Ai fini dell’accertamento della responsabilità precontrattuale di una Stazione Appaltante, dopo la revoca dell’aggiudicazione provvisoria di un project financing., risulta lecito consentire l’accesso agli atti della nuova, successiva, gara?

Lazzini Sonia 02/05/08
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In effetti l’attività amministrativa svolta successivamente alla suddetta revoca (e cioè gli atti relativi alla nuova gara) sia del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento della citata responsabilità precontrattuale atteso che, tale tipo di responsabilità è esclusivamente correlata agli affidamenti dati all’impresa e alle ragioni per cui tali affidamenti sono stati rimossi._Ebbene in proposito devono ritenersi sufficienti ai fini dell’accertamento di tale responsabilità gli atti relativi alla gara non aggiudicata in via definitiva alla ricorrente; atti già in possesso della ricorrente.
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 934 dell’ 11 aprile 2008 emessa dal Tar Veneto, Venezia
 
< Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità essendo il ricorso infondato.
 
Ed invero la richiesta di accesso della società ricorrente è basata sulla necessità di tutelare la sua posizione con riguardo ad un’azione per responsabilità precontrattuale cui potrebbe essere incorsa la stazione appaltante con riguardo alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria di un project financing.
 
Ebbene ritiene il Collegio che in effetti l’attività amministrativa svolta successivamente alla suddetta revoca (e cioè gli atti relativi alla nuova gara) sia del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento della citata responsabilità precontrattuale atteso che, tale tipo di responsabilità è esclusivamente correlata agli affidamenti dati all’impresa e alle ragioni per cui tali affidamenti sono stati rimossi.
 
Ebbene in proposito devono ritenersi sufficienti ai fini dell’accertamento di tale responsabilità gli atti relativi alla gara non aggiudicata in via definitiva alla ricorrente; atti già in possesso della ricorrente.
 
Correttamente pertanto l’Amministrazione ha opposto alla società ricorrente la circostanza che nella specie si trattava in realtà di un controllo generale sull’attività amministrativa e che i documenti richiesti non possono considerarsi rilevanti ai fini dell’accertamento della responsabilità precontrattuale.>
 
 

Lazzini Sonia

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