Aiutare, assistere – La funzione ausiliaria

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Ausiliare significa aiutare,assistere,collaborare mentre funzione dal canto suo significa tutto ciò che abitualmente o temporaneamente può essere esplicato e quindi preordinato ad un medesimo e determinato fine.

Indice

1.L’attività ausiliaria

Forse così in parte impropriamente detta.
Ausiliare significa aiutare,assistere,collaborare mentre funzione dal canto suo significa tutto ciò che abitualmente o temporaneamente può essere esplicato e quindi preordinato ad un medesimo e determinato fine.
Ausiliare ha significato inoltre sia nella Costituzione della Repubblica italiana e sia in base alla circostanza di ciò che si può trarre da essa.
Orbene mentre la suddetta Costituzione tratta di organi ed istituzioni ben precise nella sua parte seconda – Ordinamento della Repubblica – ,titolo terzo – il Governo e sezione terza – gli Organi ausiliari,c’è chi invece vede subito questi organi come Istituzioni con determinate competenze e con posizioni di indipendenza per il proprio personale che portano ad avere determinate prerogative che li vede non come organi costituzionali veri e propri ma come organi di rilievo costituzionale.
Sono organi,quindi,previsti si dalla Costituzione ma disciplinati dalla legge ordinaria (DEL GIUDICE).
 L’ausiliarietà può essere interna o esterna al Potere cui si accede.
In tali casi si parla di ausiliarietà esterna nel momento in cui si bada agli organi previsti per tale attività chiaramente ed esplicitamente dalla Costituzione. 
L’invito per talune considerazioni è palese.
Abbiamo parlato poc’anzi di funzione:ebbene ci sarebbe da dire che funzione,più segnatamente,potrebbe consistere nel complesso di attività finalizzate all’adozione degli atti d’Autorità (STERPA A.-NASSO I.).
Quindi in un eventuale ravvisabile rapporto di grandezza andrebbe data la precedenza alla funzione rispetto all’attività – ad esempio – .
E questo anche sulla base dell’assunto rappresentativo della teoria del Montesquieu della separazione dei Poteri dello Stato dove rinveniamo per tradizione le funzioni:la funzione legislativa,la funzione esecutiva e la funzione giudiziaria.
Sarebbe meglio,dunque,parlare in ordine all’’ausiliarietà di attività ausiliaria e non di funzione ausiliaria nel momento in cui organi ed Istituzioni a questo compito deputate svolgono per l’appunto anche – altre – funzioni e proprio in base alla poc’anzi menzionata teoria della separazione dei Poteri.
 E,in merito alla problematica dei Poteri dello Stato,vi sono alcuni organi ausiliari che sono Poteri dello Stato mentre,altri,sempre tra gli organi ausiliari non lo sono Poteri dello Stato.
Mentre nel novero delle funzioni come più sopra viste pure si possono trovare organi e Istituzioni che esercitano anche attività ausiliarie – come nel caso della funzione giudiziaria,ad esempio – .
E questo è dato dal fatto che un determinato Potere dello Stato può esercitare anche altre funzioni – dette così per intenderci – che però all’interno di ogni Potere dello Stato divengono attività.
 Intimamente connessi risultano all’uopo le concettualità di funzione e di Potere dello Stato.
  Esiste,quindi,una precipua corrispondenza ove non né dato discorrere di Poteri dello Stato in mancanza delle principali funzioni dette in quanto ai primi spetta per l’appunto l’esercizio delle stesse principali funzioni dello Stato (STERPA A.-NASSO I.).
 Potere dello Stato può essere,secondo alcuni,quella figura organizzatoria consistente in uno o più organi in quest’ultimo caso reciprocamente coordinati tra loro cui è rimesso l’esercizio di una porzione della sovranità dello Stato.
Ma la classificazione di Poteri dello Stato,tra l’altro, non si esaurisce nel novero della corrispondenza sussistente tra Poteri dello Stato e funzioni delineate in quanto gli assetti ordinamentali moderni prevedono non altre funzioni,come quelle viste,bensì altri,invece, Poteri dello Stato.
Non c’è,quindi,tra Poteri dello Stato e funzioni una precisa corrispondenza biunivoca.
 Non rientra tradizionalmente nella classica tripartizione voluta dal Montesquieu l’attività di indirizzo politico,sulla cui collocazione ,matrice e caratteristiche però si potrebbe anche discorrere.
 L’ausiliarietà inoltre non corrisponde affatto alle c.d.interferenze funzionali che sono i casi in base ai quali un determinato Potere dello Stato esercita,non perdendo la funzione principale che lo caratterizza,anche altre attività.
In tal caso l’ausiliarietà si pone come attività autonoma.
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2. Alcune posizioni

E’ stato ritenuto che la collocazione degli organi ausiliari nella Costituzione e più precisamente nel titolo terzo che riguarda il Governo,non sia del tutto pertinente in quanto gli organi ivi previsti prestano la loro attività ausiliaria non solo nei confronti del Governo ma anche nei confronti del Parlamento.
E’ stato ritenuto anche che gli stessi organi ausiliari siano molto diversi tra loro e per funzioni esercitate e per rilievo costituzionale e,ancora,per grado di autonomia che li caratterizza.
Nettamente dal Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro nel rapporto che può intercorrere tra il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti,si è detto che la posizione costituzionale della Corte dei Conti è nettamente più rilevante di quella del Consiglio di Stato (MORTATI).  
 Ancora è stato ritenuto che l’attività ausiliaria dia vita ad una attività autonoma rivolta a garantire la regolarità dello svolgimento delle funzioni ausiliate,esplicantesi con atti di natura diversi rispetto a quelli a cui accedono,ed esige sufficienti garanzie di imparzialità,e conseguentemente l’autonomia degli organi che la esercitano di fronte a quelli cui si rivolge.
E,quindi,in termini più comprensivi l’ausiliarietà può considerarsi  come quello stabile ed organico collegamento di una funzione non attiva con una attiva,allo scopo di meglio assicurare il conseguimento dei fini di pubblico interesse cui quest’ultima è rivolta;vi è dunque un inserimento dell’attività di alcuni organi nel procedimento di altri (MORTATI,FERRARI).
 Atteso ciò l’attività ausiliaria è attività (attività di controllo,attività consultive) anche autonoma che và aldilà delle funzioni come poste e può essere formalizzata sia dalla Costituzione che dalla legge.
 Sul finire quanto agli organi si tratta del Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro,del Consiglio di Stato,della Corte dei Conti e dell’Avvocatura dello Stato.

>>>Per approfondire<<<
…. voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto – questa è una delle gioie della vita – rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo in più, che siamo parte di un tutto, nei limiti dell’Italia e nel mondo

Roberto Nunziante-Cesaro

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