Analisi comparata dei fenomeni mafiosi in Italia ed in Svizzera

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  1. Interpretazioni storiche ed empiriche del vincolo mafioso.

L’ Art. 416 bis CP1 è sorto in un contesto sociologico decisamente emergenziale ed iper-securitario. In epoca odierna, l’ anti-socialità delle mafie italiche si esprime, soprattutto ed innanzitutto, nell’ ambito dell’ insospettabile white collar crime e, per conseguenza, la violenza materiale e fisica non è più l’ unico od il principale tratto distintivo di organizzazioni illecite come Cosa Nostra, la ‘Ndrangheta, la Camorra e la Sacra Corona Unita. Assai pertinentemente nonché onestamente, BRICOLA ( 1983 ) metteva in guardia dalla << categoria della legislazione d’ emergenza >>, la quale concede un margine eccessivo ai malumori populistici. Anche RONCO ( 2013 ) riconosce che l’ Art. 416 bis CP ha << una forte impronta sociologica >> che non agevola la ratio penalistica della proporzionalità sanzionatoria necessaria nel Diritto Penale. Negli Anni Duemila, la criminalità organizzata è divenuta una materia quotidiana nel lavoro della Polizia Giudiziaria e, ormai, l’ Ordinamento giuridico italiano è naturalmente ed abitualmente chiamato a confrontarsi con consorterie malavitose internazionali che nulla hanno a che fare con l’ immagine romanzata dell’ uomo d’ onore armato di lupara. Giustamente, RONCO ( ibidem ) evidenzia che <<rispetto ai primi anni ottanta, i caratteri della mafia sono mutati: è scemata la violenta conflittualità con lo Stato, è sfumata la connotazione territoriale a vantaggio di una maggiore diffusività, si sono modificati i rapporti con le attività d’ impresa, sono emerse le cosiddette nuove mafie, anche di origine straniera >>. Provvidenzialmente, l’ Art. 416 bis CP è stato ed è oggetto di una costante e meticolosa interpretazione giurisprudenziale che, seppur eccessivamente ipertrofica, ha salvato dall’ implosione l’ impianto generale dei Testi Normativi, i quali hanno potuto rimanere aggiornati ed adattati grazie alla paziente esegesi della Magistratura italiana. La Giuspenalistica contemporanea è tenuta ad interpretare, senza tregua e senza sosta, metodiche criminose a-tipiche generate all’ interno di dinamiche sociali completamente diverse da quelle del Novecento. La nuova circolazione delle monete sintetiche, il Sistema dell’ Unione Europea e la rete globale cybernetica hanno imposto o, perlomeno, proposto problematiche inimmaginabili sino ad una quindicina d’ anni fa. Probabilmente e drammaticamente, quello che era uno stato emergenziale perenne si è purtroppo trasformato in un’ ordinaria condizione fatta di violenze meno evidenti, eppure surrettiziamente nocive nei confronti della quiete pubblica e della libera iniziativa economica privata.

A prescindere dalle pur affascinati ed erudite nozioni di Storia del Diritto italiano curate criticamente da LO MONACO ( 1990 ), i lemmi << associazione mafiosa >> sono stati impiegati, per la prima volta, nell’ Art. 1 L. 575/1965 ( TURONE, 2015 ). Siffatto Testo normativo utilizzava pure, nei Lavori Preparatori, i ben riusciti termini << controllo para-statale [ … ] riconoscibile dalla collettività >>. Ciononostante, la vera e propria svolta ermeneutica è contenuta in Cass. Pen., sez. I, 12 novembre 1974, n. 1709, ai sensi della quale si descriveva una cellula mafiosa alla stregua di << ogni raggruppamento di persone che, con mezzi criminosi, si proponga di assumere o mantenere il controllo di zone, gruppi o attività produttive attraverso l’ intimidazione sistematica e l’ infiltrazione dei propri membri in modo da creare una situazione di assoggettamento e di omertà che renda impossibili o altamente difficili le normali forme di intervento punitivo dello Stato >>. Nella Prassi penalistica, tuttavia, il Diritto Penale, a livello codicistico, era ancora troppo inadeguato e lacunoso, in tanto in quanto l’ art. 416 CP2 non consentiva di reprimere sufficientemente << una [ nuova ] forma di delinquenza che produce un elevato allarme sociale e non è riconducibile al modello di associazione per delinquere previsto dal codice penale >> ( FIANDANCA, 1983 ). Negli Anni Ottanta del Novecento, in Sicilia, la situazione era insostenibile e Cosa Nostra operava stragi ed omicidi volontari inaccettabili e scanditi da una sfrontata cadenza quotidiana. Non venivano risparmiati né civili inermi né, tantomeno, Pubblici Ufficiali e persino esponenti politici non disposti a lasciarsi corrompere. Tale orribile e tenebroso periodo della civiltà sicula recò, finalmente, alla predisposizione del comma 3 Art. 416 bis CP3, scandito dai lemmi-chiave << metodo mafioso … intimidazione … vincolo associativo … sodalizio … assoggettamento … omertà >>. Nel comma 3 Art. 416 bis CP, la Prassi giurisprudenziale, dopo una quindicina d’ anni di lacune normative, veniva provvidenzialmente e lodevolmente introdotta esplicitamente e direttamente nel Codice Penale, per contenere antinomie interpretative che avevano generato confusioni e conflitti dottrinari.

