Altro elemento documentale dal quale si evince la volontà delle due imprese a partecipare in forma associata alla gara è dato dalla polizza fideiussoria, che risulta intestata alle due imprese (e ritualmente inserita nel plico A)

Lazzini Sonia 02/04/09
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Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo relativamente ad una clausola di gara che preveda, da parte dei partecipanti in Ati, l’inserimento dell’impegno a costituire appunto l’ati in caso di aggiudicazione, non nella busta contenente la documentazione amministrativa, ma in quella dell’offerta economica? eventuali vincoli di parentela o affinità tra titolari di imprese diverse comportano di per sé la violazione del principio di segretezza delle offerte per la sussistenza di una ipotesi di collegamento sostanziale tra i concorrenti.? E qual è il pensiero del giudice relativamente alla censura con la quale si lamenta l’insussistenza di proporzione proposizione di dotazioni strutturali e di esperienze maturate dalle due partecipanti all’Ati., circostanza che, secondo la doglianza, non avrebbe potuto condurle ad assumere la stessa percentuale (50%) del servizio, che, pertanto, non sarebbe stato dalle stesse espletato in eguale misura.?
 
Detta previsione è conforme alla disposizione contenuta nel comma 8 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163 del 2006, dovendosi escludere che l’impegno in questione costituisca un "requisito soggettivo" dei concorrenti che intendono partecipare alle pubbliche gare in raggruppamento temporaneo. Nè l’impugnata previsione deve ritenersi inficiata da vizi di illogicità e violare regole di trasparenza ed imparzialità, tenuto conto che la congiunta presentazione della documentazione amministrativa rende già manifesta alla stazione appaltante la volontà delle ditte di partecipare alla gara nella forma del raggruppamento. L’identificazione soggettiva non discende, invero, dalla sottoscrizione dell’impegno a costituire il raggruppamento, bensì è data dall’unitaria e congiunta presentazione e provenienza della domanda di partecipazione alla gara da parte di più ditte, che manifestano così la volontà di concorrervi in raggruppamento. Il collegamento sostanziale di cui all’art. 2359 c.c. è configurabile, infatti, soltanto in caso di riconducibilità di più imprese concorrenti ad un medesimo centro di interessi e, a tale scopo, devono sussistere indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla provenienza delle offerte da un unico centro decisionale, con la conseguente presunzione che fra i concorrenti sia intervenuto un (indebito) flusso informativo circa la determinazione delle offerte stesse e gli elementi valutativi sottostanti. Detti elementi configuranti il collegamento sostanziale nella fattispecie non sono stati evidenziati. La censura è infondata perché muove dall’errato presupposto che ciascuna delle imprese raggruppate debba necessariamente assumere un impegno di espletamento del servizio in misura proporzionale alle dimensioni della propria struttura aziendale, ancorché quella di minore dimensione sia comunque in grado di garantire il servizio in ragione della metà del suo impegno. Il principio di corrispondenza sostanziale, già in fase di offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all’a.t.i. e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, da tempo affermatosi in materia di lavori e sancito nell’art. 37 comma 6, d.lg. n. 163 del 2006 non è estendibile agli appalti di servizi (per i quali, come è noto, il nostro ordinamento non contempla un rigido sistema normativo di qualificazione dei soggetti esecutori) in cui è riconosciuta alle amministrazioni aggiudicatrici una più ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti di capacità tecnica e nella correlazione di questi con l’istituto del raggruppamento d’imprese (l’art. 37 comma 4, d.lg. n. 163 del 2006 si limita a stabilire che le a.t.i. devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun singolo operatore, mentre il successivo art. 42 nulla dispone in merito al rapporto tra requisiti di capacità tecnica e quota di partecipazione all’associazione temporanea)
 
Dalla lettura della sentenza numero 423 del 27 febbraio 2009, emessa dal Tar Sicilia, Catania, impariamo che:
 
Infondato è il quarto motivo di censura, con il quale si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06, per non avere il controinteressato R.T.I. specificato le parti del servizio che ciascuna impresa avrebbe eseguito.
 
Va premesso che nel bando di gara non venivano indicate specifiche parti del servizio tra di loro scorporate e scorporabili e/o che ne venissero indicate la prestazione principale e quelle secondarie o comunque afferenti a tipologie esecutive differenziate.
 
