Anche in una procedura di project financing, la società di intermediazione finanziaria garante deve possedere il doppio requisito: iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 d.lgs. 385/93 e autorizzata ai sensi del dpr 115/2004

Lazzini Sonia 28/07/11
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Cauzione provvisoria – figura del fideiussore – ammissione Società di Intermediazione Finanziari – obbligatori due requisiti – iscrizione nell’elenco speciale cui all’art. 107 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385 – autorizzazione ex il d.p.r. 30 marzo 2004, n. 115 – obbligatoria esclusione in mancanza di tali requisiti da parte del garante (iscrizione all’106 del d.lgs. 385 )

Anche in una procedura di project financing, la società di intermediazione finanziaria garante deve possedere il doppio requisito: iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 d.lgs. 385/93 e autorizzata ai sensi del dpr 115/2004

La questione della iscrizione della Garante s.p.a. nell’elenco speciale degli intermediari finanziari è già stata recentemente affrontata dalla Sezione con sentenza n. 643 del 2 febbraio 2011, in cui è chiaramente dato atto che «a seguito di istruttoria presso la Banca d’Italia (nota prot. 322485/10 del 23 aprile 2010), è emerso che […] la Garante s.p.a. […] risultava iscritta solo nell’elenco generale degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del d.lgs. 385 del 1990, mentre non è mai stata iscritta nell’elenco speciale di cui al successivo articolo 107».

La circostanza che la Garante s.p.a. non sia mai stata iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 d.lgs. 385/93 è dirimente, costituendo tale iscrizione condizione necessaria, ai sensi di legge (art. 75, co. 3, d.lgs. 163/06), perché gli intermediari finanziari non bancari possano prestare cauzione provvisoria sotto forma fideiussoria.

Ne consegue che l’ATI Controinteressata s.r.l. – Controinteressata 2 s.r.l. non poteva essere ammessa alla successiva fase della procedura di project financing, il che vizia di invalidità derivata gli atti susseguenti e consequenziali tesi alla scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, compresa la stessa procedura negoziata che nella competizione col soggetto promotore, in definitiva, si sostanziava.

Venendo, dunque, all’esame del ricorso, occorre esaminare in primo luogo la censura concernente la regolarità della polizza fideiussoria, poiché essa riguarda un momento della complessa procedura che si colloca logicamente e cronologicamente a monte delle contestazioni successive.

Una volta dichiarata di pubblico interesse la proposta di project financing presentata dalla ATI Controinteressata s.r.l. – Controinteressata 2 s.r.l. con delibera di giunta comunale n. 99 del 9 novembre 2007, il Comune di Ischia, con nota prot. 28921 del 21 novembre 2007, aveva invitato il soggetto promotore a presentare, nello stesso termine di scadenza stabilito dal bando della seconda fase della procedura, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione e a costituire le garanzie cauzionali previste dall’art. 75 e dall’allora vigente art. 155, co. 2, d.lgs.163/06.

Come si è già accennato, le due società a ciò provvedevano producendo una polizza fideiussoria ed un atto di fideiussione entrambi emessi, in data 31 marzo 2008, dalla società Garante s.p.a.

La ricorrente contesta la validità, ai fini della procedura di project financing, di tali garanzie, poiché la Garante s.p.a. non risulterebbe iscritta né nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/93, né nell’elenco ordinario di cui all’art.106 del medesimo Testo unico, producendo a sostegno della censura delle visure informali degli elenchi degli intermediari finanziari tenuti dalla Banca d’Italia

La doglianza è fondata.

Sentenza collegata

36095-1.pdf 116kB

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Lazzini Sonia

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