Assai importante è comprendere l’ esatto contenuto dei lemmi << forza di intimidazione del vincolo >> ex comma 3 Art. 416 bis CP. Senza dubbio, come asserito da SPAGNOLO ( 1997 ), il timore reverenziale di una consorteria mafiosa << consiste nella quantità di paura che una persona ( fisica o giuridica ) è in grado di suscitare nei terzi in considerazione della sua predisposizione ad esercitare sanzioni e rappresaglie [ … ] in modo tale da porre i terzi in una condizione di assoggettamento e di omertà >>. Siffatto meccanismo general-preventivo extra-ordinamentale è ontologicamente e giuridicamente illecito giacché la deterrenza ed il mantenimento della pace sociale costituiscono prerogative esclusive dello Stato e non di enti o soggetti di natura privatistica. In tale solco interpretativo si colloca pure RONCO ( ibidem ), il quale parla, a proposito del vincolo intimidatorio, di << paura [ illegale ] nei terzi … capacità intimidatrice … attitudine ad inculcare timore in ragione dell’ attività illecita esercitata da parte del sodalizio >>. Anche INSOLERA ( 1996 ) innesta i lemmi codicistici << forza di intimidazione del vincolo >> all’ interno della triste situazione sociologica calabro-sicula, ovverosia l’ associazione per delinquere descritta nel comma 3 Art. 416 bis CP rappresenta o, almeno, ha rappresentato, nel Meridione italiano, un gruppo ben strutturato che, nel corso di circa un secolo, << ha fatto nascere e maturare, attraverso la commissione di atti di violenza e di minaccia, la forma criminale necessaria per innescare una forza intimidatrice >>, la quale provoca un controllo territoriale para-statale che si oppone alla normale sovranità indipendente e suprema dell’ Ordinamento giuridico. Qualsivoglia << forza di intimidazione >> non proveniente dall’ apparato statale si configura come un anti-Stato che esercita poteri decisori ed operativi illegittimi. Come già accennato, RONCO ( ibidem ) precisa che l’ intimidazione definita nel comma 3 Art. 416 bis CP << comprime la libertà di autodeterminazione dei consociati ed è espressione di una frantumazione dell’ ordine pubblico >>, il che si pone completamente al di fuori del concetto kelseniano di unicità e di esclusività dell’ uso legittimo della forza. Giustamente, INSOLERA ( ibidem ) mette in risalto che, dal punto di vista storico-criminologico, le mafie, a livello meta-temporale e meta-geografico, acquisiscono prestigio e potere a seguito di decenni di minacce continue accompagnate da punizioni esemplari nei confronti dei cittadini o dei residenti che intendono resistere alle potestà non legali delle cellule criminose, come dimostra la piaga italica del << pizzo >>, definibile alla stregua di una vera e propria imposizione tributaria parallela. Sotto il profilo sociologico, NEPPI MODONA ( 1984 ) sostiene che, nei casi della Campania, della Calabria e della Sicilia, spesso le azioni intimidatrici sono moderate giacché la popolazione locale percepisce le mafie come un fenomeno normale ed ormai irreversibilmente radicato nel tessuto socio-territoriale. In maniera acuta e precisa, FIANDANCA ( ibidem ) asserisce che la forza di intimidazione del vincolo costituisce l’ elemento decisivo per differenziare l’ Art. 416 CP dal più circostanziato Art. 416 bis CP. Infatti, l’ associazione per delinquere semplice mira ad un fine singolo ed estemporaneo e, a differenza dell’ associazione mafiosa, non si cura né dell’ impatto sociale generato né del possesso o meno di una strutturazione gerarchica interna di tipo professionale o imprenditoriale. All’ opposto, la fattispecie di cui all’ Art. 416 bis CP, nel comma 3, presuppone una quantità notevole di reati violenti allo scopo di creare timore nei consociati, che si assoggettano al potere illecito della consorteria malavitosa, aderendo all’ idea di uno Stato nello Stato, ovverosia di un’ entità sovrana in grado di competere con la sovranità originaria di un sistema democratico ormai delegittimato, debole ed incapace di garantire la Legalità istituzionale. INGROIA ( 1993 ) commenta i lemmi << forza di intimidazione >> ex comma 3 Art. 416 bis CP precisando che, in alcune Regioni italiane, << le organizzazioni sono talmente temute da potersi permettere di non ricorrere, in concreto, all’ uso della forza >>, nel senso che la semplice << fama criminale dell’ associazione >> è più che sufficiente per alterare la gestione di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi. Eguale appunto riguarda pure il voto di scambio, citato anch’ esso nel comma 3 Art. 416 bis CP. Probabilmente, come ribadito da RONCO ( ibidem ) e da svariati altri Dottrinari, la violenza privata ( Art. 610 CP4 ), unita alla forza fisica intimidatrice è l’ essenza vera e propria che distingue il meno grave Art. 416 CP dal ben più pesante sodalizio stabile ed organizzato definito nel comma 3 Art. 416 bis CP. Nella medesima prospettiva esegetica, INSOLERA ( ibidem ) configura l’ Art. 416 bis CP come un << reato associativo a struttura mista>>, ovverosia esso unisce una grande capacità di incutere timore ad un’ altrettanto elevata potenzialità di commettere atti di violenza materiale e pure fisica nonché patrimoniale. Detto in termini pratici, << la forza di intimidazione rappresenta la qualità [ per antonomasia ] dell’ associazione. Essa è conseguita mediante una storia di uso della violenza con una finalità, appunto, intimidatoria >> ( INSOLERA, ibidem ). Secondo TURONE ( ibidem ), alcune mafie <<sono divenute talmente temibili che sono ormai slegate dall’ uso della violenza o della minaccia … non serve più, infatti , uno sfruttamento attivo e mirato della forza di intimidazione, essendo, di contro, sufficiente che esso sia inerziale, ma pur sempre attuale >> VISCONTI ( 2015 ) e SPARAGNA ( 2015 ) utilizzano l’ espressione << mafia silente >>, soprattutto con attinenza alla ‘Ndrangheta in Lombardia, nel senso che, come ben evidenziato da SPAGNOLO ( ibidem ) << la mafia silente è l’ organizzazione che non compie più atti violenti poiché gode di una forza intimidatoria tale da poterne prescindere … si tratta di associazioni che sfruttano, sia pure implicitamente, il timore innescato dalla propria fama criminale >> ( v. Cass., decreto del 28 aprile 2015, nonché Cass. pen., sez. II, ordinanza n. 815 del 25 marzo 2015 ).

