Agevolazioni contributive sulle nuove assunzioni: chiarimenti dal Ministero del Lavoro

Redazione 11/03/13
Scarica PDF Stampa

Biancamaria Consales

Con interpello n. 9/2013 dell’8 marzo 2013, il Ministero del lavoro ha fornito dei chiarimenti, richiesti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 8, comma 9, della L. 407/1990, recante la disciplina delle agevolazioni contributive concesse, in presenza di determinati requisiti, al datore di lavoro che effettui nuove assunzioni.

In particolare, l’istante chiede se le agevolazioni possano trovare applicazione nelle ipotesi in cui la nuova assunzione riguardi ex dipendenti della medesima impresa, in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, licenziati per diminuzione di personale ovvero che abbiano esercitato il diritto di recesso da un rapporto di lavoro part-time.

Al riguardo, il Ministero ha evidenziato che il predetto articolo contempla la possibilità di fruizione di benefici contributivi per un periodo pari a 36 mesi, nel caso in cui l’azienda assuma lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche in part-time, nel rispetto di un duplice ordine di requisiti:

a) si deve trattare di “assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto”;

b) le medesime assunzioni non devono essere effettuate “in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi” (modifica apportata dalla L. 92/2012).

In relazione al punto b), il periodo da prendere in considerazione per la verifica di un’eventuale sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi va individuato nei sei mesi immediatamente precedenti all’assunzione, in analogia con quanto previsto in materia di riduzioni o sospensioni di personale ex art. 15, comma 6, della L. 264/1949.

In relazione all’ipotesi di assunzione di un ex dipendente licenziato per riduzione di personale, il Ministero ritiene che, se in capo al medesimo lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, nessuna preclusione può applicarsi al riconoscimento per intero del beneficio. Se, quindi, il lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge, non può ostare al riconoscimento del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto ex dell’art. 8, comma 9, L. 407/1990 fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato. In tal caso l’agevolazione contributiva deve essere riconosciuta per intero e non va, invece, contratta cumulando i periodi agevolati precedenti.

In conclusione, sulla possibilità per il datore di lavoro di usufruire delle agevolazioni in esame nel caso in cui assuma “nuovamente, dopo alcuni mesi, un lavoratore part-time a 20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva già beneficiato delle agevolazioni medesime, nelle fattispecie realizzatesi anteriormente all’entrata in vigore della L. 92/2012, il beneficio deve essere riconosciuto solo per il periodo residuo rispetto al limite massimo di fruizione dei 36 mesi, ciò in quanto non vi è stata interruzione dello stato di disoccupazione.

Il Ministero, tuttavia, precisa che successivamente al 18 luglio 2012, la fattispecie da ultimo prospettata non risulta più configurabile alla luce dell’intervenuta abrogazione, ad opera dell’art. 4, comma 33, lett. c), L. 92/2012, dell’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2000 nella parte in cui prevedeva la “conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento