In proposito occorre rilevare che la disciplina di gara non richiedeva ai partecipanti di specificare, a pena di esclusione, nella propria offerta economica il termine di validità della stessa, essendo già previsto dall’art. 7, lett. c) del capitolato d’oneri che le offerte avrebbero dovuto avere una validità di 180 giorni.
 
La lex specialis, in altre parole, si è limitata a disporre che le offerte presentate non avrebbero potuto avere una validità diversa da quella già indicata.
 
Tale condizione deve ritenersi essere stata rispettata anche dal raggruppamento controinteressato che, avendo dichiarato “di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto…” ha inteso, evidentemente, vincolare la propria offerta al termine sopra indicato.
 
Siffatta conclusione trova conferma, del resto, anche nel fatto che il R.T.I. **** / **** ha presentato cauzione provvisoria a garanzia della propria offerta economica con una validità di sei mesi esattamente corrispondente al periodo di presentazione delle offerte [dal 22.11.2002 (data di scadenza per la presentazione delle offerte) al 25.05.2003].
 
Alla luce di quanto osservato deve, pertanto, escludersi che sussista la violazione del principio della par condicio sotto entrambi i profili dedotti nel quarto motivo aggiunto: la possibilità di ricondurre l’offerta del raggruppamento aggiudicatario al termine (pre)fissato dal capitolato d’oneri impedisce di ravvisare nella condotta del predetto R.T.I. i termini di “una concorrenza sleale nei confronti degli altri concorrenti”, così come porta ad escludere la possibilità di revocare ad libitum l’offerta medesima.
 
6. Con l’unico mezzo del ricorso introduttivo ed il terzo motivo aggiunto -che possono essere trattati congiuntamente, poiché riguardano profili diversi di un’unica doglianza- le imprese ricorrenti censurano l’operato della Commissione di gara, la quale ha attribuito un solo punto al raggruppamento interessato in ordine alla voce di giudizio “grado di specializzazione del soggetto”, sottovoce “qualità e quantità dei lavori svolti in Lombardia” avendo tenuto conto del solo incarico svolto nel territorio lombardo dalla mandataria **** S.p.a. e non anche dell’incarico svolto dalla **** S.p.a.-.
 
6.1. In proposito la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire che le valutazioni dell’Amministrazione, in ordine agli elementi e alla congruità della offerta, sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale e, come tali, sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo laddove non vengano in rilievo indici sintomatici di eccesso di potere per manifesta illogicità o contraddittorietà (ex plurimis TAR Toscana, 7.04.2004, n. 904; TAR Basilicata, 29.11.2003, n. 1025; TAR Campania – Napoli, 27 marzo 2002, n. 1662; TAR Abruzzo – L’aquila, 26.11.2004, n. 701; Consiglio di Stato, Sez. V, 29.08.2005, n. 4406; idem, Sez. VI, 4.11.2002, n. 6004; idem, Sez. VI, 23.04.2002, n. 2199)
 
Nel caso di specie le argomentazioni del raggruppamento ricorrente non appaiono convincenti dal momento che l’assegnazione dei punteggi, da parte della Commissione, non risulta in via generale inficiata da vizi logici.
 
Ciò premesso, possono svolgersi le considerazioni che seguono.
 
6.2. L’art. 10 del capitolato speciale d’oneri che contiene l’indicazione dei “criteri di aggiudicazione dell’incarico”, in relazione alla voce “qualità e quantità dei lavori svolti sul territorio della regione Lombardia (5 punti)” non prevede che debba esser attribuito un punto per ogni lavoro significativo e rilevante svolto in Lombardia.
 
Il giudizio che la Commissione era chiamata ad esprimere riguarda complessivamente la qualità e quantità di tutti i lavori che le imprese concorrenti hanno dichiarato di avere svolto nel territorio lombardo con il solo limite del punteggio massimo attribuibile (massimo 5 punti).
 
Sotto tale profilo appare evidente che il seggio di gara nell’attribuzione del punteggio abbia inteso ispirarsi ad un criterio di proporzionalità che tenesse conto della notevole differenza, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, delle diverse attività indicate dai concorrenti a sostegno della propria offerta: basti osservare che mentre il raggruppamento ricorrente ha indicato solo due lavori svolti in Lombardia, quello controinteressato ne ha dichiarati addirittura 97.
 
Considerata, quindi, la notevole differenza nel numero dei lavori tra i due raggruppamenti, non appare manifestamente illogico l’aver attribuito all’offerta delle imprese ricorrenti (soltanto) un punto contro i cinque attribuiti alle ditte aggiudicatarie.
 
