Allontanamento dei cittadini dell’Unione europea dallo Stato membro ospitante anche per violenza sessuale ai danni di un minore

Redazione 23/05/12
Scarica PDF Stampa

Anna Costagliola

La violenza sessuale ai danni di un minore, così come la commissione di altri reati particolarmente gravi elencati nel Trattato Ue, possono giustificare l’allontanamento di un cittadino dell’Unione, anche se ha vissuto più di dieci anni nello Stato membro ospitante. È quanto sostenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 22 maggio 2012 resa nella causa C- 348/09 in merito alla questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’art. 28, paragrafo 3, lett. a), della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

La Corte ha preliminarmente osservato come, ai sensi della citata direttiva, l’allontanamento dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari per motivi d’ordine pubblico o di pubblica sicurezza costituisce una misura che può nuocere gravemente alle persone che, essendosi avvalse dei diritti e delle libertà loro conferite dal trattato, si siano effettivamente integrate nello Stato membro ospitante. Occorre pertanto limitare la portata di tali misure conformemente al principio di proporzionalità, in considerazione del grado d’integrazione della persona interessata, della durata del soggiorno nello Stato membro ospitante, dell’età, delle condizioni di salute, della situazione familiare ed economica e dei legami col Paese di origine. Sulla base di tali parametri, quanto più forte risulti l’integrazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari nello Stato membro ospitante, tanto più elevata dovrebbe essere la protezione contro l’allontanamento. Qualora il cittadino dell’Unione abbia soggiornato negli ultimi dieci anni nel territorio dello Stato membro ospitante, una decisione di allontanamento può essere adottata solo per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

La questione concreta che ha giustificato l’intervento della Corte in sede di interpretazione pregiudiziale riguarda una vicenda che ha visto coinvolto un cittadino italiano che, residente in Germania dal 1987, è stato condannato dalla giustizia tedesca a una pena detentiva di sette anni e sei mesi per abuso sessuale, violenza sessuale e stupro ai danni della figlia minorenne della sua ex compagna. Successivamente, con decisione del 6 maggio 2008, gli stessi giudici hanno decretato, in forza del diritto tedesco, la perdita del diritto di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, segnatamente per il rischio di recidiva, intimandogli di lasciare il territorio tedesco, pena l’espulsione verso l’Italia. A tale decisione si è opposto il cittadino italiano, che ha promosso il giudizio di appello innanzi al competente giudice tedesco, il quale ha ritenuto di sospendere il procedimento per investire la Corte di giustizia Ue della questione pregiudiziale relativa alla interpretazione della nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» di cui all’art. 28, paragrafo 3, della direttiva 2004/38. In sostanza, si è rimessa alla Corte di giustizia la questione se l’abuso sessuale ai danni di minore, la violenza sessuale e lo stupro costituiscano «motivi imperativi di pubblica sicurezza», come tali idonei a giustificare l’allontanamento di un cittadino dell’Unione presente da più di dieci anni nel territorio dello Stato membro ospitante.

I «motivi imperativi di pubblica sicurezza» costituiscono infatti l’unica eccezione alla protezione contro l’allontanamento di cui può beneficiare un cittadino dell’Unione che abbia soggiornato nel territorio dello Stato membro ospitante nei dieci anni precedenti l’adozione della misura di allontanamento. Si tratta, allora, di verificare se sia possibile far rientrare nella indicata nozione anche la commissione di reati estremamente gravi che minacciano interessi individuali giuridicamente protetti quali l’autonomia sessuale, la vita, la libertà o l’integrità fisica.

La Corte di Giustizia ha rilevato, sul punto, come ai sensi dell’art. 83, paragrafo 1, TFUE, lo sfruttamento sessuale dei minori appartiene alle sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale nelle quali si prevede l’intervento del legislatore dell’Unione. Peraltro,il primo considerando della direttiva 2011/93, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, sottolinea che l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Premesso che, secondo il tenore letterale dell’art. 28, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, i motivi imperativi di pubblica sicurezza sono «definiti dallo Stato membro», la Corte afferma che gli Stati membri ben possono considerare che reati quali quelli in questione costituiscono un attentato particolarmente grave a un interesse fondamentale della società, tale da rappresentare una minaccia diretta per la tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione e che, pertanto, essi rientrino nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» atti a giustificare un provvedimento di allontanamento. È tuttavia necessario, a tal fine, che le modalità con le quali tali reati sono stati commessi presentino caratteristiche particolarmente gravi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare sulla base di un esame individuale della fattispecie su cui tale giudice è chiamato a pronunciarsi. Qualsiasi provvedimento di allontanamento è infatti subordinato alla circostanza che il comportamento della persona di cui trattasi rappresenti una minaccia reale e attuale per un interesse fondamentale della società o dello Stato membro ospitante, accertamento che implica, in generale, in capo all’interessato, l’esistenza di una tendenza a ripetere in futuro tale comportamento.

 

 

 

 

 

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento