Agenzia delle Entrate: nullo l’atto firmato prima della scadenza del termine

Redazione 05/04/16
Scarica PDF Stampa

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5361/2016, depositata il 17 marzo.

 

Un contribuente impugnava un avviso di accertamento conseguente a una verifica fiscale, evidenziando, tra l’altro, che era stato emesso prima del termine di 60 giorni previsti dallo Statuto del contribuente.

 

La tesi sostenuta dal contribuente trovava conforto nella giurisprudenza di merito, ma il Fisco gravava la sentenza davanti alla Suprema Corte di Cassazione affermando l’irrilevanza della data di emissione del provvedimento ai fini della validità della notifica.

 

Ebbene, gli Ermellini hanno confermato la nullità dell’atto evidenziando che la previsione contenuta nell’art. 12 della L. n. 212/2000 garantisce il contraddittorio endoprocedimentale, consentendo al contribuente di difendersi prima dell’emissione del provvedimento.

 

Quindi, il Fisco deve attendere il decorso del termine di 60 giorni prima di poter legittimamente redigere l’atto impositivo, datarlo e sottoscriverlo, a nulla rilevando il momento di successiva consegna al contribuente.

 

Il principio ribadito dalla Suprema Corte costituisce una logica applicazione dei principi generali in tema di notificazione.

 

Invero, la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo, dell’atto amministrativo di imposizione tributaria; pertanto, quando l’atto impositivo viene notificato esso è già esistente e perfetto, il che significa che è già stato “emanato”.

 

Una diversa interpretazione della normativa «risulterebbe distonica», «rispetto alla ratio legis, che è palesemente orientata a garantire l’effettività del rispetto dei diritti di partecipazione del contribuente al procedimento impositivo».

 

In conclusione, ancorare il rispetto della prescrizione di cui all’art. 12, comma 7, l. n.. 212/00 al momento in cui l’atto viene sottoscritto, invece che a quello, successivo, in cui esso giunge a conoscenza del contribuente, appare più rispettoso della ratio della disposizione in esame (cfr. Cass., sez. Tributaria, 28 maggio 2015, n. 11088).

 

La sentenza in esame ha accolto l’orientamento maggiormente favorevole al contribuente respingendo quanto precedentemente affermato dalla stessa Suprema Corte nella sentenza n. 15648/14, sostenendo che, in siffatte ipotesi, non sussisteva alcuna violazione del contraddittorio poiché l’atto impositivo resterebbe nella sfera meramente interna dell’amministrazione – e, dunque, prima della notifica – non sarebbe idoneo a costituire esercizio della potestà impositiva. 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento