Anche all’ex marito spetta il diritto all’assegno di mantenimento

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Anche l’ex marito ha diritto al mantenimento dopo il naufragio delle nozze.

A esplicitarlo è la Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 ottobre 2016 – 10 gennaio 2017, n. 275; la predetta pronuncia, nel richiamare l’art. 5 [1]della Legge Divorzio (Legge 1 dicembre 1970, n. 898), precisa che tale tipo di supporto economico periodico può essere disposto anche in favore dell’ex marito, qualora costui  “non abbia redditi adeguati e non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive”.

Con la prefata statuizione, la Suprema Corte tiene a precisare che totalmente irrilevante sul punto, è la durata del matrimonio, che nel caso di specie era sopravvissuto a due soli inverni.

Invero, errava il Giudice di prime cure, così come la Corte di merito, nel ritenere la scarna durata delle nozze fatto idoneo ad elidere il diritto al mantenimento dell’ex consorte.

Invero, specifica la Sentenza, il dato temporale della durata del rapporto di coniugio acquista rilievo solo in relazione alla quantificazione dell’assegno stesso, e non al diritto alla sua corresponsione.

Ovviamente, corre l’obbligo di precisare che il vaglio della richiesta segue, come d’abitudine, il criterio dell’accertamento dell’inadeguatezza dei redditi dell’ex marito.

Pare dunque opportuno riflettere a lungo prima di sposare un… bello ma povero!

 


[1] Articolo 5.

1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all’art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all’ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.

2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.

3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.

5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell’art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.

6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.

8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

9. I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.

10. L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

11. Il coniuge, al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.

 

Sentenza collegata

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Dott.ssa Picaro Valeria

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