E ciò anche in virtù della regola procedurale alla quale la stessa Commissione giudicatrice, nella seduta del 9 gennaio 2003, aveva inteso preliminarmente autovincolarsi, secondo cui i singoli progetti tecnici sarebbero stati analizzati “in concorso, disponendone la valutazione in modo comparato con le singole macrovoci…”.
 
6.3. Il R.T.I. **** / **** lamenta che la Commissione di gara non ha tenuto in alcun conto un lavoro rilevante svolto dalla **** S.p.a., quale quello relativo all’intervento di sistemazione e ristrutturazione del sistema del Canale Villoresi in provincia di Milano e che, comunque, “si sarebbe dovuto pure attribuire riconoscimento al descritto incarico…”, in modo da ottenere un punteggio superiore a quello di punti 1 inizialmente riconosciuto.
 
L’argomentazione non convince.
 
Anche qualora si dovesse riconoscere rilevanza all’incarico svolto dalla **** S.p.a. la questione non muterebbe, giacché il raggruppamento ricorrente potrebbe opporre solo due incarichi contro gli oltre 90 svolti dal R.T.I. **** / **** il che, secondo i criteri di valutazione sopra indicati, non potrebbe determinare l’attribuzione di un punteggio superiore a quello (punti 1) già individuato dalla Commissione giudicatrice.
 
Alla luce di quanto appena osservato, pertanto, non appare irragionevole quanto precisato nella nota n. 6863 del 3 marzo 2003, in cui in cui la stessa Commissione, a seguito delle lamentele esposte dalla **** S.p.a. in data 21 febbraio 2003, evidenzia come l’intervento di sistemazione e ristrutturazione del sistema ****************, pur essendo stato valutato, non è stato considerato significativo per la valutazione della voce di giudizio “qualità e quantità dei lavori svolti in Lombardia”.
 
Tutto ciò senza considerare, peraltro, in punto di fatto, che i lavori eseguiti dalla mandante **** S.p.a. risalgono addirittura al 1986 e, quindi, a ben 16 anni prima dell’indizione della gara, laddove poi è lo stesso ricorrente ad evidenziare, nella trattazione del secondo motivo aggiunto, che “la valutazione dei piani di sviluppo rurale prevede l’utilizzo di una metodologia sensibilmente innovativa rispetto alle tradizionali valutazioni del Programmi comunitari” e, quindi, diversa rispetto alle modalità procedurali seguite ai tempi del lavoro svolto dalla ****.
 
7.6. Nel terzo motivo aggiunto il ricorrente sostiene che il R.T.I. **** / **** non vanta alcuna esperienza in servizi analoghi a quello oggetto di gara e che nessuno dei 97 incarichi svolti nel territorio lombardo soddisfa la qualità dei servizi previsti dalla lex specialis, per cui anche sotto tale profilo il punteggio attribuito appare illogico ed irragionevole.
 
La censura anche in questo caso non si rivela fondata.
 
L’art. 10 del capitolato d’oneri per il parametro “grado di specializzazione del soggetto” (15 punti) prevede le seguenti distinte e specifiche voci di giudizio:
 
– validità delle scelte organizzative e logistiche quali sedi, dotazione tecnica di hardware e software, certificazione di qualità, etc. (max cinque punti);
 
– qualità e numero dei lavori svolti sul territorio della regione Lombardia (max cinque punti);
 
– qualità e il numero dei lavori svolti nel settore agricolo agroalimentare e dello sviluppo rurale (max cinque punti).
 
A ben vedere mentre la terza voce fa riferimento espressamente ai lavori svolti nel “settore agricolo agroalimentare e dello sviluppo rurale”, una analoga specificazione non è prevista per la voce riguardante la “qualità e numero dei lavori svolti sul territorio della regione Lombardia”, dal che deve desumersi che per la valutazione di tale sottoparametro di giudizio non fosse necessario che le opere realizzate nel territorio lombardo attenessero necessariamente (anche) al settore agroalimentare e rurale.
 
Il ricorrente viceversa, al fine di sostenere la propria tesi, confonde i due parametri lasciando intendere che la Commissione di gara, nel valutare i lavori svolti in Lombardia, avrebbe dovuto tener conto esclusivamente delle attività prestate nel settore agricolo e rurale.
 
