Anatocismo: cosa cambia con il decreto “Salva Banche”

Redazione 07/04/16
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Il decreto legge n. 18/2016, c.d. Gacs che contiene la riforma del credito cooperativo e la garanzia statale sui crediti in sofferenza ha ripristinato l’anatocismo abrogato dalla legge di Stabilità 2014.  

 

Adesso, dunque, l’anatocismo continuerà ad operare relativamente agli interessi di mora su conti correnti, carte revolving, aperture di credito e sconfinamenti sul conto in rosso; però, potrà essere calcolato solo una volta all’anno e non trimestralmente.  

 

Viene stabilita la reciprocità di trattamento tra banca e cliente nel calcolo degli interessi e, pertanto, la capitalizzazione dovrà riguardare non solo gli interessi passivi (a favore della banca), ma anche quelli attivi (in favore del correntista).  

 

Il cliente potrà pagare gli interessi debitori di fine anno entro un periodo di due mesi e potrà autorizzare l’addebito in conto.  

 

La modifica normativa va, quindi, a detrimento del correntista moroso poiché autorizza nuovamente l’applicazione dell’anatocismo sugli interessi di mora non pagati.

 

Per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e per gli sconfinamenti, sia per assenza di fido sia per superamento del fido contratto, gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo: almeno, così, il correntista avrà più tempo per pagare il debito da interessi.

 

Attenzione, però! In caso di chiusura definitiva del conto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Inoltre, il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto nel momento in cui diventano esigibili.

Redazione

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