Alla stregua delle disposizioni dettate dagli artt. 13 e 14 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, deve ritenersi consentito l’Amministrazione, allo scopo di ottenere la dimostrazione della capacità economica, finanziaria e tecnica dei partecipanti, limitare l

Lazzini Sonia 25/05/06
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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 1599 del 20 marzo 2006 ci offre un importante insegnamento in tema di appalti di servizi:
 
< il bando di gara (lett. b) richiedeva, a pena di esclusione, la dichiarazione di aver maturato esperienze nel settore della sicurezza, prevenzione e protezione, con particolare riferimento all’ultimo triennio. Analogamente il capitolato d’oneri (art.8) prescriveva che in sede di partecipazione alla gara la Ditta doveva dichiarare le precedenti esperienze maturate nel settore della sicurezza, prevenzione e protezione, con particolare riferimento all’ultimo triennio. Invece la l’impresa aggiudicataria aveva documentato incarichi professionali riguardanti soltanto l’anno 2002 per essere stata costituita solo nel dicembre 2001, come è pacifico agli atti di causa.
 
Né dette disposizioni potevano interpretarsi, secondo quanto ritenuto dalle parti resistenti e dal TAR, come richiedenti unicamente una dichiarazione sulla esperienza nel settore della sicurezza, prevenzione e protezione, maturata in qualsiasi anno del triennio e non in ciascun anno del triennio, in quanto in tal caso avrebbe dovuto essere richiesta la relativa esperienza in un anno del triennio.
 
D’altra parte, la disciplina di gara richiamava in diversi punti la normativa di cui al D. L.vo 17.3.1995 n. 157 (ad es. art. 11, ai fini dell’ammissione dei raggruppamenti di imprese; art. 23, ai fini della valutazione dell’offerta comicamente più vantaggiosa), la quale regolamenta negli artt. 13 e 14 i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica per la partecipazione alle gare di appalti pubblici di servizi. Per cui anche i requisiti minimi di partecipazione richiesti dalla disciplina di gara debbono essere intesi in coerenza con detta normativa generale, in mancanza di indicazioni contrarie>
 
 
A cura di *************
 
 
            REPUBBLICA ITALIANA    N. 1599/06        ********
 
         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    N. 4285 REG.RIC.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta          ANNO 2005 
 
ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
Sul ricorso in appello n. 4285/2005, proposto dalla NIER INGEGNERIA S.P.A. IN PR. E Q.LE CAP. MAND. R.T.I.
 
R.T.I. AQS S.R.L.
 
R.T.I. GRUPPO VILLA MARIA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. R.T.I. PROFESSIONALE SERVICE S.R.L.
 
R.T.I. **********
 
rappresentati e difesi dagli avv.ti ********** e *************** con domicilio eletto in Roma via ***************** n. 26/B presso l’avv. ************************
 
contro
 
il COMUNE di PESCARA rappresentato e difeso dagll’avv. **************************** con domicilio eletto in Roma via *************** n. 76 presso *************;
 
– Soc. HESA S.R.L. rappresentata e difesa dall’avv. ************* con domicilio eletto in Roma via Principessa ******** 2 presso l’avv. *****************
 
per la riforma
della sentenza del TAR ABRUZZO – PESCARA n. 1/2005, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ADEMPIMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI;
 
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
 
Visti gli atti di costituzione in giudizio del COMUNE di PESCARA;
 
la Soc. HESA S.R.L.;
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
 
    Alla pubblica udienza del 13 Dicembre 2005, relatore il Consigliere *************** ed uditi, altresì, gli avvocati **************, per delega *******, ********** e *********;
 
Visto il dispositivo di decisione n. 684/2005
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;
 
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 1/2005, il TAR Abruzzo, sez. staccata di Pescara, ha respinto il ricorso proposto dalla Nier Ingegneria avverso gli atti della procedura di gara indetta dal comune di Pescara per l’affidamento del servizio relativo all’espletamento degli obblighi di cui al D. L.vo n. 626/1994 ed ulteriori adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, aggiudicata alla società Hesa.
 
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la Nier Ingegneria, in proprio e quale capogruppo mandataria del relativo RTI, deducendo le seguenti doglianze:
 
– il bando di gara richiedeva, a pena di esclusione, la dichiarazione di aver maturato esperienze nel settore della sicurezza, prevenzione e protezione, con particolare riferimento all’ultimo triennio; analogamente il capitolato d’oneri prescriveva che in sede di partecipazione alla gara la Ditta doveva dichiarare le precedenti esperienze maturate nel settore della sicurezza, prevenzione e protezione, con particolare riferimento all’ultimo triennio. Invece la l’impresa aggiudicataria aveva documentato incarichi professionali riguardanti soltanto l’anno 2002 per essere stata costituita solo nel dicembre 2001, come era pacifico agli atti di causa;
 
– pertanto, l’impresa aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara, non potendosi la disciplina di gara interpretare, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, come richiedente unicamente una dichiarazione sulla esperienza maturata nel settore della sicurezza, in quanto in tal caso non si sarebbe  fatto riferimento all’ultimo triennio;
 
– il requisito dell’esperienza triennale, d’altra parte, era conforme agli artt. 13 e 14 D.L.vo n. 157/1995;
 
– in ogni caso, la Commissione giudicatrice aveva illegittimamente attribuiti, per illogicità ed irragionevolezza, i relativi punteggi con riferimento alla struttura economica ed organizzativa.
 
Ha concluso chiedendo anche il risarcimento del danno in forma specifica per il periodo del servizio non ancora svolto e per equivalente per la parte già svolta da Hesa, indicando per quest’utima ipotesi i criteri da tener presenti.
 
3. Si sono costituiti in giudizio la società Hesa ed il comune di Pescara, chiedendo il rigetto dell’appello. In particolare, il comune di Pescara ha rilevato che se la stazione appaltante avesse inteso subordinare la partecipazione all’esperienza degli ultimi tre anni avrebbe richiesto un’esperienza almeno triennale o per almeno tre anni e che in ogni caso era inammissibile la domanda risarcitoria, in quanto in primo grado non era stato in alcun modo precisato lo specifico danno subito, né ciò poteva essere integrato in appello.
 
Con ordinanza n. 3436/2005, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’appellante.
 
In prossimità dell’udienza pubblica di discussione del ricorso, sia l’appellante che la società Hesa hanno prodotto memoria coclusiva.
 
Alla pubblica udienza del 13.12.2005, il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione.
 
4. L’appello è fondato in parte.
 
4.1. Va condivisa la doglianza secondo cui la società Hesa doveva essere esclusa dalla gara in quanto non in possesso del requisito dell’esperienza nello specifico settore con riferimento all’ultimo triennio.
 
Invero, il bando di gara (lett. b) richiedeva, a pena di esclusione, la dichiarazione di aver maturato esperienze nel settore della sicurezza, prevenzione e protezione, con particolare riferimento all’ultimo triennio. Analogamente il capitolato d’oneri (art.8) prescriveva che in sede di partecipazione alla gara la Ditta doveva dichiarare le precedenti esperienze maturate nel settore della sicurezza, prevenzione e protezione, con particolare riferimento all’ultimo triennio. Invece la l’impresa aggiudicataria aveva documentato incarichi professionali riguardanti soltanto l’anno 2002 per essere stata costituita solo nel dicembre 2001, come è pacifico agli atti di causa.
 
Né dette disposizioni potevano interpretarsi, secondo quanto ritenuto dalle parti resistenti e dal TAR, come richiedenti unicamente una dichiarazione sulla esperienza nel settore della sicurezza, prevenzione e protezione, maturata in qualsiasi anno del triennio e non in ciascun anno del triennio, in quanto in tal caso avrebbe dovuto essere richiesta la relativa esperienza in un anno del triennio.
 
D’altra parte, la disciplina di gara richiamava in diversi punti la normativa di cui al D. L.vo 17.3.1995 n. 157 (ad es. art. 11, ai fini dell’ammissione dei raggruppamenti di imprese; art. 23, ai fini della valutazione dell’offerta comicamente più vantaggiosa), la quale regolamenta negli artt. 13 e 14 i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica per la partecipazione alle gare di appalti pubblici di servizi. Per cui anche i requisiti minimi di partecipazione richiesti dalla disciplina di gara debbono essere intesi in coerenza con detta normativa generale, in mancanza di indicazioni contrarie.
 
       Invero, per indirizzo giurisprudenziale che la Sezione condivide (cfr.Cons. di St., sez. V, 6 agosto 2001, n. 4237 e n. 919 del 15.2.2002, sez. IV n. 1114 del 10.3.2004), alla stregua delle disposizioni dettate dagli artt. 13 e 14 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, deve ritenersi consentito l’Amministrazione, allo scopo di ottenere la dimostrazione della capacità economica, finanziaria e tecnica dei partecipanti, limitare l’ammissione ai soli concorrenti che abbiano svolto servizi identici, a quelli oggetto dell’appalto, nei tre anniprecedenti.
 
       4.1. Deve essere dichiarata inammissibile, invece, la domanda di risarcimento del danno proposta dall’appellante.
 
       Invero, da una parte l’Amministrazione dovrà riesaminare la situazione a seguito dell’accoglimento del ricorso nei limiti indicati ed aggiudicare di nuovo la gara e dall’altra la relativa la domanda è stata solo genericamente proposta in primo grado.
 
6. Per quanto considerato, assorbite le ulteriori doglianze relative all’illegittima valutazione delle offerte, l’appello deve essere accolto in parte.
 
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
 
      P.Q.M.
 
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie in parte l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, accoglie in parte il ricorso originario.
 
      Spese compensate.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13.12. 2005 con l’intervento dei Signori:
 
*****************   Presidente
 
****************   Consigliere
 
***************   Consigliere
 
***************   Consigliere estensore
 
*****************   Consigliere
 
 
L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE
 
f.to ***************    f.to*****************e
 
 
IL SEGRETARIO
 
f.to ***************
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 29 marzo 2006
 
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
 
PER IL DIRIGENTE
 
f.to ********************
 
 N°. RIC .4285/2005 
 
FDG
 

Lazzini Sonia

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