Il servizio di vigilanza di un edificio può, pertanto, ricondursi alla qualificazione di servizio "semplice" in relazione al quale è sufficiente un’indicazione quantitativa della suddivisione dei servizi tra società partecipanti all’associazione temporanea di imprese (C.G.A. 19 dicembre 2008 n. 1121).
 
Nel caso di specie, la lettera di invito alla gara richiedeva alle ditte partecipanti una limitata prestazione di servizio per 5 ore giornaliere di impiego.
 
Trattasi, all’evidenza, di una prestazione ex sé unitaria ed omogenea, che non consente alcun tipo di frazionamento e che impone un raggruppamento di tipo orizzontale, in presenza del quale l’impegno di ciascuna delle due ditte di assicurare ognuna il 50% del servizio soddisfa le esigenze dell’Amministrazione di individuare l’entità della partecipazione delle imprese che aderiscono all’associazione temporanea.
 
Ed ancora:
 
Sono infondate anche le ultime doglianze con le quali vengono rispettivamente censurate le valutazioni operate dal Seggio di gara sulle esperienze maturate sia dal controinteressato R.T.I. che dalla ricorrente medesima.
Si lamenta che, prevedendo la lettera di invito la valutazione dei servizi prestati "presso ciascun ente", sarebbero stati suscettibili di attribuzione di punteggi soltanto quelli resi in favore di "enti pubblici".
Detta interpretazione restrittiva non risponde ad alcuna specifica ragione che possa vedere nei rapporti intrattenuti con enti privati una scelta non dettata da canoni di competenza, efficienza ed economicità.
Tra i criteri di valutazione tecnica della lettera invito prevedeva che: "per la documentata esperienza specifica maturata nel servizio di vigilanza è riservato un punteggio di punti 1 fino a max punti 50 da attribuire per ciascun anno prestato presso ciascun ente".
La predetta disposizione degli atti che disciplinano la gara non consente di operare una limitazione dei servizi valutabili con riguardo alla qualificazione del soggetto (pubblico o privato) in favore del quale vengono resi (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 01 febbraio 2008 , n. 216).
Peraltro, la stessa ricorrente ha documentato esperienze lavorative maturate presso enti privati (Montepaschi Serit, diverse ******, ******à, Terme di Acireale, ecc.) che le sono state valutate; sicché, la censura si pone in contraddizione con la richiesta di valutazione di siffatti servizi, che la ricorrente, peraltro, rivendica anche in seno al suo gravame (Poste Italiane, Enel, Trenitalia, ecc.).
Anche l’ultima censura è infondata in quanto si limita a censurare l’erroneità dei punteggi assegnati all’associazione temporanea controinteressata e non tiene conto dei servizi valutabili, che erano quelli effettuati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara, previsto dal bando, e non quelli resi in data successiva
 
 
A cura di *************
 
N. 00423/2009 REG.SEN.
N. 01119/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1119 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
ALFA Sud Srl, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso **************** in Catania, piazza Roma, 9;
contro
Comune di Mascalucia (Ct), rappresentato e difeso dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso ***************** in Catania, corso Italia,36;
nei confronti di
Rti Nuova BETA Srl – New BETADUE Srl, rappresentato e difeso dall’avv. **************, con domicilio eletto presso ************** in Catania, v.le Vitt. Veneto, 97; Nuova BETA Srl, New BETADUE Srl;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
A – quanto al ricorso:
– del verbale di gara dell’11-12 marzo 2008, con cui il Presidente di gara ha dichiarato la provvisoria aggiudicazione dell’appalto del servizio di vigilanza nell’area di pertinenza del Tribunale di Catania, al R.T.I. costituito tra la Nuova BETA S.r.l. e la New BETADUE S.r.l.;
– della nota del Capo Area di Polizia Municipale del Comando di Mascalucia 21 marzo 2008 prot. n. 9986, con cui viene comunicato alla ALFA Sud S.r.l. il posizionamento quale seconda classificata nella graduatoria definitiva per l’affidamento dell’appalto;
– della nota 21 marzo 2008, prot. n. 9987, con cui il Capo Area di Polizia Municipale del Comune di Mascalucia attesta la regolarità della documentazione prodotta dalla costituenda R.T.I. tra Nuova BETA S.r.l. e New BETADUE S.r.l., nonché ogni altro atto presupposto e connesso, compreso;
– della lettera-invito,del 15 febbraio 2008 prot. n. 5’601, a pag 4, qualora fosse intesa nel senso di consentire ad un R.T.I. di indicare solo all’interno dell’offerta economica l’impegno a costituire il predetto R.T.I.
B – quanto ai motivi aggiunti:
– della determinazione del Capo area Polizia municipale del Comune di Mascalucia numero 37 dell’11 aprile 2008, comunicata alla ALFA Sud con nota dello stesso Capo area Polizia municipale del 15 febbraio 2008 protocollo numero 5601, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui sopra.
 
