Aiuti di stato e squadre di calcio: cosa ne dice la Commissione Europea

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Per aiuto di Stato, nella terminologia utilizzata dal legislatore europeo, si intende un vantaggio che le autorità pubbliche nazionali conferiscono alle imprese sotto qualsiasi forma ed in modo selettivo.

Gli aiuti di Stato sono disciplinati dagli art.107[1] e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Un’impresa destinataria di una misura considerata aiuto di Stato riceve un vantaggio rispetto ai concorrenti del proprio mercato di competenza. Tale aiuto rappresenta una distorsione del mercato: per tale motivo il TFUE, in via generale, vieta gli aiuti di Stato a meno che non sia necessaria una misura di questo genere per ragioni di sviluppo economico generale.

Un aiuto di Stato può essere considerato tale se possiede determinate caratteristiche: a) lo Stato interviene direttamente ovvero interviene mediante risorse statali come ad esempio garanzie, sovvenzioni, forniture di beni o servizi a condizioni preferenziali, eccetera; b) lo Stato interviene direttamente su base selettiva erogando il beneficio a determinati settori industriali, a determinate società ovvero ad imprese situate in regioni geografiche specifiche; c) in seguito a tali interventi la concorrenza viene distorta ovvero rischia di essere falsata; d) tali interventi rischiano di pregiudicare il commercio tra Stati Membri.

Lo stesso art.107 TFUE nei paragrafi 2 e 3 prevede però alcune deroghe alla già citata incompatibilità degli aiuti di Stato col mercato interno.[2]

La Commissione è l’istituzione preposta a vigilare sugli aiuti di Stato. Un aiuto di Stato, prima di essere erogato, deve essere notificato alla Commissione (tranne specifici casi in cui la notifica non è necessaria), la quale decide sulla questione. La Commissione ha inoltre forti poteri di indagine e decisionali tra i quali il potere di recuperare gli aiuti di Stato erogati in violazione delle norme comunitarie in materia.

Nel 2013 la Commissione apre diverse indagini nei confronti di 5 club di calcio professionistici olandesi e 7 club di calcio professionistici spagnoli. Nel mese di Luglio 2016 la Commissione è pervenuta alle decisioni finali per i 12 club, prevedendo sanzioni per i club spagnoli e non sanzionando i club olandesi.

Nei confronti dei club spagnoli la Commissione Europea aprì tre diverse indagini al fine di verificare se gli aiuti di Stato ricevuti da tali club fossero in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato. Tali aiuti di Stato non vennero mai notificati alla Commissione che è stata avvertita di tali misure da cittadini interessati alla questione.

La Commissione nella prima indagine ha analizzato presunti privilegi fiscali ricevuti da Real Madrid CF, Barcellona CF, Athletic Club de Bilbao e Club Atlètico Osasuna. Nella seconda indagine ha indagato su un presunto aiuto di Stato erogato dalla Ciudad de Madrid al club Real Madrid CF, in relazione ad un trasferimento di proprietà di alcuni terreni. Nella terza indagine invece la Commissione ha esaminato alcune garanzie (considerate aiuti di Stato) rilasciate dall’Instituto Valenciano delle Finanze (di proprietà dello Stato) nei confronti di Valencia CF, Hercules Alicante ed Elche CF, squadre che in quel determinato periodo versavano in precarie condizioni economiche.[3]

La Commissione ha dunque recentemente concluso che le misure di sostegno concesse da autorità pubbliche nazionali spagnole alle sette squadre di calcio professionistiche rappresentino per quei club un vantaggio sleale rispetto agli altri club, in violazione delle norme sugli aiuti di Stato. In conseguenza di questo, la Commissione ha disposto il recupero degli importi degli aiuti di Stato illegali concessi alle squadre di calcio.

In particolare, con riguardo alla prima indagine, la Commissione ha ravvisato come i privilegi fiscali per Real Madrid, Barcellona, Athletic Bilbao e Osasuna rappresentino una violazione alle norme europee in materia di aiuti di Stato. In Spagna, le società professionistiche di calcio vengono considerate ai fini fiscali come società a responsibilità limitata. I quattro club sopracitati in realtà venivano considerati come organizzazioni no profit, ed in quanto tali pagavano una aliquota più bassa del 5% rispetto alle società a responsabilità limitata. Le società hanno goduto di tale privilegio per oltre vent’anni senza che vi sia mai stata una giustificazione oggettiva. Nel frattempo la Spagna ha adeguato la propria legislazione in materia di tassazione delle imprese al fine di porre fine a questo trattamento di privilegio. La Commissione ha quindi disposto il recupero delle tasse non pagate dalle quattro società spagnole. Saranno le autorità spagnole a quantificare gli importi precisi.

Nella seconda indagine la Commissione ha ravvisato una valutazione spropositata di un terreno oggetto di trasferimento di proprietà tra il Real Madrid e la Ciudad de Madrid. Tale valutazione ha dato un vantaggio ingiustificato al Real Madrid, che dovrà ora restituire le somme percepite in violazione delle norme comunitarie.

Nella terza e ultima indagine invece la Commissione ha rilevato come le garanzie fornite dall’Instituto Valenciano per le Finanze abbiano permesso a Valencia, Hercules ed Elche di ottenere prestiti a condizioni favorevoli, nonostante i tre club versassero in precarie condizioni economiche. Le garanzie hanno quindi permesso ai tre club di avvantaggiarsi nei confronti delle altre squadre, violando in tal modo le norme europee in materia di aiuti di Stato. Inoltre le tre squadre avevano ricevuto i sussidi (ritenuti aiuti di Stato incompatibili con la normativa comunitaria) nonostante le disagiate condizioni economiche e nonostante non avessero posto in essere alcun tipo di politica di risanamento. La Commissione ha previsto il recupero dei prestiti ottenuti in modo fraudolento dalle tre squadre professionistiche spagnole.

Nel 2013 la Commissione ha avviato una indagine relativa ad aiuti di Stato concessi da diversi comuni olandesi a cinque squadre professionistiche di calcio, al fine di verificare che tali misure siano state concesse nel rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato. Tali misure non sono state notificate alla Commissione, che è stata invece informata da cittadini interessati.[4]

Nel caso specifico la Commissione contestava a quattro squadre (Fc Den Bosch, MVV Maastricht, NEC Nijmegen e Willem II Tilburg) di aver ricevuto dai propri comuni sussidi in violazione della normativa comunitaria. Ad un quinto club (PSV Eindhoven) veniva contestata la transazione di un terreno in cui veniva coinvolto il comune di Eindhoven.[5]

La Commissione Europea ha concluso che gli aiuti di Stato concessi da diversi comuni olandesi alle cinque squadre professionistiche di calcio siano in linea con le norme comunitarie in materia. In particolare la Commissione ha valutato tali aiuti tenendo conto della Comunicazione C244/2 del 2004 relativa agli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”; le squadre professionistiche di calcio, nel periodo di indagine, erano in difficoltà economiche. La normativa prevede che l’aiuto può essere concesso alle sole imprese che abbiano una reale prospettiva di salvataggio e che prendano adeguate misure per eliminare o alleviare le distorsioni della concorrenza causate da tali misure. La Commissione ha potuto constatare come FC Den Bosch, MVV Maastricht, NEC e Willem II abbiano avviato un efficiente piano di ristrutturazione dei propri debiti e abbiano posto in essere adeguate misure per alleviare le distorsioni alla concorrenza create dai sussidi statali da loro ricevuti, ad esempio cercando di ridurre il numero di calciatori ovvero cercando di ridurre le spese (stipendi del personale, attrezzature, eccetera). Inoltre la transazione di un terreno prevista tra il Comune di Eindhoven e la squadra del PSV Eindhoven, secondo la Commissione non rappresenta un aiuto di Stato incompatibile con la normativa europea in quanto la transazione è avvenuta a condizioni accettabili per un investitore di mercato.

La Commissione, nelle diverse indagini condotte, ha ravvisato come le regole sugli aiuti di Stato siano necessarie a garantire la concorrenza nel mercato unico. Un aiuto di Stato erogato in maniera illegale rappresenta una violazione delle norme comunitarie e crea una distorsione della concorrenza. Nei casi in esame lo sport professionistico è considerato come un’attività economica fortemente remunerativa. Le squadre di calcio hanno la facoltà di poter generare un significativo fatturato attraverso il marketing, il merchandising, il trasferimento dei calciatori, le entrate riguardanti i diritti televisivi. Tale fatturato permette alle squadre di calcio professionistiche di poter competere a livello internazionale. Le regole sugli aiuti di Stato consentono quindi di stabilire parità di condizioni per gli operatori che intervengono nel mercato delle squadre professionistiche di calcio, evitando di falsare il mercato. Infine la Commissione fa notare come possono essere considerate aiuti di Stato compatibili con la normativa europea, le misure adottate al fine di ristrutturare e salvare imprese in difficoltà che abbiano una realistica prospettiva di salvataggio e che pongano in essere comportamenti tali da mitigare le alterazioni della concorrenza provocate dalle misure stesse.

 


[1]    Questo il testo dell’art.117 TFUE

    1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

    2. Sono compatibili con il mercato interno:

    a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti;

    b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

    c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

    3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

    a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

    b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;

    c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

    d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune;

    e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

[2]  Altre deroghe sono poi contenute nell’articolo 93 (coordinamento dei trasporti o rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio) e nell’articolo 106 (servizi d’interesse economico generale).

[3]    La versione non riservata della decisione corrente verrà resa disponibile seguendo tale classificazione: SA.29769 (i privilegi fiscali per il Real Madrid CF, FC Barcelona, ​​l’Athletic Club Bilbao, Club Atlético Osasuna), SA.33754 (Real Madrid) e SA. 36387 (per Valencia, Hercules Alicante ed Elche)

[4]    Recentemente è stato rilevato come secondo il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, gli Stati Membri non sono tenuti a notificare misure di sostegno di lieve entità concesse in favore di infrastrutture sportive, purchè tali infrastrutture siano utilizzabili da un numero elevato di persone.

[5]    La versione non riservata delle decisioni sarà resa disponibile con la seguente denominazione: SA.40168 (Willem II), SA.41612 (MVV), SA.41614 (Den Bosch), SA.41617 (NEC) e SA.41613 (PSV)

Tonicello Cristiano

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