Alcolock e guida in stato di ebbrezza: il decreto attuativo e la sua applicazione

Obbligo di Alcolock per i recidivi: in vigore il decreto MIT 2 luglio 2025. Profili applicativi e ricadute difensive per l’avvocatura.

Lorena Papini 29/07/25
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Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025 ed entrato in vigore il giorno successivo, il legislatore ha dato attuazione all’art. 125, comma 3-ter, del Codice della Strada, introducendo disposizioni tecniche e operative sul dispositivo denominato Alcolock. Si tratta di un apparato volto a inibire l’avvio del motore in caso di positività del conducente all’alcol test, obbligatorio per soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza cui sia stata rilasciata una patente recante specifici codici unionali. L’intervento si inserisce nel contesto del Regolamento (UE) 2019/2144, che promuove sistemi avanzati di sicurezza veicolare su scala europea. A supporto dei professionisti, abbiamo pubblicato “Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada -Guida pratica con giurisprudenza e formulari”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, uno strumento pratico e agile, spendibile quotidianamente.

Indice

1. Natura tecnica e funzione preventiva dell’Alcolock


Il provvedimento ministeriale descrive l’Alcolock come un “immobilizzatore del veicolo” la cui attivazione dipende dal superamento di un test di alcolimetria ambientale effettuato dal conducente prima dell’accensione del motore. Qualora la concentrazione di alcol nell’aria espirata risulti superiore a 0 mg/l, il dispositivo impedisce l’avviamento del veicolo. Tale impostazione esprime una politica di tolleranza zero verso i soggetti destinatari del provvedimento, già coinvolti in episodi di guida in stato di ebbrezza.
Sotto il profilo tecnico, i dispositivi dovranno conformarsi alla norma EN 50436 e riportare la marcatura CE, a garanzia della conformità agli standard europei di sicurezza. I produttori sono tenuti a fornire istruzioni precise per l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione, nonché un elenco dei veicoli compatibili. Gli installatori dovranno applicare un sigillo autodistruttivo per impedire la manomissione del dispositivo, con evidenti riflessi anche sul piano della responsabilità in caso di violazioni. A supporto dei professionisti, abbiamo pubblicato “Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada -Guida pratica con giurisprudenza e formulari”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, uno strumento pratico e agile, spendibile quotidianamente.

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2. Presupposti applicativi e durata dell’obbligo


Il decreto attuativo non definisce in modo autonomo i presupposti dell’obbligo, ma rinvia all’art. 125, comma 3-ter, Codice della Strada, come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177. La misura riguarda i titolari di patente con i codici:

  • 68 – “Niente alcool”;
  • 69 – “Guida limitata a veicoli dotati di Alcolock”.

L’obbligo di installazione si applica ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso:

  • tra 0,8 e 1,5 g/l, per una durata di due anni;
  • oltre 1,5 g/l, per almeno tre anni, con eventuale estensione ad opera della Commissione Medica Locale.

L’installazione è a cura e spese del conducente ed è richiesta per ogni veicolo che egli intenda condurre. La durata dell’obbligo, in assenza di ulteriori indicazioni nel decreto, è quella stabilita dal provvedimento giurisdizionale o amministrativo che impone la misura.

3. Obblighi documentali e verifiche su strada


Durante i controlli su strada, il conducente dovrà esibire:

  • la dichiarazione di installazione rilasciata dall’installatore autorizzato;
  • il certificato di taratura aggiornato, attestante il corretto funzionamento del dispositivo.

L’assenza del dispositivo su un veicolo condotto da soggetto obbligato, o l’omessa esibizione dei documenti richiesti, potrà dar luogo a contestazioni amministrative rilevanti, nonché alla segnalazione alle autorità competenti per eventuali inadempienze, anche sul piano dell’idoneità alla guida. Tali controlli assumono un rilievo rafforzato alla luce del carattere personale dell’obbligo e della tracciabilità dell’utilizzo del dispositivo.

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4. Considerazioni applicative per la difesa


L’introduzione operativa dell’Alcolock comporta una serie di implicazioni rilevanti per l’attività difensiva in ambito penale e amministrativo. In primo luogo, la previsione di obblighi accessori alla condanna per guida in stato di ebbrezza determina la necessità, per il difensore, di considerare l’impatto materiale e giuridico di tali misure, sia nella fase dibattimentale sia in sede di applicazione delle pene sostitutive o accessorie.
Particolare attenzione andrà riservata:

  • alla verifica della legittimità dell’applicazione dei codici unionali 68 e 69, soprattutto nei casi in cui la revoca o sospensione della patente sia disposta in via automatica o per recidiva;
  • all’assistenza del cliente nella fase esecutiva, con riferimento all’installazione, alla comunicazione alla Motorizzazione e all’interlocuzione con la Commissione Medica Locale;
  • all’impugnazione di provvedimenti amministrativi eventualmente viziati per difetto di motivazione, errori di registrazione o violazione del diritto di difesa, specie in sede di revisione della patente.

Inoltre, l’eventuale malfunzionamento o uso improprio del dispositivo potrà assumere rilievo ai fini della responsabilità per sinistri o della copertura assicurativa, introducendo profili di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale da valutare caso per caso.
In sintesi, l’operatività dell’Alcolock non si esaurisce in un presidio tecnico di prevenzione stradale, ma rappresenta un elemento strutturale che entra stabilmente nella gestione post-condanna del reato di guida in stato di ebbrezza. Per l’avvocatura, si tratta di una disciplina che esige competenza trasversale, consapevolezza tecnica e capacità di presidiare anche i margini applicativi non espressamente regolati dal decreto.

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