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Mascalucia (Ct);
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Rti Nuova BETA Srl – New BETADUE Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10/02/2009 il dott. ***************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
Con il ricorso si chiede l’annullamento:
– del verbale di gara dell’11-12 marzo 2008, con cui il Presidente di gara ha dichiarato la provvisoria aggiudicazione dell’appalto del servizio di vigilanza nell’area di pertinenza del Tribunale di Catania, al R.T.I. costituito tra la Nuova BETA S.r.l. e la New BETADUE S.r.l.;
– della nota del Capo Area di Polizia Municipale del Comando di Mascalucia 21 marzo 2008 prot. n. 9986, con cui viene comunicato alla ALFA Sud S.r.l. il posizionamento quale seconda classificata nella graduatoria definitiva per l’affidamento dell’appalto;
– della nota 21 marzo 2008, prot. n. 9987, con cui il Capo Area di Polizia Municipale del Comune di Mascalucia attesta la regolarità della documentazione prodotta dalla costituenda R.T.I. tra Nuova BETA S.r.l. e New BETADUE S.r.l., nonché ogni altro atto presupposto e connesso, compreso;
– della lettera-invito del 15 febbraio 2008 prot. n. 5’601, a pag 4, qualora fosse intesa nel senso di consentire ad un R.T.I. di indicare solo all’interno dell’offerta economica l’impegno a costituire il predetto R.T.I.
Agli atti impugnati si muovono le seguenti censure:
1 – violazione e falsa applicazione della lettera invito e degli articoli 37, 63 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 nonché eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti e disparità di trattamento;
2 – illegittimità dei provvedimenti impugnati per i vizi che hanno segnato le sedute dei giorni 11 e 12 marzo 2008, eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, ingiustizia manifesta disparità di trattamento;
3 – violazione del principio di segretezza dell’offerta;
4 – illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
5 – illegittimità dei provvedimenti impugnati per non avere tenuto in considerazione la disparità di risorse messe a disposizione dalle due imprese a fronte della dichiarata partecipazione al servizio in parti uguali, nonché violazione dell’articolo 37 del decreto legislativo numero 163 del 2006; eccesso di potere dovuto difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e cattivo esercizio della discrezionalità attribuita nonché irragionevolezza;
6 – violazione della lettera invito per errata attribuzione al raggruppamento controinteressato dei punteggi concernenti l’offerta tecnica, illogicità ed errori manifesti, travisamento dei fatti nelle valutazioni espresse dalla commissione di gara.
Con i motivi aggiunti si chiede l’annullamento della determinazione del Capo area Polizia municipale del Comune di Mascalucia numero 37 dell’11 aprile 2008, comunicata alla ALFA Sud con nota dello stesso Capo area Polizia municipale del 15 febbraio 2008 protocollo numero 5601, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui sopra.
Agli atti impugnati si muovono censure in via derivata rispetto agli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.
L’amministrazione resistente ed il raggruppamento temporaneo di imprese controinteressato, nel costituirsi in giudizio, hanno richiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
Alla pubblica udienza del giorno 10 febbraio 2008 la causa è passata in decisione, dopo che le parti hanno proceduto allo scambio di memorie ed hanno insistito nelle prospettive difese.
DIRITTO
1 – Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati.
Va premesso che con determinazione 14.02.08 n. 16 i Responsabili delle Aree di Polizia Municipale e Tecnomanutentiva del Comune Mascalucia stabilivano di affidare per un anno il servizio di vigilanza nell’area di pertinenza della locale Sezione del Tribunale di Catania mediante procedura negoziale, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 32 e 34 della legge reg.le n. 7 del 2002 dell’art. 57, comma 2 lett. a) e comma 6, del D.Lgs. n. 163 del 2006 e, cioè, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’importo base d’asta veniva individuato in € 23.940,00.
Con la stessa deliberazione venivano approvati sia il capitolato d’oneri, che la lettera di invito alla procedura negoziale e quest’ultima fissava i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto l’aspetto sia economico che qualitativo e stabiliva ancora che le ditte interessate avrebbero dovuto produrre, racchiusi in un’unica busta, tre plichi rispettivamente contenenti:
