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Indice
1. La questione: violazione dell’articolo 114 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Salerno confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Nocera inferiore, con la quale l’imputato veniva dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada e condannato alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 1.800,00 di ammenda, oltre a essere applicatogli la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni 1.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione dell’articolo 114 disp. att. cod. proc. pen. ravvisabile nell’omesso avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere dal difensore prima dell’avvio della procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia mediante richiesta di sottoporsi al relativo test, con conseguente nullità e inutilizzabilità del verbale di accertamento della violazione dell’articolo 186, comma 7, cod. strada e di tutti gli atti conseguenti. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale “l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini” (Sez. 4, n. 35594 del 10/02/2021; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014).
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3. Conclusioni: non è obbligatorio avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore se questi rifiuta l’alcoltest
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando non sussiste l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che l’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore non è dovuto in caso di rifiuto dell’alcoltest, poiché la presenza del difensore serve a garantire la regolarità di un atto non ripetibile solo se effettivamente eseguito.
Ove si verifichi quindi una situazione di questo genere, è sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sollevare eccezioni in tal senso.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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