8. Né appaiono fondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria del giudizio formulato dalla Commissione, atteso che le schede allegate al verbale del 9 gennaio 2003 evidenziano come il seggio di gara non si sia limitato ad attribuire alle offerte un punteggio numerico, ma dopo aver esaminato ogni singola offerta tecnica, abbia espresso su ciascun parametro di valutazione un giudizio piuttosto articolato, dal quale è possibile evincere quale sia stato l’iter logico seguito nell’attribuire il punteggio numerico.
 
9. Inconferenti sono anche le esposizioni delle società ricorrenti in ordine alla mancata acquisizione di “documentazione probante” in ordine alle esperienze indicate dal R.T.I. **** / ****.
 
In materia di selezioni pubbliche per la scelta del contraente, la p.a. non ha l’obbligo di invitare i concorrenti ad una gara indetta per l’aggiudicazione di un contratto a documentare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati e delle dichiarazioni presentate, atteso che l’art. 6 della legge 07.08.1990, n. 241 prevede al riguardo solo una potestà discrezionale dell’Amministrazione, che può essere esercitata alla stregua di considerazioni oggettive (quali, ad esempio, carenze documentali, dichiarazioni ambigue o di dubbio contenuto). Ciò anche per ragioni di economia e di non aggravamento delle procedure di gara, le quali potrebbero subire notevoli rallentamenti qualora le amministrazioni dovessero di volta in volta esperire accertamenti su tutte le dichiarazioni o la documentazione esibita, salvo le verifiche previste nei confronti dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109/94.
 
10. Con il secondo motivo il ricorrente, in relazione alla voce “qualità e quantità dei lavori svolti nel settore agricolo, agroalimentare, sviluppo rurale”, osserva che il R.T.I. **** / **** ha ottenuto tre punti sui cinque disponibili sebbene quest’ultimo non possieda una specifica esperienza in attività analoghe ai predetti servizi.
 
La censura non è fondata.
 
Il raggruppamento aggiudicatario ha indicato a dimostrazione della propria esperienza n. 16 incarichi svolti dal 1997 al 2002, che hanno chiara attinenza al settore agricolo, agroalimentare e dello sviluppo rurale come si evince dalle pagine 5 e 6 del capitolo riguardante il “soggetto proponente”dell’offerta tecnica.
 
Si tratta di attività che richiedono l’impiego di una metodologia analoga a quella richiesta per il servizio in gara, vale a dire di valutazione in itinere ed ex post dell’azione per lo sviluppo delle zone rurali della Lombardia [cfr. i rapporti di valutazione annuale del “programma di iniziativa Comunitaria leader II” (periodo 1994-1999) ed il “programma di sviluppo delle zone rurali di cui all’obiettivo 5b” (1994-1999) per la Regione Lombardia, prodotti in giudizio dalla controinteressata Gruppo ****s S.r.l.] per le quali, quindi, non appare manifestamente illogico il giudizio (punti 3) espresso dal Collegio di gara.
 
11. Ciò posto, non possono essere condivise le ulteriori censure di parte ricorrente secondo cui, tale valutazione sarebbe stata espressa in assenza di attività istruttoria e sarebbe priva di un’adeguata motivazione.
 
Nel richiamare le argomentazioni esposte al precedente punto 8., va solo aggiunto, a conferma della piena legittimità del giudizio, che la specificità delle valutazioni espresse, riportate nelle schede allegate al verbale del 9 gennaio 2003, lascia supporre che il seggio di gara abbia condotto un’adeguata attività istruttoria, che ha consentito a tale organo di individuare gli aspetti caratterizzanti le singole offerte.
 
12. Sulla base di quanto sopra considerato, può quindi affermarsi che la fase endoprocedimentale della procedura selettiva conclusasi con l’aggiudicazione in favore del raggruppamento controinteressato (oggetto di impugnazione da parte della ricorrente con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti) è esente dai dedotti profili di illegittimità.
 
In conclusione, il ricorso principale ed i motivi aggiunti devono essere respinti.
 
Sottraendosi gli atti impugnati ai vizi dedotti, si palesa infondata anche la richiesta di risarcimento dei danni formulata dal ricorrente.
 
13. In ragione delle suesposte conclusioni, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata va dichiarato improcedibile, essendo venuto meno l’interesse alla sua definizione.
 
14. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
 
– respinge il ricorso principale ed i motivi aggiunti;
 
– dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
 
– rigetta la richiesta di risarcimento danni.
 
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 30 marzo 2006, con l’intervento dei magistrati:
 
***************** – Presidente
 
************** – Referendario
 
*************** – Referendario est.
 
 

Lazzini Sonia

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