Amministratore di sostegno nei confronti dell’amministrato

Redazione 08/11/18
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Il codice civile al Libro I, dedicato alle persone e alla famiglia, tratta nel Titolo XII, Capo I dell’amministrazione di sostegno.

L’art. 404 c.p. rubricato amministratore di sostegno, introduce la figura de qua, sottolineando la necessità della stessa qualora il soggetto per infermità, menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità di provvedere ai suoi stessi interessi.

Il giudice tutelare con un decreto immediatamente esecutivo, entro il termine di sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta, nomina l’amministratore. La richiesta può essere presentata dallo stesso soggetto beneficiario, anche qualora lo stesso sia inabile, interdetto o minore ex artt. 405 e 406.

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura degli interessi della persona del beneficiario, pertanto nell’ipotesi in cui gli atti compiuti dall’amministratore siano posti in violazione di norme di legge o delle disposizione del giudice, questi possono essere dichiarati invalidi.

L’amministratore di sostegno, a seguito del decreto di nomina, acquista la carica di pubblico ufficiale e dunque esercita una funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria, in maniera permanente o temporanea. Ciò a dire che l’amministratore assume una funzione di garante,  giudizialmente riconosciuta.

Visto e considerato lo stato di inferiorità del soggetto amministrato, l’ordinamento tesse un complesso ed esteso sistema di tutele, così da anticipare tutte le possibili ipotesi di sfruttamento poste in essere dall’amministratore.

La disciplina costituzionale

Prima tra tutte è la Costituzione a stabilire all’ art. 2: “ la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”; la disposizione in esame disciplina i diritti assoluti dei soggetti e ne assicura una tutela in quanto inviolabili, anche a fronte di un comune senso di solidarietà politica, economica e sociale.

All’art. 2 si aggiunge l’art. 38 Cost., il quale prevede che “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.”

Pertanto, anche qualora il soggetto non sia in grado di provvedere autonomamente all’amministrazione dei suoi interessi, colui che agisce per suo conto deve necessariamente attenersi ai principi costituzionalmente orientati.

Seconda forma di tutela è quella garantita dal codice civile che prevede due ipotesi di invalidità degli atti posti in  essere dall’amministrato, ovvero quello della nullità e dell’annullabilità.

La disciplina civilistica

Si inizia col trattare, per comodità espositiva, della nullità, in riferimento a quelle ipotesi di disposizioni testamentarie e di donazione fatte a favore dell’amministratore di sostegno, ai sensi degli artt. 596, 599, 775, 776 e 779 c.c.  I casi di incapacità di ricevere per testamento o per donazione presentano il tratto comune di essere determinati da una medesima ratio, vale a dire la volontà di tutelare la libera determinazione volitiva del testatore/donatore, innanzitutto per il rischio fondato sulla particolare posizione che alcuni soggetti ricoprono al momento della formazione della volontà.

Si teme che tali soggetti, per l’ufficio ricoperto, siano in grado di influenzare il testatore a proprio vantaggio. Per tali ragioni, non è necessario fornire la prova della specifica ed effettiva influenza esercitata, essendo sufficiente provare il particolare ruolo rivestito dai soggetti designati all’eredità o al legato, per considerare le disposizioni prive di effetti.

Quanto all’ipotesi di annullabilità, sono ritenuti annullabili tutti quei contratti conclusi ai sensi dell’art. 427, 428 e 1425 c.c. Si sottolinea che le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia è esclusa nell’ipotesi di mero timore reverenziale di cui all’art. 1437 c.c.

L’ordinamento civile conclude la tematica delle persone prive di autonomia, trattando il tema del danno cagionato dall’incapace e delle relativa responsabilità dei tutori. L’art. 2047 c.c. stabilisce che qualora il soggetto sia considerato incapace di intendere e volere, così ai sensi degli artt. 428 c.c. e 85 c.p., il risarcimento è dovuto da chi è soggetto alla sua sorveglianza, poiché ai sensi dell’art. 2046 c.c. è stabilito che non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non era in grado di intendere e volere.

In ragione di ciò, considerata la non imputabilità del fatto di danno della persona incapace, gli amministratori risultano sempre responsabili del danno arrecato dall’incapace, in forza di una responsabilità aggravata, ricoprendo loro stessi ai sensi dell’art. 40 co. 1 c.p. una posizione garanzia; potendosi liberare dalla responsabilità, solo qualora venga provato di non aver potuto impedire il fatto.

Da ultimo l’ordinamento penale, il quale traccia un quadro ben delineato dell’ipotesi di causalità psichica, ovvero di quelle situazione in cui le pressioni illecite fatte dall’amministratore di sostegno nei confronti dell’amministrato siano volte ad ingenerare nella mente di quest’ultimo un convincimento, tale da porre in essere atti penalmente sanzionabili.

L’art. 85 c.p. è chiarificatore in tal senso :” nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile . È imputabile chi ha la capacità d’intendere e volere”. A tale riguardo lo stesso art. 42 co. 1 aggiunge : “ nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà”.

Le disposizioni chiariscono che anche qualora il soggetto abbia posto in essere un fatto preveduto dalla legge come reato, quest’ultimo non risponde, essendo incapace di intendere e volere, e con ciò prevedendo che tale evento possa essere imputabile a chi, viceversa, possieda tale capacità e abbia indotto il soggetto incapace a commettere l’illecito.

In questo senso continuano gli artt. 111 e 113 co 2 c.p., i quali stabiliscono che nei casi in cui chi ha determinato a commettere l’evento di reato una persona non imputabile, risponderà del di lui fatto commesso.

Ci si domanda se dette ipotesi possano colledere con l’art. 27 co 1 Cost, secondo il quale: “la responsabilità penale è personale”; la risposta risulta negativa, poiché nel caso di specie si applicherà la figura della fictio iuris di matrice civilistica, in forza della quale sarà l’amministratore di sostegno che abbia determinato l’amministrato a commettere il reato, tenuto a  rispondere come se fosse stato lui stesso ad agire.

Ipotesi analoghe ricorrono nei casi di cui all’art. 46 co. 1 c.p. di costringimento fisico, qualora l’evento di reato sia stato posto in essere per una violenza fisica o morale, tale per cui il soggetto che ha commesso i reato risultava costretto da una forza a cui non poteva né resistere né sottrarsi. Nel caso di specie, alla pena soggiace chi ha costretto il soggetto ad agire.

Ancora l’art. 48 c.p. stabilisce il caso in cui un soggetto sia caduto in errore per opera dell’altrui inganno. In tali casi viene esclusa la colpevolezza dell’agente e risponderà quindi solo l’autore mediato, ovvero colui che volontariamente l’abbia indotto in errore, salvo che il suo errore non sia incolpevole. Sarà, pertanto, il deceptus a rispondere del reato a titolo di colpa.

A queste ipotesi si aggiunge l’art. 54 c.p. che codifica l’esimente dello stato di necessità, secondo la quale non può essere dichiarato punibile chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto da una necessità di salvare sé od altri. Il comma 3 sottolinea che qualora lo stato di necessità sia conseguenza di un’altrui minaccia, di questa risponderà colui che l’ha costretto a commettere il reato.

Il codice prevede, infine, degli aggravamenti di pena ai sensi degli artt. 61 co. 5) e 113 co. 4) c.p., qualora rispettivamente: “l’aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica e la privata difesa”; art. 113 co. 4: “per chi, fuori del caso preveduto dall’art. 111, ha determinata a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione del delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza”.

In conclusione, viste le ipotesi di reato qui tratte in rassegna si ritiene ammissibile la figura di una causalità con evento psicologico, e questa ricorrere a maggior ragione ove vi sia un’interposta persona.

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