Anche le associazioni senza scopo di lucro ammesse tra gli operatori economici che possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica

Lazzini Sonia 30/09/10
Scarica PDF Stampa

L’assenza di fini di lucro non esclude che le associazioni di volontariato possano esercitare un’attività economica, né rileva la carenza di iscrizione alla Camera di Commercio o al registro delle imprese, che non costituiscono requisito indefettibile di partecipazione alle gare di appalto (C.S. 4236/09) né, nella fattispecie, ciò era espressamente stabilito dalle norme di gara.

va considerato che la lex specialis del bando richiedeva espressamente il possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n.163/06 e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati al punto 6 del disciplinare, che risultano possedute dalle controinteressate, mentre non richiedeva l’iscrizione al registro delle imprese, né il possesso di partita *** e di posizioni Inps ed Inail attive.

Tali previsioni si basano sulla pacifica applicazione della definizione di impresa e di attività economica con riferimento alle norme ed ai principi del trattato CE in materia di concorrenza.

Anche di recente, con sentenza della Corte di Giustizia CE sez. IV 23 dicembre 2009 . C 305/08, è stato ribadito che le disposizioni della direttiva 2004/08 devono essere interpretate “nel senso che consentono a soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato… di partecipare ad un appalto pubblico di servizi” e che tale direttiva osta all’interpretazione di una normativa nazionale che vieti a soggetti che “non perseguono preminente scopo di lucro di partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico”.

Inoltre, deve essere respinta la censura con la quale si sostiene la mancata iscrizione della Controinteressata due al registro delle persone giuridiche, atteso che nè la lex specialis, né la normativa applicabile al procedimento in esame, impone che il concorrente sia iscritto, come sezione provinciale, al registro delle persone giuridiche.

 

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 5956 del 26 agosto 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 05956/2010 REG.DEC.

N. 05626/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 5626 del 2009, proposto da:
Societa’ Ricorrente Coop.Soc.Onlus, L’Ricorrente due Soc. Cooperativa Sociale Onlus, rappresentati e difesi dagli avv. ***************, ****************, con domicilio eletto presso **************** in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

contro

Provincia di Verona, rappresentato e difeso dagli avv. ****************, ************, *************, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli N. 180;

nei confronti di

Ente Nazionale per la Protezione e L’Assistenza dei Sordi – Onlus, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso ****************** in Roma, via Cicerone, 66; I.Ri.Fo.R Onlus Istituto per la Ricerca La Formazione e La Riabilitazione – Sezione Provinciale di Verona;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA- SEZIONE I n. 00881/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIO-DIDATTICA A FAVORE DI NON VEDENTI O AUDIOLESI.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Verona e di Ente Nazionale per la Protezione e L’Assistenza dei Sordi – Onlus;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2009 il Cons. ************ e uditi per le parti gli avvocati ******************, *********, **********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso di primo grado le cooperative sociali ricorrenti hanno impugnato l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio di integrazione socio didattica a favore del raggruppamento temporaneo di imprese ONLUS costituite da CONTROINTERESSATA, CONTROINTERESSATA DUE, sezione provinciale di Verona, ELFO e “***** di integrazione”, in quanto l’Controinteressata e l’Controinteressata due sarebbero privi delle caratteristiche strutturali giuridiche per partecipare a gare pubbliche perchè privi dei connotati imprenditoriali mentre l’Controinteressata due, essendo priva di personalità giuridica, mancherebbe di soggettività.

Il Tar ha respinto il gravame.

Le ricorrenti sostengono l’erroneità della sentenza di primo grado e propongono i seguenti motivi di appello:

-violazione degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/06, del principio di remuneratività del servizio, di concorrenzialità, contraddittorietà della motivazione, dell’art. 3 della L. n. 241/90, dell’art. 47 del R.D. n. 2011/34, dell’art. 11 del D.M. 9 marzo 1922, dell’art. 27 del dpr. N. 581/95, falsa ed errata interpretazione della normativa del bando, del principio della buona amministrazione, dell’art. 97 Cost. e degli artt. 4 e 5 del d.p.r. n. 633/72, in quanto l’Controinteressata non è iscritto al registro delle imprese e non ha partita ***, mentre l’Controinteressata due, oltre a non essere iscritto al registro delle imprese non avrebbe le posizioni Inps ed Inail attive, essendo privo di dipendenti per cui, entrambe le Onlus, difetterebbero dei requisiti della imprenditorialità;

-violazione di legge e della normativa di gara, degli artt. 38 39 del D.Lgs. n.163/06, violazione dei principi di lealtà nella procedura di gara, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento, in quanto l’Controinteressata due, sezione di Verona, sarebbe priva di soggettività giuridica autonoma e pertanto non avrebbe potuto partecipare alla gara.

La controparte, costituita in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di appello.

DIRITTO

L’appello è infondato.

Con il primo motivo si sostiene che le Onlus aggiudicatarie sarebbero prive di finalità di lucro, non svolgendo attività imprenditoriale, tanto da non essere iscritte alla camera di commercio ed essere prive di partita *** con la conseguenza che le stesse avrebbero dovuto essere escluse dalla gara.

La censura è infondata.

Al riguardo, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, va considerato che la lex specialis del bando richiedeva espressamente il possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n.163/06 e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati al punto 6 del disciplinare, che risultano possedute dalle controinteressate, mentre non richiedeva l’iscrizione al registro delle imprese, né il possesso di partita *** e di posizioni Inps ed Inail attive.

Tali previsioni si basano sulla pacifica applicazione della definizione di impresa e di attività economica con riferimento alle norme ed ai principi del trattato CE in materia di concorrenza.

Anche di recente, con sentenza della Corte di Giustizia CE sez. IV 23 dicembre 2009 . C 305/08, è stato ribadito che le disposizioni della direttiva 2004/08 devono essere interpretate “nel senso che consentono a soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato… di partecipare ad un appalto pubblico di servizi” e che tale direttiva osta all’interpretazione di una normativa nazionale che vieti a soggetti che “non perseguono preminente scopo di lucro di partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico”.

Pertanto, l’assenza di fini di lucro non esclude che le associazioni di volontariato possano esercitare un’attività economica, né rileva la carenza di iscrizione alla Camera di Commercio o al registro delle imprese, che non costituiscono requisito indefettibile di partecipazione alle gare di appalto (C.S. 4236/09) né, nella fattispecie, ciò era espressamente stabilito dalle norme di gara.

Vanno, di conseguenza, confermate le motivazioni di reiezione del giudice di primo grado.

Inoltre, deve essere respinta la censura con la quale si sostiene la mancata iscrizione della Controinteressata due al registro delle persone giuridiche, atteso che nè la lex specialis, né la normativa applicabile al procedimento in esame, impone che il concorrente sia iscritto, come sezione provinciale, al registro delle persone giuridiche.

L’appello deve, quindi, essere respinto, perché infondato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

Respinge l’appello n. 5626/09, meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado; pone le spese del giudizio, per complessivi € 4.000,00 (euro 4.000/00), oltre IVA e CPA, a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 con l’intervento dei Signori:

*****************, Presidente

************, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

********************, Consigliere

Adolfo Metro, ***********, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/08/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento