Alla ricerca di un compromesso tra prestiti finanziari, adozione di misure regressive e rispetto del nucleo minimo: la sentenza del Tribunale costituzionale portoghese n. 187/2013

Kabashi Emilio 31/07/15
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La crisi economico-finanziaria ha comportato una notevole regressione dei diritti sociali. Alcuni Paesi hanno dovuto adottare dei rigorosi programmi di austerità per accedere ai prestiti finanziari erogati dalle principali istituzioni finanziarie internazionali; tutto ciò ha avuto come conseguenza una drastica riduzione delle risorse finanziarie da destinare alla spesa pubblica.

A tal proposito, si è assistito ad un paradosso perché sono proprio i Paesi colpiti in maniera significativa dalla crisi che hanno provveduto ad una graduale contrazione della spesa pubblica e dunque ad una riduzione delle risorse destinate alla previdenza sociale e all’assistenza sociale che hanno dovuto anche fronteggiare un sensibile aumento della domanda di sostegno finanziario da parte di un elevato numero di cittadini che, a causa della crescente povertà e disoccupazione, non sono più in grado di soddisfare i loro bisogni essenziali.

Basti pensare che, secondo i dati Eurostat, nel 2012 il 25% dei cittadini europei era a rischio povertà o di esclusione sociale.

Questa situazione ha acceso un dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito alla salvaguardia del contenuto minimo dei diritti di fronte all’adozione delle misure regressive varate dai legislatori nazionali.

Nel quadro appena tracciato è estremamente interessante la sentenza n. 187/2013 resa dal Tribunale costituzionale portoghese sull’esistenza di un nucleo minimo di diritti sociali e sull’illegittimità di alcune misure del governo di Lisbona per ottemperare agli impegni assunti nell’ambito dei programmi di aggiustamento economico ed accedere in questo modo al piano di aiuti finanziari del Fondo monetario internazionale e della Banca centrale europea.

In estrema sintesi, i giudici lusitani hanno riconosciuto al potere legislativo un ampio margine di discrezionalità in materia di sicurezza sociale e ciò comporta quindi la possibilità di procedere ad una riduzione delle pensioni e dei vari servizi sociali in generale. Tuttavia, ad avviso del Tribunale costituzionale portoghese l’ampio margine di discrezionalità riconosciuto al legislatore portoghese non sarebbe da considerarsi assoluto, bensì incontrerebbe un limite: la necessità di garantire “o minimo de existencia condigna”.

La crisi finanziaria ha quindi messo in evidenza l’opportunità o meno di individuare un nucleo minimo di tutela dei diritti sociali. La dottrina costituzionalistica, su questo aspetto, è divisa tra coloro che ritengono necessario fissare un nucleo minimo ex ante e quegli autori che intravvedono il rischio di assistere ad un’intrusione degli organi decisionali negli spazi decisionali riservati al legislatore. La questione è molto complicata in quanto vi è il timore di non rispettare più gli assetti costituzionali dal momento che i giudici non hanno nessuna legittimità a pronunciarsi sugli aspetti di carattere meramente politico non avendo d’altronde ricevuto un’investitura democratica. La sentenza del Tribunale costituzionale portoghese non fa altro che confermare questi timori e preoccupazioni poiché i giudici costituzionali portoghesi hanno deciso di non entrare nel merito delle misure di austerità.

Tuttavia, l’orientamento maggioritario dei costituzionalisti consiste sì nel riconoscere un ampio margine di discrezionalità alle autorità politiche per quel che concerne l’attuazione dei diritti sociali, ma precisando altresì che tale discrezionalità non è affatto assoluta e pertanto i giudici possono, e devono, sanzionare il mancato rispetto del nucleo minimo. Le corti nazionali, internazionali e sovranazionali sono chiamate a garantire che non vi sia una violazione del diritto dei cittadini a condurre una vita dignitosa e soprattutto ad impedire che lo Stato possa negare ai propri cittadini servizi primari ed essenziali pur di ottenere a tutti i costi i prestiti finanziari.

Non siamo convinti che i diritti dei cittadini possano essere tutelati mediante il ricorso al bilanciamento tra esigenze di bilancio e salvaguardia dei diritti sociali ed escludendo così qualsiasi richiamo al contenuto minimo dei diritti che devono osservare tutti gli Stati. Se si ricorresse al bilanciamento, infatti, vi sarebbe il rischio di indebolire ulteriormente i diritti sociali in nome del perseguimento degli obiettivi di risanamento delle finanze pubbliche considerati fondamentali ed irrinunciabili per la strategia anti-crisi.

Infine, i Paesi dell’Unione europea sono chiamati a rispettare il principio del pareggio di bilancio sancito dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell’Unione economica e monetaria che è stato recepito dagli ordinamenti nazionali e che ha avuto in alcuni casi rango costituzionale (art. 81 Cost. italiana). Per queste ragioni dunque non si possono condividere le idee dei sostenitori del bilanciamento perché, così facendo, si potrebbero abbassare i livelli di tutela dei diritti sociali in nome delle “superiori” esigenze di consolidamento delle finanze pubbliche. Tale rischio si potrebbe scongiurare solo attraverso l’individuazione di un nucleo minimo di obblighi affinché i cittadini possano condure una vita dignitosa; il contenuto del nucleo minimo dovrebbe ovviamente essere escluso dal bilanciamento e da qualsiasi altro obiettivo contrastante con esso.

Kabashi Emilio

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