– plico A: documentazione amministrativa;
– plico B: elementi di valutazione tecnica;
– plico C: offerta economica.
Prescriveva la lettera-invito alla gara che le imprese che intendevano concorrervi in raggruppamento avrebbero dovuto presentare, nel plico C), un’offerta congiunta sottoscritta da tutte ed in questa (soltanto) doveva essere contenuto l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse si sarebbero conformate alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e, cioè, si sarebbero costituite in raggruppamento temporaneo, conferendo mandato speciale con rappresentanza ad una di esse.
Entro il termine di scadenza del 4 marzo 2008 pervenivano sei buste da parte di altrettante ditte, in esse comprese il costituendo R.T.I. Nuova BETA S.r.l./New BETADUE S.r.l. e la ALFA Sud S.r.l..
Nelle sedute dell’11.03.08 il Seggio di gara le ammetteva tutte alla fase valutativa, sulla base della documentazione amministrativa contenuta nei rispettivi plichi A).
Nella stessa seduta la Commissione di gara procedeva alla valutazione tecnica delle offerte, alla stregua della documentazione da ciascuna ditta prodotta nel rispettivo plico B) e all’esito attribuiva:
– p. 63,91 al R.T.I. Nuova BETA S.r.l./New BETADUE S.r.l.;
– p. 55,293 alla ALFA Sud S.r.l..
Nella seduta del 12.03.08 venivano, infine, aperti i plichi C) contenenti le offerte economiche ed in base ai ribassi offerti venivano assegnati:
– p. 39,92 al R.T.I. Nuova BETA S.r.l./New BETADUE S.r.l.;
– p. 40 alla ALFA Sud S.r.l..
La somma dei punteggi conseguenti vedeva al primo posto il succitato R.T.I. con p. 103,83, seguito dalla ALFA Sud con p. 95,293.
In favore del primo R.T.I. veniva, quindi, disposta la provvisoria aggiudicazione della gara.
Questa veniva poi confermata in definitiva con determinazione n. 37 dell’11.04.2008 del Capo Area della P.M. del Comune (impugnata con i motivi aggiunti).
2 – Infondati sono i primi tre motivi di censura del ricorso principale (dedotti, in via derivata, anche con i motivi aggiunti).
Va rilevato a tal proposito che non sono oggetto di sostanziale contestazione le circostanze fattuali verificatesi nel corso della seduta della Commissione di gara dell’11 marzo 2008.
Nel corso della predetta seduta, aperta la busta A) sulla documentazione amministrativa prodotta dalla Nuova BETA S.r.l. e dalla New BETADUE S.r.l. che vi era contenuta, e stimolata dalla richiesta di un rappresentante di una delle ditte concorrenti che era presente, di verificare se vi era ricompresa la dichiarazione dell’impegno a costituirsi in R.T.I. in caso di aggiudicazione della gara, la Commissione ne accertava l’assenza e valutava se una tale carenza avrebbe dovuto dare luogo all’esclusione dalla procedura delle ditte sopra citate.
Nelle more di una verifica istruttoria e di una decisione in merito, al rag. *****, consulente della Commissione, veniva consegnato da un rappresentante di altra ditta in gara un telefono cellulare mediante il quale il sig. TO. (legale rapp.te della New BETADUE s.r.l.) segnalava che la dichiarazione sull’impegno a costituirsi in R.T.I. era richiesta dalla lettera invito soltanto in seno all’offerta economica, all’interno della quale la stessa era stata resa.
Il seggio di gara, verificata la circostanza che la dichiarazione di che trattasi non doveva essere ricompresa in quella da rendere unitamente a quella prescritta dalla lettera di gara nel plico A) sulla documentazione amministrativa e che la stessa doveva essere contenuta soltanto nell’offerta economica di cui al plico C), ammetteva le ditte predette alle successive fasi della valutazione qualitativa (plico B) e dell’esame dell’offerta economica (plico C).
L’episodio sopra descritto, ancorché non sia stato riportato nel verbale nell’11.03.2008, è irrilevante ai fini dello scrutinio di legittimità delle operazioni di gara condotte dalla Commissione, non assumendo valenza ai fini dell’ammissione al gara dei concorrenti, atteso che le ditte predette non erano onerate di rendere la dichiarazione sull’impegno a costituirsi in R.T.I. in caso di aggiudicazione della gara, in seno alla documentazione amministrativa (plico A), dovendo, invece, renderla (come avvenuto) soltanto in allegato all’offerta economica (plico C).