  1. Le cellule criminali calabresi nel Nord Italia.

Negli Anni Settanta del Novecento, la ‘Ndrangheta calabrese ha abbandonato la propria fisionomia criminosa provinciale e si è insediata nelle danarose Provincie di Milano, di Como, di Varese e della Brianza, ove gli ‘ndraghetisti hanno dimesso i panni degli uomini d’ onore per infiltrarsi nell’ elegante ed insospettabile mondo della Finanza, delle Banche e della Pubblica Amministrazione deviata. La Milano del Boom economico offriva molte possibilità di lucro e tale disponibilità occupazionale aveva attratto nella Lombardia occidentale interi nuclei familiari della Calabria, ciononostante, accanto a normali lavoratori incensurati, la migrazione costituiva un’ attrattiva appetibile anche nei confronti di narcotrafficanti, contrabbandieri, sfruttatori di attività prostitutive e, soprattutto, abili criminali in giacca e cravatta. Purtroppo, come storicamente dimostrato da SCIARRONE ( 2014 ), << sicuramente hanno influito le attrattive rappresentate da un felice momento di crescita economica, che schiudeva importanti opportunità di investimento per i proventi illeciti. E, in tal senso, come è stato ben evidenziato da talune recenti inchieste, l’ imprenditoria lombarda si è dimostrata assai recettiva e per nulla refrattaria dinanzi alle occasioni di guadagno innescate dall’ afflusso dei capitali della ‘Ndrangheta >>. Non si pecca di pessimismo, alla luce di quanto poi emerso nel lungo periodo, se si afferma apertamente che la mafia calabrese, da una trentina d’ anni, ha assunto il controllo su intere filiere industriali meneghine, sino al punto di poter dominare piani di insediamento produttivo vasti e ben funzionanti nell’ ambito di tutti i settori imprenditoriali, tanto tradizionali quanto a-tipici. Come asserito da TURONE ( ibidem ), la ‘Ndrangheta di Milano e della Brianza si suddivide in << cellule >>, a loro volta dipendenti dai << locali >> semi-autonomi subordinati a tre << provincie >>, dette <<mandamenti >>, ovverosia la Tirrenica, la Jonica e quella del Centro. A parere di Cass. pen, sez. VI, 5 giugno 2014, n. 30059 e come esplicitamente ribadito soprattutto in Cass. pen., sez. II, 26 maggio 2015, n. 36447, << esistono contrasti tra i singoli locali e le cosche controllanti ed è stata necessaria la costituzione di una sorta di corpo intermedio, la “ Lombardia “, destinato a fungere da organismo di coordinamento dei singoli locali in territorio lombardo >>. Anzi, in Dottrina, BALSAMO & RECCHIONE ( 2013 ) esortano, alla luce di numerosi Precedenti giurisprudenziali, a sfatare l’ immagine iniziale di una ‘Ndrangheta milanese suddivisa in cellule autonome e disgiunte. Si vedano, a tal proposito, le consimili riflessioni sulla << cupola >> siciliana degli Anni Ottanta del XX Secolo. La qui esposta introduzione storica è utile, sotto il profilo qualificatorio, per sussumere pienamente e correttamente la ‘Ndrangheta entro la fattispecie normativa illustrata dal comma 3 Art. 416 bis CP. Anzi, il comma 8 Art. 416 bis CP5, novellato nel 2010, precisa che la mafia calabrese costituisce appieno un ente criminale organizzato a prescindere dalle varie denominazioni od eufemismi locali e dialettali.

Purtroppo, dopo la << lombardizzazione >> della ‘Ndrangheta, esistono gruppi eterodossi che si distinguono dai << locali >> calabresi nel senso tradizionale ed il rischio consiste in una potenziale diminuzione precettiva dei commi 3 e 8 Art. 416 bis CP. Nei commenti dottrinari e a livello giurisprudenziale, la ‘Ndrangheta, nei territori di Milano, Monza, Como e Varese, si tripartisce in

  1. cellule autonome impegnate nel solo white collar crime e non agenti violenze fisiche o materiali in danno della cittadinanza

  2. cellule spregiudicate dal punto di vista dell’ aggressività esplicitamente e canonicamente legate alla Calabria

  3. cellule violente, ancorché sganciate dalla tradizione meridionalista e stabilmente radicate in Lombardia

I gruppi sub 1) non rientrano per nulla nel solco legislativo giuridificante le mafie, pur se rimane perfettamente applicabile l’ art. 416 CP in tema di associazione per delinquere semplice. Anche nella fattispecie sub 2), non sempre si applica l’ ipotesi penalistica ex Art. 416 bis CP. Viceversa, le consorterie sub 3) integrano pienamente gli estremi del sodalizio mafioso organizzato aggravato dall’ << intimidazione del vincolo associativo >> di cui al comma 3 Art. 416 bis CP.

Secondo SERRAINO ( 2016 ), le cellule della ‘Ndrangheta dedite alla pura criminalità finanziaria e bancaria non materialmente violenta << esercitano la forza di intimidazione soltanto a livello potenziale >> e non è ( rectius : non sarebbe ) precettivo, in tal caso, l’ Art. 416 bis CP. Anche PULITANO’ ( 2015 ) parla di un << autoritarismo ben intenzionato >> che, tuttavia, non si concretizza in atti concreti di intimidazione mafiosa. BALSAMO & RECCHIONE ( ibidem ) affermano che una << cellula non ancora matura >> non può essere fatta rientrare nel paradigma legislativo dei commi 3 ed 8 Art. 416 bis CP. In buona sostanza, la nuova ‘Ndrangheta lombarda è tale soltanto se fa un uso illegittimo della forza e della minaccia, specialmente a mezzo di armi da fuoco o materiale esplodente. E’ irrazionale ed a-tecnico pensare ad una cellula malavitosa che non è, ma potrebbe essere, forse, in futuro un << locale >>‘ndraghetista pienamente perseguibile nel senso giuspenalistico. E’ assurdo interpretare la fattispecie di cui al comma 3 Art. 416 bis CP alla stregua di un reato di mero pericolo, ovverosia un delitto a pericolosità astratta composto da atti preparatori generici e non punibili. L’ efficacia intimidatoria del sodalizio criminoso di cui al comma 3 Art. 416 bis CP, come stabilmente confermato dalla Cassazione, dev’ essere concretamente e, anzi, pesantemente consumata in concreto. Sarebbe come parlare di un tentativo di ledere la pace sociale privo di implicazioni fattuali ( omicidi volontari, lesioni personali, minacce, violenze private, estorsioni, sequestri di persona, incendi dolosi ). A tal proposito, RONCO (ibidem) nega la possibilità di applicare l’ Art. 416 bis CP in un contesto indiretto e semplicemente potenziale di << intimidazione tacita [ basata su ] uno sfruttamento potenziale della forza intimidatoria [ … ] che prescinda da un continuo uso della forza >>. La strategia ‘ndraghetista nel territorio milanese e brianzolo non è stata e non è per nulla quella della << mafia silente >> radicata nel Meridione italiano. La maggior parte degli Autori concretizza, contestualizza e traduce l’ art. 416 bis CP con un grande senso pratico, grazie a cui non si ipotizza mai l’ esistenza di una cosca criminale organizzata se mancano veri e propri atti illegittimi para-militari di uso della forza contro gli avversari e pure contro le resistenze della società civile. A livello giurisprudenziale, in Italia, il <<metodo mafioso>> ex comma 3 Art. 416 bis CP non è un concetto platonico da bravata adolescenziale. Le metodiche mafiose, viceversa, sono tali nella misura in cui tangono livelli di aggressività gravissimi ed oltremodo eversivi, in tanto in quanto le mafie, compresa la ‘Ndrangheta lombarda, sono un anti-Stato e non un’ allegra banda di bulli di periferia riunita nel bar sotto casa.

