La Consulta (sentenza n. 01/2026) ha dichiarato incostituzionale la norma toscana che premiava la lunga permanenza sul territorio nell’assegnazione di alloggi pubblici: “Criterio irragionevole e discriminatorio, il bisogno deve restare centrale”. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato al decreto giustizia e ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
- 1. L’abitazione quale diritto sociale primario
- 2. Fino a 4 punti in graduatoria per chi risiede da più anni
- 3. Residenza prolungata è indice “debole” e non può prevalere sul bisogno
- 4. Considerare la “stabilità” ma con criteri diversi
- 5. Nodo europeo assorbito, resta la rilevanza della libertà di circolazione
- 6. Cadono i punteggi premiali legati alla durata della residenza
- 7. Impatti sulle politiche abitative
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1. L’abitazione quale diritto sociale primario
Tramite la sentenza n. 01 depositata l’8 gennaio 2026, la Corte costituzionale è intervenuta sulla tematica dell’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) ribadendo un principio consolidato nella propria giurisprudenza: il diritto all’abitazione è un diritto sociale fondamentale che tutela la dignità di chi non dispone di risorse economiche adeguate. Per la Consulta diritto siffatto non può essere condizionato, né direttamente né indirettamente, da fattori che non abbiano relazione con la reale situazione di bisogno delle persone. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato al decreto giustizia e ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Fino a 4 punti in graduatoria per chi risiede da più anni
Il giudizio origina da una controversia incardinata al Tribunale di Firenze. La legge regionale toscana n. 02/2019, nel suo Allegato B, lettera c‑1), attribuiva un punteggio da 1 a 4 punti ai richiedenti ERP sulla base della durata della residenza o dell’attività lavorativa continuativa nel territorio comunale o nel bacino di riferimento del bando (da 3 a 20 anni). Non si trattava quindi di un “requisito di accesso”, bensì di un criterio premiale destinato a incidere direttamente sulla posizione in graduatoria. Per il giudice rimettente la “valorizzazione eccessiva” della presenza storica consentiva che persone con bisogni abitativi contenuti sorpassassero in lista coloro che, pur in condizioni più fragili, non potevano vantare un lungo radicamento territoriale.
3. Residenza prolungata è indice “debole” e non può prevalere sul bisogno
La Consulta ha dichiarato incostituzionale la norma regionale per violazione dell’art. 3 della Costituzione, sotto svariati profili:
- Irrazionalità del criterio rispetto alla finalità del servizio pubblico. Il punteggio basato sulla mera durata della residenza non rappresenta un indicatore affidabile dello stato di bisogno. È una premessa “contraddetta dalla realtà empirica”: chi versa in condizioni di fragilità economica è spesso costretto a spostarsi, non a radicarsi.
- Disparità di trattamento tra persone tutte in condizioni di fragilità. Premiare la lunga permanenza consente a soggetti meno bisognosi di sopravanzare in graduatoria altri in condizioni più difficili. Ciò genera una diseguaglianza ingiustificata.
- Violazione dell’eguaglianza sostanziale. Lo Stato deve rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano i diritti fondamentali. Valorizzare la residenza storica, invece, crea un ostacolo ulteriore per chi, proprio a causa del bisogno, vive una maggiore mobilità territoriale.
4. Considerare la “stabilità” ma con criteri diversi
La Corte non nega totalmente l’impiego del radicamento territoriale quale elemento valutativo, chiarendo che solo l’anzianità di permanenza in graduatoria, non quella sul territorio, può riflettere un effettivo aggravarsi del bisogno abitativo. Si tratta di un indice correlato all’attesa del richiedente e alla persistenza della sua condizione di necessità. Non a caso, la stessa legge toscana prevede un punteggio aggiuntivo proprio per gli anni trascorsi in graduatoria, criterio che la Corte giudica coerente con la ratio del servizio.
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5. Nodo europeo assorbito, resta la rilevanza della libertà di circolazione
Il Tribunale rimettente aveva sollevato perplessità pure in relazione all’art. 117 della Costituzione, per asserito contrasto con alcune direttive UE (2003/109/CE, 2004/38/CE, 2011/98/UE), in quanto la lunga residenza tende a sfavorire cittadini stranieri o italiani che hanno esercitato la libertà di circolazione. La Consulta, preso atto dell’illegittimità già accertata sul piano interno, non ha esaminato nel merito le censure europee, dichiarandole assorbite. Pur senza pronunciarsi formalmente, il ragionamento della pronuncia lascia intendere che il criterio della residenza prolungata possa effettivamente generare forme di discriminazione indiretta verso persone che, per necessità lavorative o condizioni economiche, mutano con maggiore frequenza il loro luogo di vita.
6. Cadono i punteggi premiali legati alla durata della residenza
La dichiarazione di incostituzionalità comporta l’immediata espunzione della norma dall’ordinamento regionale. I Comuni toscani che emanano bandi ERP non potranno più:
- attribuire punteggi per la mera residenza storica sul territorio;
- penalizzare, anche indirettamente, chi non può far valere una lunga permanenza;
- formulare graduatorie che non rispecchino la prevalenza assoluta del criterio del bisogno.
L’iter pendente innanzi al Tribunale di Firenze potrà proseguire con strumenti effettivi per rimuovere le discriminazioni eventualmente prodotte dal bando impugnato.
7. Impatti sulle politiche abitative
La decisione si inserisce in un filone evidente della giurisprudenza costituzionale: le politiche abitative non possono privilegiare chi è “più radicato”, ma chi è “più bisognoso”. La Corte richiama gli enti territoriali a costruire sistemi di assegnazione che rispecchino la realtà sociale contemporanea, caratterizzata da mobilità, precarietà lavorativa e fragilità diffuse. L’abitazione non è un premio alla stanzialità: è uno strumento indispensabile per l’inclusione, la dignità e l’autonomia delle persone.
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