Sicché, l’operato della Commissione è stato posto in essere in puntuale osservanza delle prescrizioni della legge speciale della gara medesima.
Infondata appare la doglianza con riBETADUEo al contenuto del bando, laddove aveva richiesto che l’impegno a costituire l’ATI fosse contenuto nell’offerta economica da inserire nel plico C).
Detta previsione è conforme alla disposizione contenuta nel comma 8 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163 del 2006, dovendosi escludere che l’impegno in questione costituisca un "requisito soggettivo" dei concorrenti che intendono partecipare alle pubbliche gare in raggruppamento temporaneo.
Nè l’impugnata previsione deve ritenersi inficiata da vizi di illogicità e violare regole di trasparenza ed imparzialità, tenuto conto che la congiunta presentazione della documentazione amministrativa rende già manifesta alla stazione appaltante la volontà delle ditte di partecipare alla gara nella forma del raggruppamento.
L’identificazione soggettiva non discende, invero, dalla sottoscrizione dell’impegno a costituire il raggruppamento, bensì è data dall’unitaria e congiunta presentazione e provenienza della domanda di partecipazione alla gara da parte di più ditte, che manifestano così la volontà di concorrervi in raggruppamento.
Altro elemento documentale dal quale si evince la volontà delle due imprese a partecipare in forma associata alla gara è dato dalla polizza fideiussoria, che risulta intestata alle due imprese (e ritualmente inserita nel plico A).
Dall’episodio sopra descritto la parte ricorrente lamenta possa anche desumersi una situazione di collegamento sostanziale tra i concorrenti.
A tal proposito il Collegio rileva che eventuali vincoli di parentela o affinità tra titolari di imprese diverse non comportano di per sé la violazione del principio di segretezza delle offerte per la sussistenza di una ipotesi di collegamento sostanziale tra i concorrenti.
Il collegamento sostanziale di cui all’art. 2359 c.c. è configurabile, infatti, soltanto in caso di riconducibilità di più imprese concorrenti ad un medesimo centro di interessi e, a tale scopo, devono sussistere indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla provenienza delle offerte da un unico centro decisionale, con la conseguente presunzione che fra i concorrenti sia intervenuto un (indebito) flusso informativo circa la determinazione delle offerte stesse e gli elementi valutativi sottostanti (Consiglio di Stato 1 ottobre 2004 n. 6367).
Detti elementi configuranti il collegamento sostanziale nella fattispecie non sono stati evidenziati.
3 – Infondato è il quarto motivo di censura, con il quale si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06, per non avere il controinteressato R.T.I. specificato le parti del servizio che ciascuna impresa avrebbe eseguito.
Va premesso che nel bando di gara non venivano indicate specifiche parti del servizio tra di loro scorporate e scorporabili e/o che ne venissero indicate la prestazione principale e quelle secondarie o comunque afferenti a tipologie esecutive differenziate.
Il servizio di vigilanza di un edificio può, pertanto, ricondursi alla qualificazione di servizio "semplice" in relazione al quale è sufficiente un’indicazione quantitativa della suddivisione dei servizi tra società partecipanti all’associazione temporanea di imprese (C.G.A. 19 dicembre 2008 n. 1121).
Nel caso di specie, la lettera di invito alla gara richiedeva alle ditte partecipanti una limitata prestazione di servizio per 5 ore giornaliere di impiego.
Trattasi, all’evidenza, di una prestazione ex sé unitaria ed omogenea, che non consente alcun tipo di frazionamento e che impone un raggruppamento di tipo orizzontale, in presenza del quale l’impegno di ciascuna delle due ditte di assicurare ognuna il 50% del servizio soddisfa le esigenze dell’Amministrazione di individuare l’entità della partecipazione delle imprese che aderiscono all’associazione temporanea.
4 – Altrettanto infondata è la censura con la quale si lamenta l’insussistenza di proporzione proposizione di dotazioni strutturali e di esperienze maturate dalla Nuova BETA s.r.l. e dalla New BETADUE S.r.l., circostanza che, secondo la doglianza, non avrebbe potuto condurle ad assumere la stessa percentuale (50%) del servizio, che, pertanto, non sarebbe stato dalle stesse espletato in eguale misura.
La censura è infondata perché muove dall’errato presupposto che ciascuna delle imprese raggruppate debba necessariamente assumere un impegno di espletamento del servizio in misura proporzionale alle dimensioni della propria struttura aziendale, ancorché quella di minore dimensione sia comunque in grado di garantire il servizio in ragione della metà del suo impegno.
Il principio di corrispondenza sostanziale, già in fase di offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all’a.t.i. e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, da tempo affermatosi in materia di lavori e sancito nell’art. 37 comma 6, d.lg. n. 163 del 2006 non è estendibile agli appalti di servizi (per i quali, come è noto, il nostro ordinamento non contempla un rigido sistema normativo di qualificazione dei soggetti esecutori) in cui è riconosciuta alle amministrazioni aggiudicatrici una più ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti di capacità tecnica e nella correlazione di questi con l’istituto del raggruppamento d’imprese (l’art. 37 comma 4, d.lg. n. 163 del 2006 si limita a stabilire che le a.t.i. devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun singolo operatore, mentre il successivo art. 42 nulla dispone in merito al rapporto tra requisiti di capacità tecnica e quota di partecipazione all’associazione temporanea).
Identica disciplina è applicabile agli appalti di servizi rientranti nei settori speciali di rilevanza comunitaria, per effetto del rinvio operato dagli artt. 230 e 233 del Codice.
Ne consegue che solo una clausola inequivoca della lex specialis di gara potrebbe legittimamente estendere agli appalti di servizi il su richiamato principio di corrispondenza tra requisiti soggettivi e quote di partecipazione.
5 – Sono infondate anche le ultime doglianze con le quali vengono rispettivamente censurate le valutazioni operate dal Seggio di gara sulle esperienze maturate sia dal controinteressato R.T.I. che dalla ricorrente medesima.
Si lamenta che, prevedendo la lettera di invito la valutazione dei servizi prestati "presso ciascun ente", sarebbero stati suscettibili di attribuzione di punteggi soltanto quelli resi in favore di "enti pubblici".
Detta interpretazione restrittiva non risponde ad alcuna specifica ragione che possa vedere nei rapporti intrattenuti con enti privati una scelta non dettata da canoni di competenza, efficienza ed economicità.
Tra i criteri di valutazione tecnica della lettera invito prevedeva che: "per la documentata esperienza specifica maturata nel servizio di vigilanza è riservato un punteggio di punti 1 fino a max punti 50 da attribuire per ciascun anno prestato presso ciascun ente".
La predetta disposizione degli atti che disciplinano la gara non consente di operare una limitazione dei servizi valutabili con riBETADUEo alla qualificazione del soggetto (pubblico o privato) in favore del quale vengono resi (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 01 febbraio 2008 , n. 216).
Peraltro, la stessa ricorrente ha documentato esperienze lavorative maturate presso enti privati (Montepaschi Serit, diverse ******, ******à, Terme di Acireale, ecc.) che le sono state valutate; sicché, la censura si pone in contraddizione con la richiesta di valutazione di siffatti servizi, che la ricorrente, peraltro, rivendica anche in seno al suo gravame (Poste Italiane, Enel, Trenitalia, ecc.).
Anche l’ultima censura è infondata in quanto si limita a censurare l’erroneità dei punteggi assegnati all’associazione temporanea controinteressata e non tiene conto dei servizi valutabili, che erano quelli effettuati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara, previsto dal bando, e non quelli resi in data successiva.
6 – Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno, pertanto, rigettati.
In considerazione della novità delle questioni oggetto del giudizio, sussistono comunque i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania sez. int. 1^, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso ed i motivi aggiunti di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10/02/2009 con l’intervento dei Magistrati:
****************, Presidente
*****************, ***********, Estensore
Dauno Trebastoni, Primo Referendario
 
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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