Il gruppo ‘ndraghetista o, più latamente, il gruppo mafioso che non ha mai posto in essere l’ effetto intimidatorio ex comma 3 Art. 416 bis CP è, in buona sostanza, un’ associazione per delinquere non aggravata e non professionalmente organizzata, così come p. e p. dall’ Art. 416 CP. Il metodo mafioso, inoltre, richiede una prospettiva di lungo periodo nonché una struttura gerarchica che garantisce la sussistenza della cellula criminale anche in caso di reclusione, morte o infermità di qualcuno degli aggregati. Come ben precisato da DONINI ( 2016 ), l’ Art. 416 bis CP non può essere esteso ad associazioni malavitose nullamente o debolmente contrarie all’ Ordine socio-democratico, poiché << non si deve legittimare una scoloritura del fatto tipico, [ non bisogna ] seguire le categorie di pensiero della giurisprudenza sovrannazionale, incline, talvolta, a sovrapporre prevedibilità, certezza e tipicità >>. Del resto, anche sotto il profilo degli Artt. 246 e 1117 Cost., estendere ultra vires la portata precettiva dell’ Art. 416 bis CP significherebbe ledere gravemente il diritto alla difesa degli indagati reputati responsabili di aver marginalmente e bagatellarmente partecipato ad attività illecite non grandemente anti-normative. La nozione nazional-popolare di << mafia >> è sovente a-tecnica populista e pretenderebbe di impiegare il comma 3 Art. 416 bis CP con afferenza a sodalizi delittuosi che non pretendono e, materialmente, non tentano nemmeno di contrastare o di sostituire l’ Ordinamento giuridico istituzionalmente e regolarmente costituito.

Nella ‘Ndrangheta lombarda, come pocanzi esposto, esistono << locali >> che intimidiscono ed inficiano il Sistema economico-amministrativo nel nome dei legami, più o meno diretti, con le ‘Ndrine calabresi, ma si tratta di cosche non ancora autonome e, soprattutto, non direttamente protagoniste, almeno in Lombardia, di violenze, minacce, estorsioni e danneggiamenti a scopo dimostrativo. In maniera equilibrata, INSOLERA ( ibidem ) insiste sulla responsabilità attenuata delle ‘Ndrine << che non hanno una dignità autonoma di associazioni locali e i cui coloni sono meri affiliati della controllante >>. D’ altra parte, un legame totalizzante ed eccessivamente stretto con le cosche originarie della Calabria reca, di solito, ad uno spostamento dell’ attività requirente nella terra madre e non in zone in cui si commette soltanto il riciclaggio ed il re-investimento occulto dei profitti delle attività (semi)organizzate illegali. Tuttavia, a livello giurisprudenziale, a volte è stato applicato l’ Art. 416 bis CP a locali ‘ndraghetisti non pienamente autonomi, in tanto in quanto, ad avviso di Cass. pen., sez. I, 10 gennaio 2012, n. 5888, << il collegamento con l’ organizzazione d’ origine e la relativa riproposizione delle modalità operative valgono già a descrivere un pericolo per l’ ordine pubblico, a prescindere dall’ esplicazione [ fattuale ] della forza intimidatrice >>. Egualmente, SPARAGNA ( ibidem ) e, anzitutto, Cass. pen., sez. V, 2015, n. 31666 precisano che i commi 3 e 8 Art. 416 bis CP vanno applicati, sempre e comunque, non appena una ‘Ndrina comincia ad operare all’ esterno con metodiche già attuate dal mandamento originario in Calabria. Naturalmente, ciò vale pure per la Camorra, la Sacra Corona Unita e Cosa Nostra. Invece, RONCO ( ibidem ) asserisce che soltanto una consorteria autonoma integra gli estremi qualificatori e sanzionatori dell’ Art. 416 bis CP, poiché << il percorso dev’ essere inverso : occorre partire dalla percezione del gruppo sul territorio e non dai rapporti con i luoghi e le organizzazioni d’ origine >>. Pure Cass. pen., sez. II, 24 aprile 2012 mette in risalto la nozione di << radicamento >> nel nuovo territorio. Cass. pen., 30 aprile 2015, n. 34147 utilizza lemmi assai precisi ed eloquenti come << diramazione fuori dal territorio d’ origine … esteriorizzazione in loco >>

  1. L’ Art. 260 ter StGB svizzero8 in raffronto all’ Art. 416 bis CP italiano.

Le mafie italiane si sono lentamente e drammaticamente infiltrate nella Macroeconomia svizzera, soprattutto nei settori del riciclaggio di denaro, del traffico di cocaina, del commercio illegale di armi da fuoco, della falsificazione di banconote e della contraffazione di marchi tessili ed alimentari. Le zone del Canton Ticino e del confine svizzero-tedesco sono colpite da gruppi malavitosi italici i cui gregari hanno acquisito la residenza stabile nel territorio della Confederazione. La Camorra, la Sacra Corona Unita, la ‘Ndrangheta e Cosa Nostra non detengono un controllo para-militare o para-statale del territorio elvetico e non perseguono nemmeno finalità eversive, ciononostante, la criminalità organizzata del Meridione italiano altera i normali equilibri del Sistema IS / LM nella libera concorrenza privata. Nel lungo periodo, tali effetti avranno senz’ altro ripercussioni devastanti sul mercato finanziario svizzero. Negli Anni Duemila, le cellule ‘ndraghetiste calabresi e lombarde, soprattutto in Canton Ticino, si sono rivelate le più agguerrite e le più complesse da decifrare e smantellare sotto il profilo della strutturazione gerarchica. Le ‘Ndrine calabresi non vanno affatto sottovalutate, in tanto in quanto, come asserito a livello definitorio dal comma 1 Art. 260 ter StGB, esse mantengono totalmente segreti i nominativi dei componenti per commettere atti di violenza criminali senza destare neppure il minimo sospetto. In molti casi, i << locali minori >> svizzeri non conoscono nel dettaglio le finalità ultime dei <<locali maggiori >>, in tanto in quanto la ‘Ndrangheta è fortemente dominata da una riservatezza totale e totalizzante. Le ‘Ndrine emigrate in Svizzera sono discrete, silenziose, formalmente insospettabili, ma le colpe degli aggregati italiani vengono sanzionate in maniera oltremodo violenta, pur se i mandamenti cercano di non preoccupare troppo l’ opinione pubblica elvetica e, per questo, gli omicidi volontari a scopo punitivo vengono delegati ai gruppi operanti in Italia. Il territorio svizzero, nella maggior parte dei casi, non è teatro di reati contro la persona ed esso viene strumentalizzato soltanto a livello delle Banche e degli altri Intermediari Finanziari, tipici o a-tipici, disposti a collaborare per la buona riuscita del riciclaggio di denaro illecito. Purtroppo, nel corso dell’ ultima ventina d’ anni, la ‘Ndrangheta è stata sottovalutata. Le potenzialità corruttive della malavita calabro-svizzera sono acutamente e pericolosamente anti-sociali ed anti-democratiche. Le ‘Ndrine recano il sottile potere di creare disuguaglianze eversive ed irreparabili infiltrandosi, senza remore, negli equilibri istituzionali della Confederazione.

