Anche se non è ancora stato sottoscritto il contratto, ma l’amministrazione ha già provveduto, per motivi d’ urgenza, alla conseguenza anticipata dei lavori, la controversia relativa ad effettive o supposte inadempienze della impresa deve essere sottopost

Lazzini Sonia 04/05/06
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Sulla base delle seguenti considerazioni, il Consiglio di stato con la decisione numero 699 del 20 febbraio  2006  (appello di Tar Toscana, Sezione II di Firenze con la sentenza numero 6467 del 20 dicembre 2004) dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, in quanto:
 
<Il provvedimento dirigenziale del 10.9.2003, n. 8018, impugnato in primo grado non può invero qualificarsi come revoca dell’aggiudicazione della gara indetta dal Comune per l’affidamento dei lavori di cui trattasi. L’atto dirigenziale in parola è intervenuto in una fase del rapporto tra la ricorrente e il Comune di Firenze che è gia di esecuzione del relativo contratto di appalto, anche se questo non risulta racchiuso in un formale documento sottoscritto dalle parti.
 
Dagli atti della controversia emerge, infatti, che, per motivi di urgenza, vi è stata una riunione preliminare tra i funzionari del Comune e il rappresentante legale dell’impresa nella quale sono stati concordati i primi lavori da effettuare e che successivamente vi è stata la formale consegna dei lavori, con l’assegnazione di un termine di 180 giorni per condurli a termine.
 
Da ciò può dedursi che l’atto dirigenziale di cui trattasi, che prende a suo presupposto effettive o supposte inadempienze della impresa (mancata presentazione delle maestranze per il giorno fissato per lo smontaggio della vecchia centrale termica nel giorno stabilito per l’inizio delle relative operazioni, mancato inizio dei lavori nonostante la diffida in data 8.9.2003 ed altro) si configura come atto risolutivo la cui validità o invalidità non può essere esaminata dal giudice amministrativo ma dal giudice ordinario>
 
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,   Quinta Sezione           ANNO 2004
 
ha pronunciato la seguente
 
decisione
 
sul ricorso in appello n. 10550/2004, proposto dalla ***, s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., **********************, rappresentata e difesa dagli ****************************** e ******************* ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Isacco Newton, n. 34, c/o la Sig.ra ****************,
 
CONTRO
 
il Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli *********************** e ************** e dall’****************************, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, Via Dora, n. 1,
 
per la parziale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione II, del 20.10.2004, n. 6467;
 
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
 
Visti gli atti tutti di causa;
 
Relatore, alla pubblica udienza del 27.5.2005, il Consigliere ********************;
 
Uditi gli avv.ti ********* e *******, come da verbale d’udienza;
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
La Società ***., s.r.l., ha impugnato al T.A.R. della Toscana il provvedimento dirigenziale del 10.9.2003, n. 8018, con il quale la Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze ha revocato l’aggiudicazione già disposta in favore della società ricorrente dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti (centrali termiche) siti nei locali al piano seminterrato di Palazzo Strozzi, denominato “ex Strozzina”.
 
Con l’atto impugnato il Comune di Firenze ha disposto anche l’incameramento della cauzione, la comunicazione all’Autorità di vigilanza per i LL.PP. del fatto che ha dato luogo alla mancata esecuzione dell’appalto e, con la deliberazione della Giunta Municipale del 16.10.2003, n. 837, ha disposto la sospensione della predetta società per tre mesi dagli appalti comunali.
 
La società ricorrente ha chiesto anche il risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima revoca dell’appalto.
 
Il Comune di Firenze costituitosi in giudizio si è opposto all’accoglimento del ricorso.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione II, con la sentenza del 20.10.2004, n. 6467, ha respinto il ricorso salvo che nella parte concernente l’impugnativa della deliberazione del 15.10.2003, n. 837.
 
La Società *** appella la sentenza nella parte a se sfavorevole, deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
 
Il Comune di Firenze resiste all’appello e chiede la conferma della sentenza appellata.
 
All’udienza del 24.5.2005, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.
 
DIRITTO
 
La Società ***., s.r.l., appella la sentenza del 20.10.2004, n. 6467, con la quale la II Sezione del T.A.R. della Toscana ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento del provvedimento dirigenziale del 10.9.2003, n. 8018, con il quale la Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze ha disposto di toglierle l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti (centrali termiche) siti al piano seminterrato di Palazzo Strozzi, denominato “ex Strozzina”.
 
Con lo stesso provvedimento, la Direzione Servizi Tecnici ha disposto anche l’escussione della cauzione versata dalla ***., la segnalazione di tale impresa all’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici e ha proposto la sospensione di questa per tre mesi da altri lavori appaltati dal Comune di Firenze.
 
Con la deliberazione della Giunta Municipale del 16.12.2003, n. 837, tale proposta è stata poi accolta.
 
Nell’esame dell’appello proposto dalla ***., la Sezione deve rilevare che l’impostazione data dal T.A.R. alla questione non è corretta.
 
La controversia esula infatti dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
 
Il provvedimento dirigenziale del 10.9.2003, n. 8018, impugnato in primo grado non può invero qualificarsi come revoca dell’aggiudicazione della gara indetta dal Comune per l’affidamento dei lavori di cui trattasi. L’atto dirigenziale in parola è intervenuto in una fase del rapporto tra l’***. e il Comune di Firenze che è gia di esecuzione del relativo contratto di appalto, anche se questo non risulta racchiuso in un formale documento sottoscritto dalle parti.
 
Dagli atti della controversia emerge, infatti, che, per motivi di urgenza, vi è stata una riunione preliminare tra i funzionari del Comune e il rappresentante legale dell’impresa (il 18.7.2003) nella quale sono stati concordati i primi lavori da effettuare e che successivamente (in data 7.8.2005) vi è stata la formale consegna dei lavori (come risulta dal verbale sottoscritto anche dal rappresentante della società appellante), con l’assegnazione alla ***. di un termine di 180 giorni per condurli a termine.
 
Da ciò può dedursi che l’atto dirigenziale di cui trattasi, che prende a suo presupposto effettive o supposte inadempienze della impresa (mancata presentazione delle maestranze per il giorno fissato per lo smontaggio della vecchia centrale termica nel giorno stabilito per l’inizio delle relative operazioni, mancato inizio dei lavori nonostante la diffida in data 8.9.2003 ed altro) si configura come atto risolutivo la cui validità o invalidità non può essere esaminata dal giudice amministrativo ma dal giudice ordinario.
 
La legittimità delle ulteriori misure poste in essere dal Comune di Firenze, impugnate in primo grado dalla ******à ***., è ovviamente condizionata alla validità del provvedimento dirigenziale nel profilo in cui ha sancito la risoluzione del contratto.
 
La sentenza appellata, pertanto, stante il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, deve essere annullata senza rinvio.
 
Le spese dei due gradi del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate integralmente fra le parti.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, pronunciando sull’appello in epigrafe, annulla senza rinvio la sentenza del T.A.R. della Toscana, II Sezione del 20.10.2004, n. 6467, per difetto di giurisdizione.
 
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 27.5.2005,
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20 febbraio 2006

Lazzini Sonia

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