Aghi di pino e rampa condominiale: è illecito extracontrattuale

La caduta di aghi di pino che rende scivolosa la rampa di accesso ai box del vicino condominio integra un illecito extracontrattuale?

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riferimenti normativi: art. 1069 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. III, Sentenza del09/08/2007, n. 17493

Corte di Cassazione -sez. II civ.- sentenza n. 31740 del 04-12-2025

Indice

1. La vicenda


Un condominio citava in giudizio i proprietari di una porzione di terreno, lamentando che la presenza di una grande pianta aghiforme sulla loro proprietà, provocava continui disagi alla rampa di accesso ai garages condominiali. Gli aghi caduti, infatti, rendevano scivolosa la superficie e intasavano la grata di scolo delle acque, imponendo frequenti interventi di pulizia e manutenzione. Il condominio chiedeva quindi che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni e al pagamento del 50% delle spese di manutenzione. I convenuti si opponevano e proponevano domanda riconvenzionale per ottenere il rimborso delle spese sostenute nella riparazione di un cancello. Il Giudice di Pace, esaminata la vicenda, accoglieva la domanda del condominio, riconoscendo la fondatezza della richiesta di contribuzione alle spese. I convenuti venivano condannati al pagamento di € 2.464,54, somma comprensiva delle spese maturate nel corso del giudizio. È stata invece ritenuta priva di fondamento la domanda riconvenzionale dei convenuti. Quest’ultimi proponevano appello e il Tribunale di Trento accoglieva il loro gravame; in particolare il giudice di appello escludeva che la mera caduta di foglie o aghi dall’albero integrasse gli estremi di un illecito di natura extracontrattuale, come tale generatore di un obbligo di natura risarcitoria. In merito al rimborso delle spese di pulizia il Tribunale accertava che i convenuti erano tenuti a concorrere nella misura di 2/36 e li condannava a pagare euro 104,50. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il condominio. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni., disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon. Il“Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La questione


In base all’art. 1069 c.c., comma 3, quando le opere necessarie alla conservazione della servitù, come la pulizia della rampa di accesso ai garages, giovano anche al fondo servente, come devono essere ripartite le spese tra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente?

3. La soluzione


I giudici supremi confermano che la semplice caduta di foglie o aghi da un albero, situato sul fondo di proprietà dei convenuti, non può essere considerata un illecito extracontrattuale. Del resto, come ha notato la Cassazione, il condominio non ha neppure sostenuto che la caduta degli aghi fosse di per sé pericolosa o dannosa. Secondo i giudici supremi il fatto che i proprietari si siano talvolta attivati per la pulizia non muta la natura dell’evento, che rimane ordinario e non qualificabile come illecito. In ogni caso i proprietari del fondo su cui si trova l’albero sono anche comproprietari della particella su cui insiste la servitù di passaggio a favore del condominio. In questa veste, la Cassazione ha condiviso la posizione del Tribunale, ritenendo corretto che i convenuti contribuiscano alle spese di manutenzione della rampa, ai sensi dell’art. 1069 c.c., comma 3. La Cassazione ha rilevato un unico errore nella sentenza d’appello: il Tribunale, pur avendo stabilito che i convenuti dovessero contribuire nella misura di 2/36, aveva calcolato la quota non sull’intera spesa sostenuta dal condominio, ma sulla metà dell’importo, prendendo come base il 50% fissato dal Giudice di Pace. La Suprema Corte ha chiarito che, una volta escluso il criterio del 50%, la frazione corretta deve essere applicata all’intera spesa anticipata dal fondo dominante. Per questo motivo ha cassato la sentenza e rinviato al Tribunale per un nuovo calcolo.

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4. Le riflessioni conclusive


La Cassazione ribadisce un orientamento già consolidato: la semplice caduta naturale di foglie o aghi da un albero non integra un illecito extracontrattuale. Tale responsabilità, infatti, richiede che il fatto generatore presenti un carattere di anomalia o imprevedibilità e che produca un concreto pericolo o danno. Fenomeni naturali ordinari e fisiologici, come la caduta stagionale di foglie, non hanno di per sé contenuto lesivo. In quest’ottica la Cassazione ha già affermato che il proprietario di un albero (nella specie, di un fico) non è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per i lamentati danni provocati dalla caduta delle foglie sul pavimento del terrazzo posto nel fondo confinante; in tal caso non ricorre né il carattere lesivo dell’evento (caduta delle foglie), trattandosi di fenomeno del tutto naturale e inoffensivo (tranne nel caso in cui le foglie siano lasciate esposte per lungo tempo alle intemperie, per la totale incuria del proprietario della superficie interessata dalla caduta), né la pericolosità della cosa (pianta) in relazione all’evento dedotto e neanche la possibilità di prevenzione dello stesso ad opera del proprietario della pianta, potendo, se mai, essere assoggettata la riferita condotta alla disciplina prevista per i rapporti di vicinato (Cass. civ., sez. III, 09/08/2007, n. 17493). Meno recentemente una sentenza di merito ha affrontato la vicenda di due fratelli, proprietari di abitazioni confinanti, che si erano trovati in contrasto a causa di una conifera piantata sul terreno di uno di loro. Con il passare del tempo, l’albero perdeva aghi e piccoli frutti che finivano sul tetto dell’immobile del vicino, accumulandosi nelle grondaie. Temendo che tale accumulo potesse provocare danni strutturali, il proprietario danneggiato si era rivolto al Tribunale chiedendo che il fratello fosse obbligato alla periodica pulizia delle grondaie e al risarcimento per eventuali danni futuri. Il convenuto, dal canto suo, aveva eccepito che la caduta delle foglie era un fenomeno naturale, non imputabile a una sua condotta colposa.
Il Tribunale di Padova ha accolto questa impostazione. I giudici hanno osservato che un risarcimento può essere riconosciuto soltanto in presenza di un danno certo, attuale o altamente probabile, non quando si tratta di un rischio meramente ipotetico. Nel caso concreto, infatti, non vi era alcun danno già verificatosi, ma solo la possibilità che, in futuro, l’intasamento delle grondaie potesse causare problemi (Trib. Padova 20 novembre 2014, n. 3550).

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Giuseppe Bordolli, Consulente legale, esperto di diritto immobiliare. Svolge attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. E’ coordinatore della nuova collana “Condominio” del Gruppo Maggioli.
E’ collaboratore di…Continua a leggere

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