A differenza di quanto accade per le mafie di origine italica, la criminalità organizzata dell’ ex Unione Sovietica si occupa, in maniera pressoché esclusiva, di riciclare peculati, concussioni, malversazioni ed atti di corruttela attivi e passivi. Come prevedibile, i gruppi della CSI e della Georgia non praticano un traffico di valuta volgarmente materiale, bensì, in maniera più mimetizzata, i Fondi Neri entrano nel circuito finanziario svizzero grazie a complesse << scatole cinesi >> composte da un ginepraio di prestanomi e persone giuridiche offshore. I proventi dei delitti pp. e pp. ex Artt. 305 bis9 e 305 ter10 StGB sono reinvestiti in beni immobili ed alberghi situati in prestigiose zone di villeggiatura svizzere. Nel 2012, secondo la Fed.Pol., alti esponenti politici e governativi dell’ ex Unione Sovietica hanno transato in Svizzera, tramite Banche e Fiduciari, non meno di 1 Miliardo di Dollari statunitensi, il tutto con la compiacenza di Intermediari svizzeri, che, sfrontatamente e spregiudicatamente annichiliscono la precettività concreta della Geldwäschereigesetz e del concetto di << dubiosen Finanztransaktionen >> ( si veda, a titolo paradigmatico, l’ Art. 9 comma 1 GwG11 ). A livello teorico, gli Artt. 305 bis e 305 ter StGB sono affidati alla competenza giurisdizionale del Ministero Pubblico della Confederazione, ma, nella Prassi quotidiana, i risultati concreti sono assai deludenti. L’ acuta pericolosità macro-economica delle mafie post-sovietiche è stata di recente confermata dal leading-case Sergej Magnitsky, nel quale i livelli di corruzione hanno raggiunto dimensioni inaccettabili. Oppure ancora, si ponga mente allo scandaloso blocco di 700 Milioni di Franchi effettuato, nell’ estate 2012, a carico di imprenditori dell’ Uzbekistan rei di un vasto sistema corruttivo nel settore delle telecomunicazioni. Nel triennio 2010 – 2012, la Norma incriminatrice di cui all’ Art. 260 ter StGB ha rinvenuto applicazione anche nei confronti della mafia della Georgia, ma è bene precisare che si tratta, sempre e comunque, di white collar crime e non di atti intimidatori materiali come nel caso del comma 3 Art. 416 bis CP italiano. Alla mafia della CSI importano situazioni di potere politico ed economico e la violazione dei diritti umani rimane, almeno per ora, relegata nei territori d’ origine della Russia, dell’ Uzbekistan e della Georgia.

Merita di essere analizzata la mafia scaturita dallo scioglimento del Blocco Sovietico in zona slavo-balcanica. In particolar modo, si tenga presente che le più pericolose e violente cosche criminali svizzere provengono dalla ex Yugoslavia, dall’ Albania e dal neo-indipendente Kosovo. Trattasi di aree martoriate da guerre civili e ristrettezze economiche, aggravate dalla dilagante corruzione di cui si rendono responsabili ex Funzionari del Socialismo reale filo-russo. Niente e nessuno, in questi Paesi, è risparmiato da corruzioni, concussioni, peculati, malversazioni e persino atti di corruttela agiti da Magistrati locali scandalosamente asserviti ad esponenti politici assai discutibili. Nelle zone balcaniche, la normalità viene purtroppo scandita da schiavitù prostitutive, traffico di stupefacenti, commercio illecito di armi da fuoco, tratta di esseri umani e contrabbando. I sodalizi mafiosi slavo-albanesi hanno inficiato persino il Nord America e gli apparentemente civili Ordinamenti della Scandinavia. La Confederazione è anch’ essa colpita a causa della forte immigrazione, nella quale, come nel caso della ‘Ndrangheta lombarda, onesti lavoratori sono mescolati ad esponenti mafiosi che approfittano del Garantismo e della tolleranza democratica tipici del Diritto elvetico. La criminalità organizzata albanese, negli Anni Duemila, è costantemente impegnata, in Svizzera, nella gestione del traffico di eroina, cocaina, ecstasy, cannabis ed allucinogeni. Provvidenzialmente, le mafie albanesi, forti pure di dialetti indecifrabili, non possiedono le strutture gerarchiche professionali della Camorra o della ‘Ndrangheta, ma ciò non toglie la piena applicabilità dell’ Art. 260 ter StGB, specialmente alla luce dei continui intrecci reciproci tra gregari dell’ Albania, della Turchia, dell’ Italia e dell’ America Latina. Negli ultimi anni, i Kosovari, i Macedoni e gli Albanesi si sono distinti a motivo di una spiccata abilità nei settori della prostituzione forzata, del traffico di clandestini, delle rapine, delle estorsioni, della falsificazione commerciale e molte cellule della malavita slava sono penetrate all’ interno del sempre ambiguo mondo dei Casinò e delle scommesse. I guadagni illeciti, molte volte, non vengono fatti uscire dal territorio elvetico e sono riciclati in settori insospettabili, come la gastronomia ed i supermercati intestati a prestanome sovente inconsapevoli delle proprie responsabilità giuridiche. E’ doveroso precisare che le rapine ed i furti costituiscono un redditizio ambito coordinato da Serbi, Montenegrini, Bosniaco-Herzegovesi e Croati. La guerra civile yugoslava ha cementato gli accordi tra criminali, che hanno abbandonato l’ odio etnico per poter collaborare nel contesto della malavita. Le mafie slave si sono messe in risalto, in tutti i Cantoni, a motivo di rapine a mano armata effettuate con metodiche assai violente simili a quelle impiegate nelle operazioni belliche. Purtroppo, l’ Accordo di Schengen ha aggravato la permeabilità delle frontiere e molti delitti contro il patrimonio rimangono impuniti, soprattutto perché risulta ardua la collaborazione tra la Magistratura svizzera ed i Colleghi balcanici.

In Svizzera, il mercato della cocaina è un monopolio della criminalità organizzata oriunda dell’ Africa occidentale. L’ Ovest africano ha prodotto accordi illeciti mondiali in grado di modificare il narcotraffico nel corso di pochi giorni, a seconda del più o meno efficace controllo strategico predisposto dalla Fed.Pol e dal MP federale. Basti pensare che la mafia nigeriana opera e ricicla attivamente e senza troppi disturbi nei Cantoni di Neuchatel, Vaud e Soletta. Abbondano pure cellule di trafficanti del Ghana. Malaugurevolmente, la Nigeria, il Ghana e, da ultima, la Guinea Bissau si sono specializzati anche nell’ allestimento di laboratori utilizzati per sintetizzare MDMA e meta-amfetamine. Come prevedibile, non mancano mafie colombiane e gruppi di origine turca. La Turchia crea molti problemi securitari connessi all’ Art. 260 ter StGB. Essa si pone, nel contesto svizzero, al vertice del narcotraffico, che comprende pure l’ onnipresente cannabis.

B I B L I O G R A F I A

BALSAMO & RECCHIONE, Mafie al nord, Diritto Penale Contemporaneo, 18 ottobre 2013

BRICOLA, Premessa al commento della l. n. 646 del 1982, in Leg. Pen., 1983

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1 Art. 416 bis CP

Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un’ associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’ associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni

L’ associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

Se l’ associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma

L’ associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’ associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo il prodotto o il profitto o che ne costituiscono l’ impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta o alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

2 Art. 416 CP

Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono, costituiscono organizzano l’ associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni

Per il solo fatto di partecipare all’ associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più

Se l’ associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 o 602, nonché all’ articolo 12 comma 3 bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’ immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma

3 Art. 416 bis comma 3 CP

L’ associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti o servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare a sé o ad altri voti in occasione di consultazioni elettorali

4 Art. 610 CP

Violenza privata

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall’ articolo 339

5 Art. 416 bis comma 8 CP

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

6 Art. 24 Cost.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

7 Art. 111 Cost.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, davanti a giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’ accusa elevata a suo carico, disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa, abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’ interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’ accusa e l’ acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore, sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’ imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’ interrogatorio da parte dell’ imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’ imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti in provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

8 Art. 260 ter StGB

Chiunque partecipa a un’ organizzazione che tiene segreti la struttura ed i suoi componenti che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali

Chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria

Il giudice può attenuare la pena se l’ agente si sforza di impedire la prosecuzione dell’ attività criminale dell’ organizzazione

E’ punibile anche chi commette il reato all’ estero se l’ organizzazione esercita o intende esercitare l’ attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L’ Articolo 3 capoverso 2 è applicabile

9 Art. 305 bis StGB

Riciclaggio di denaro

Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’ accertamento dell’ origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all’ articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’ imposta federale diretta e all’ articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’ armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano ad oltre 300.000 franchi per periodo fiscale.

Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere

Vi è caso grave segnatamente se l’ autore

a. agisce come membro di un’ organizzazione criminale.

b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio.

c. realizza una grossa cifra d’ affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio

L’ autore è punibile anche se l’ atto principale è stato commesso all’ estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.

10 Art. 305 ter StGB

Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione

Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’ identità dell’ avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena detentiva

Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all’ Ufficio di Comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell’ Ufficio federale di Polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell’ articolo 305 bis numero 1 bis

11 Art. 9 GwG comma 1

Obbligo di comunicazione

L’ intermediario finanziario che:

a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali di una relazione d’ affari

1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articolo 260 ter numero 1 o 305 bis StGB

2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’ articolo 305 bis

numero 1 bis StGB

3. sottostanno alla facoltà di disporre di un’ organizzazione criminale

4. servono al finanziamento del terrorismo

b. interrompe le trattative per l’ avvio di una relazione d’ affari a causa di un sospetto fondato di

cui alla lettera a

c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l’ articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di

presumere che i dati di una persona o di un’ organizzazione trasmessi dalla FINMA, dalla

Commissione federale per le case da gioco o da un organismo di autodisciplina coincidono con

i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a

firmare in una relazione d’ affari o in una transazione,

ne dà senza indugio comunicazione all’ Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l’ articolo 23

Dott. Andrea Baiguera Altieri

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