Anche in un appalto di servizi sottosoglia di modesta entità economica, nell’ambito di una gara di cottimo fiduciario, deve essere rispettato il termine di stand still

Lazzini Sonia 01/09/11
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Cottimo fiduciario e stand still: riduzione del contratto

Anche in un appalto di servizi sottosoglia di modesta entità economica, nell’ambito di una gara di cottimo fiduciario, deve essere rispettato il termine di stand still (bisogna aspettare 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione dell’aggiudicazione definitiva prima di poter sottoscrivere il contratto)

Se non è comprovato che la ricorrente si sarebbe aggiudicata una legittima gara, considerato quindi che la violazione dell’obbligo di standstill non ha di per sé precluso alla ricorrente di ottenere l’affidamento, il contratto non va dichiarato inefficace

Riguardo alle altre sanzioni, il contratto viene ridotto al cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione della presente pronuncia.

Il giudice non infligge alcuna altra sanzione pecuniaricorrente

Va premesso che, con la citata sentenza parziale n. 4185 del 15 dicembre 2010, questa Sezione ha accertato che il contratto d’appalto tra Innovapuglia s.p.a. e Controinteressata & Controinteressata s.p.a. è stato stipulato il 24 settembre 2010, in violazione dell’obbligo distandstilldiscendente dal combinato disposto dell’art. 11, decimo comma, e dell’art. 79 del d. lgs. n. 163 del 2006 (applicabili senz’altro agli appalti sottosoglia, in virtù del richiamo operato dall’art. 121 dello stesso Codice), in quanto la stazione appaltante si è limitata a pubblicare sul proprio sitowebla notizia dell’aggiudicazione, omettendo la comunicazione individuale all’impresa seconda classificata.

La ricorrente è venuta a conoscenza dell’avvenuta stipula del contratto dopo la notifica del ricorso, in prossimità della camera di consiglio del 3 novembre 2010 (a seguito della costituzione di Innovapuglia s.p.a.).

Tuttavia, ai sensi dell’art. 121, primo comma – lett. c), cod. proc. amm., il contratto di appalto stipulato a seguito di aggiudicazione annullata è dichiarato inefficace quando l’Amministrazione abbia violato il termine dilatorio stabilito dall’art. 11 del Codice dei contratti pubblici, “… sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento”.

Nella fattispecie, la gara controversa è risultata illegittima non per questioni attinenti all’ordine in graduatoricorrente o all’ammissione dell’aggiudicataricorrente, bensì per vizi che hanno invalidato lalex specialise l’intera procedura, a causa dell’insufficienza dei criteri di valutazione delle offerte tecniche e dell’indebita commistione dell’esame dei prezzi e delle offerte tecniche, sì che non è stato possibile accertare che la stazione appaltante avrebbe dovuto aggiudicare l’appalto alla ricorrente.

Dunque, la violazione dell’obbligo distandstill non ha di per sé precluso alla ricorrente di ottenere l’affidamento: è così mancato, ai sensi dell’art. 121, primo comma – lett. c), cod. proc. amm., il presupposto per la declaratoricorrente d’inefficacia del contratto.

Per quanto rilevato, deve procedersi all’applicazione delle sanzioni previste dal combinato disposto degli artt. 121, quarto comma, e 123 cod. proc. amm., secondo i quali il giudice dispone (in via alternativa o cumulativa) la riduzione della durata del contratto ed il pagamento di una sanzione pecuniaricorrente da versare al bilancio dello Stato, quando nonostante le violazioni il contratto sia considerato efficace.

Tenuto conto dell’interesse manifestato dalla società ricorrente e della durata triennale dell’appalto, appare equo disporre la riduzione temporale del contratto nella misura massima indicata dall’art. 123, primo comma – lett. b), cod. proc. amm., ossia il cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione della presente pronuncia.

Non si ravvisano, viceversa, ragioni per irrogare la sanzione pecuniaricorrente di cui all’art. 123, primo comma – lett. a), cod. proc. amm., che è connotata da un carattere prettamente afflittivo e non risponde al concreto interesse dell’impresa ricorrente, volto al conseguimento dell’appalto ovvero alla riduzione temporale del contratto stipulato con l’aggiudicatario illegittimamente selezionato.

Nella fattispecie in esame, i vizi riscontrati nella procedura e la stessa violazione dell’obbligo distandstillhanno riguardato un appalto di servizi sottosoglia di modesta entità economica, nell’ambito di una gara di cottimo fiduciario regolata da disposizioni normative piuttosto scarne, rispetto alle quali gli errori in cui è incorsa la stazione appaltante devono, a tal fine, giudicarsi tali da non configurare una condotta grave, ai sensi del secondo comma del citato art. 123.

Sentenza collegata

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Lazzini Sonia

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