Anche il periodo di convivenza pre-matrimoniale è rilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità per la intollerabilità della prosecuzione del legame coniugale (Corte di Cassazione – prima sez. civile – sentenza 20 giugno 2013 n. 15486)

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Qualora la convivenza pre-matrimoniale assume i connotati di stabilità e continuità, elaborando i conviventi un progetto di vita comune che precede senza interruzioni temporali il matrimonio, impedendo di tracciare una netta distinzione tra il comportamento dei coniugi nella fase pre-matrimoniale e in quella matrimoniale, ne consegue che anche la valutazione della condotta degli sposi nel periodo di convivenza è rilevante ai fini dell’addebito della separazione.

Così, riconoscendo la crescente diffusione sociale del fenomeno di “nuove identità familiari”, nonché l’importanza della convivenza more uxorio, già contemplata normativamente dagli artt. artt. 342 bis, 342ter e 417 c.c., dagli artt. 199 e 681 c.p.p. e 249 c.p.c., con sentenza n. 15486 del 20 giugno 2013, gli Ermellini confermando quanto statuito dalla Corte d’Appello di Firenze che, respingendo l’appello e le obiezioni mosse dal ricorrente, addebitava al marito la separazione, avendo assunto “unilateralmente” e con continuità tra il periodo di convivenza pre-matrimoniale e il matrimonio, un comportamento violento e prevaricatore, picchiando ripetutamente la moglie per tutto l’anno della loro vita in comune giungendo sino ad un tentativo di omicidio, con obbligo ad suo carico di erogare, mensilmente, in favore della coniuge, un assegno di mantenimento pari ad €. 350,00, ritenendo irrilevante la brevità del matrimonio, durato solo un mese, nonché l’assunzione comune di sostanze stupefacenti.

Per Piazza Cavour è integrativo della responsabilità per la intollerabilità della convivenza e del legame familiare un comportamento violento attribuibile al solo uomo, apparendo, pertanto, irrilevante la datazione degli episodi di violenza prevalentemente nel periodo pre-matrimoniale, rigettando, altresì, l’obiezione formulata dal ricorrente in ordine alla imposizione e determinazione dell’assegno di mantenimento, precisando che nei casi di assoluta brevità della convivenza che non consentono di ricorrere al riscontro di altri comportamenti abituali dei coniugi, assume un rilievo centrale nel determinare il tenore di vita della coppia, l’elemento costituito dalla consistenza patrimoniale, dall’ammontare dei redditi dei coniugi e della loro presumibile imputazione di spesa.

Zecca Maria Grazia

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