Anche il trasferimento di un esercizio di farmacia deve essere funzionale alle esigenze degli abitanti

Redazione 24/08/12
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Lilla Laperuta

 

Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona; il principio vale non solo per il primo impianto ma anche per gli eventuali trasferimenti. La precisazione è fornita dal Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22 agosto 2012 n. 4588. In tale sede i giudici ricordano che a norma del D.P.R. 1275/1971, art. 13, secondo comma, il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato  in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. Il che sta a significare che il titolare è libero di scegliere l’ubicazione dell’esercizio all’interno della zona, ma questa libertà non è illimitata, potendo l’autorità sanitaria contrapporle valutazioni riferite allo scopo di ottimizzare la funzionalità del servizio in rapporto alle «esigenze degli abitanti della zona».

Questa limitazione alla libertà dell’iniziativa economica del farmacista inteso come libero imprenditore si giustifica, argomento i giudici di legittimità,  considerando che il titolare di farmacia si giova, in realtà, di un sistema di quasi-monopolio, in quanto è protetto dalla concorrenza da una triplice barriera:

a) il “numero chiuso” degli esercizi farmaceutici;

b) l’assegnazione di una porzione di territorio (zona) all’interno della quale gode di un pieno diritto di esclusiva, nel senso che nessun altro farmacista vi si può insediare;

c) il divieto imposto ai concorrenti di avvicinarsi al di sotto di una distanza minima, ancorché si trovino all’interno della zona di loro spettanza.

L’appellante, dunque, ad avviso del Collegio non può invocare (contro il rigetto della presentata istanza di trasferimento dell’esercizio della farmacia di cui è titolare),  la pienezza dei diritti del libero mercato, gestendo il medesimo un servizio di pubblica utilità, e usufruendo di tali e tante deroghe ai princìpi del libero mercato.

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